F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 78/TFN del 05.08.2020 – (ASD Fanfulla / Calcio Catania Spa – Reg. Prot. 74/TFN-SVE) Decisione n. 78/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 74/TFN-SVE

Decisione n. 78/TFN-SVE 2019/2020

Reg. Prot. 74/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

avv. Marco Baliva – Presidente f. f.;

avv. Roberto Pellegrini – Componente;

avv. Salvatore Priola – Componente (Relatore);

avv. Marina Vajana – Componente;

avv. Enrico Vitali – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 27 Luglio 2020,

a seguito del ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla socieASD Fanfulla (matr. FIGC 945196) contro la socieCalcio Catania Spa (matr. FIGC 11700) per la liquidazione della percentuale della quota incasso in ordine alla gara TIM CUP 2019-2020 Catania/Fanfulla disputata il 4 Agosto 2019,

la seguente

DECISIONE

Con reclamo proposto in data 30.06.2020, la società ASD Fanfulla ha adito il Tribunale Federale Nazionale (erroneamente indicato in reclamo Commissione Vertenze Economiche) per ottenere il pagamento della quota di partecipazione sull’incasso della gara di TIM CUP, Catania-Fanfulla, disputata il 4 agosto 2019, indicando in euro 4.050,54, l’importo ad essa spettante. Con pec del 12 agosto 2019, la ASD Fanfulla chiedeva alla Calcio Catania Spa l’invio del Mod. C1, riepilogativo degli incassi dell’incontro, in modo da poter quantificare quanto dovuto dal Catania e richiederne il pagamento. La reclamante precisa di non aver mai ricevuto né alcun riscontro da controparte in merito alla suddetta richiesta né la corresponsione della somma, nonostante i ripetuti solleciti a mezzo pec del 12 agosto 2019, del 23 settembre 2019, del 07 novembre 2019 e conclude per il riconoscimento di quanto dovuto. Il Calcio Catania Spa non ha presentato controdeduzioni.

Il reclamo è fondato e, pertanto, deve essere accolto. Risulta dalla documentazione prodotta che la gara di TIM CUP 2019/2020 tra il Catania e il Fanfulla ha avuto regolare svolgimento il 04.08.2019 presso lo stadio A.Massimino di Catania. Dal Modello C1, inviato il 28 agosto 2019 dal responsabile amministrativo della Calcio Catania Spa al Centro Studi della Lega Nazionale Professionisti Serie A, emerge che hanno assistito alla gara 1964 spettatori (esclusi omaggi e abbonati) per un incasso lordo di euro 10.076,60 ed un netto, esclusa IVA, di euro 9.001,20 dal quale vanno detratte le spese di organizzazione forfettarie pari al 10%.

Pertanto, residua un importo di euro 8.101,08, da ripartire al 50%, nella misura di euro 4.050,54, in favore di ciascuna delle due disputanti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il ricorso presentato dalla società ASD Fanfulla e, per l’effetto, dichiara la società Calcio Catania Spa tenuta a corrispondere alla predetta società, la somma di € 4.050,54 (quattromilacinquanta/54), oltre IVA se dovuta, a saldo della quota di partecipazione alla gara di Tim Cup del 04 agosto 2019.

Nulla per il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 27 Luglio 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it