CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 5/2021 del 8 gennaio 2021 – Massimo Vergara Caffarelli/Federazione Itaiana Baseball Softball
Decisione n. 5
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA TERZA SEZIONE
composto da
Massimo Zaccheo - Presidente
Manuela Sinigoi - Relatrice
Lorenzo Casini
Emanuela Loria
Valerio Pescatore - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 86/2020, presentato, in data 19 ottobre 2020, dall'avv. Massimo Vergara Caffarelli, Presidente della Società ASD Pro Roma, in proprio e con l’avvocato Federico Romagnoli;
contro
la Federazione Italiana Baseball e Softball (FIBS), rappresentata e difesa dall’avvocato Valentina Aragona;
avverso
la pronuncia della Corte Federale d'Appello della FIBS n. 2 del 16 ottobre 2020 che, in riforma di quanto statuito in primo grado dal provvedimento del Tribunale Federale dell'8 ottobre 2020, ha stabilito l'esclusione del suddetto ricorrente dalla lista dei candidati alle cariche federali per il quadriennio 2021-2024, per l'incompatibilità con i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 43, comma 4, dello Statuto Federale.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 5 novembre 2020, per il ricorrente, lo stesso ricorrente, avvocato Massimo Vergara Caffarelli e l’avvocato Federico Romagnoli; l’avvocato Valentina Aragona, per la resistente FIBS, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Aristide Police, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, cons. Manuela Sinigoi.
Ritenuto in fatto
L’avv. Massimo Vergara Caffarelli, presidente e legale rappresentante pro tempore della società ASD Pro Roma, contesta la legittimità, invocandone l’annullamento, della decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS) n. 2 del 16 ottobre 2020, che, in accoglimento del reclamo proposto dalla Federazione, ha riformato la decisione del Tribunale Federale in data 8 ottobre 2020, e disposto la sua esclusione dalla lista dei candidati alle cariche federali per il quadriennio 2021-2024 (XXXVI Assemblea Ordinaria FIBS del 7 novembre 2020), per incompatibilità con i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 43, comma 4, dello Statuto Federale.
Questi i motivi di impugnazione:
- “Inammissibilità del reclamo per violazione dell’art. 2 c) e d) del Regolamento di cui agli artt.
6.1.6 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA – violazione del principio del contraddittorio”.
Il ricorrente lamenta, in estrema sintesi, l’erroneità della decisione gravata, laddove ha disatteso l’eccezione che egli aveva formulato innanzi alla Corte Federale d’Appello (e che qui ripropone, seppur corroborata da ulteriori deduzioni) circa l’inammissibilità del reclamo avverso la decisione di primo grado proposta dalla Federazione, in quanto, a suo avviso, priva di legittimazione ad gire, non essendo stata formalmente parte di quel giudizio. Al riguardo, rappresenta, invero, di essere venuto a conoscenza dell’esistenza di una memoria della Federazione medesima che contestava la sua richiesta di riammissione nella lista dei candidati solo al momento dell’acquisizione dei documenti del fascicolo di I grado, effettuata per potere articolare le proprie controdeduzioni in sede di appello. Ritiene, pur tuttavia, tale allegazione priva dei caratteri propri di una formale costituzione di parte e, in ogni caso, avvenuta in palese violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, in quanto a lui, in quel giudizio, totalmente sconosciuta. A conforto dell’assunto difensivo, richiama, inoltre, il disposto di cui all’art. 2, lett. f), del Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive, cui rinvia l’art. 20, comma 3-bis, dello Statuto della Federazione, laddove dispone che “Avverso la decisione del Tribunale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello”.
- “Inammissibilità del reclamo per violazione dell’art. 2 f) Regolamento di cui all’art. 6.1.6 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA – carenza di legittimazione ad agire”.
Deduce che la FIBS, anche ad ammetterne la costituzione nel giudizio di primo grado, avrebbe dovuto, in ogni caso, essere estromessa, “non potendo la stessa essere legittimata a partecipare nel giudizio per l’ammissione o l’esclusione alle liste elettorali né a proporre impugnazione, in quanto, a garanzia dell’osservanza della normativa federale, risulta deputato unicamente il Procuratore federale”.
A sostegno richiama quanto disposto dall’art. 2, lett. c) e d), del Regolamento dianzi citato, da cui trae la conclusione che l’espressa volontà del legislatore sportivo “è quella di attribuire la legittimazione a rappresentare la Federazione nel procedimento di impugnazione delle candidature […] all’organo terzo e imparziale qual è il Procuratore federale” e ciò in quanto il Presidente della federazione potrebbe essere a sua volta candidato e, quindi, portatore di un interesse personalistico, confliggente con quello “istituzionale” della Federazione rappresentata. A supporto dell’assunto invoca il precedente della Corte d’Appello Sportiva della Federazione Italiana Hockey n. 6 in data 24 luglio 2020.
- “Violazione dell’art. 43.4 dello Statuto Federale – Infondatezza ed erroneità dell’esclusione dalla lista delle candidature elettive FIBS per il quadriennio 2021 – 2024”.
Evidenzia che personalmente non ha in essere, né ha mai avuto, alcuna controversia giudiziaria nei confronti della Federazione Italiana Baseball Softball, riguardando il contenzioso ritenuto impeditivo all’ammissione della sua candidatura i rapporti tra la Federazione e la società sportiva di cui è presidente.
Contesta, quindi, la decisione gravata e insiste sul fatto che la titolarità dei diritti e doveri in capo a una persona fisica è diversa e distinta rispetto a quella relativa alla rappresentanza legale e organica di un’associazione sportiva.
La Federazione Italiana Baseball Softball si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, premettendo che l’oggetto della controversia attiene alla corretta interpretazione dell’art. 43, comma 4, dello Statuto federale, laddove dispone che “Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I.”, letta in combinato disposto con gli artt. 9, comma 3, e 44, comma 7, del medesimo Statuto.
Ha, poi, eccepito, in via preliminare, la sua inammissibilità per violazione dell’art. 58 del Codice della Giustizia Sportiva, per avere il ricorrente proposto il ricorso personalmente, senza il ministero di un difensore, munito di apposita procura, e senza avere dichiarato di volersi avvalere della qualifica di avvocato posseduta.
Ha, infine, controdedotto alle avverse censure e concluso per la loro reiezione, se non addirittura per la loro irricevibilità/inammissibilità, laddove il ricorrente eccepisce l’inammissibilità del reclamo della Federazione per carenza di legittimazione ad agire, che ritiene essere stata sollevata appena nel presente giudizio.
Parte ricorrente ha dimesso breve memoria, ex art. 60, comma 4, del Codice di Giustizia del CONI, a confutazione degli assunti difensivi della Federazione, nonché sinteticamente ribadito argomentazioni già svolte nel ricorso introduttivo. Ha, inoltre, stigmatizzato la circostanza che i professionisti investiti della difesa della Federazione nella presente sede e/o in sede civile “risultino nella medesima carta intestata” di due componenti della Corte Federale d’Appello, in quanto tale, a suo avviso, da compromettere la terzietà degli organi di giustizia rispetto alle parti del giudizio.
La Federazione ha affidato le proprie conclusive difese ad analoga breve memoria, insistendo sull’eccezione preliminare di rito formulata e sulle ulteriori controdeduzioni svolte nella memoria di costituzione. Ha chiesto, inoltre, lo stralcio delle affermazioni contenute negli scritti di difesa del ricorrente ritenute offensive e/o diffamatorie.
L’affare è stato, quindi, chiamato e discusso all’udienza del 5 novembre 2020, come da sintesi a verbale, e, poi, introitato per essere deciso.
Considerato in diritto
Il Collegio ritiene, innanzitutto, di non accedere all’istanza della difesa della Federazione di espungere dagli atti di causa quelle parti della memoria difensiva del ricorrente ritenute offensive e/o diffamatorie, atteso che i termini espressivi utilizzati dal medesimo, ancorché decisamente “forti” e per i quali il suo difensore si è, comunque, scusato nel corso dell’odierna udienza, non paiono travalicare i limiti di quella naturale enfasi, che, di norma, caratterizza gli scritti di parte nell’ambito del processo.
Vero è, in ogni caso, che il ricorrente, laddove avesse inteso sottoporre allo scrutinio di questo Collegio le questioni sommariamente evidenziate nella detta memoria, con cui ha inteso sostanzialmente instillare dubbi circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza e autonomia dei componenti della Corte Federale d’Appello, avrebbe dovuto farlo nel ricorso introduttivo, a pena di irricevibilità, attraverso apposito, circostanziato e documentato mezzo di gravame, se non addirittura farlo valere già innanzi alla Corte Federale di Appello, mediante istanza di ricusazione, ex art. 72 Reg. cit., laddove ne avesse avuto sin da allora contezza.
E’, dunque, pacifico che in alcun modo le stesse possono rientrare nel perimetro della res controversa oggetto del presente giudizio e quanto scritto al riguardo dal ricorrente è tamquam non esset.
Va, poi, disattesa l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 58, comma 1, del CGS, sollevata dalla difesa della Federazione intimata.
Invero - pur non intendendosi assolutamente mettere in discussione il chiaro contenuto precettivo della norma asseritamente disattesa (“La parte non può stare in giudizio se non col ministero di un difensore, munito di apposita procura”), in uno con quella contenuta al successivo art. 59, comma 3, lett. a) (“Il ricorso, sottoscritto dal difensore, contiene: a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto;…”), e/o quanto altrettanto chiaramente statuito dalle SS.UU. di questo Collegio di Garanzia dello Sport, che, investito della questione di massima riguardante la necessità che le parti private stiano nei giudizi innanzi ai Giudici federali con l’assistenza tecnica di un difensore (ovvero circa la portata di analoghe disposizioni contenute nel Regolamento Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Dama), ha, per l’appunto, affermato, con considerazioni mutuabili anche nel caso che ci occupa, che “le disposizioni […] debbano essere interpretate nel senso che la difesa tecnica (e quindi la sottoscrizione del ricorso e l’assistenza in giudizio di un difensore) siano condizioni di ammissibilità del ricorso […]. Con la conseguenza che il ricorso proposto in assenza di tale requisito di ammissibilità deve ritenersi inammissibile […]. Ciò risulta coerente con la sempre maggiore complessità e specificità che ha assunto nel tempo il contenzioso in materia di sport e dalla conseguente necessità di dover rispettare regole, anche processuali, dettate nel Regolamento di Giustizia Sportiva del CONI e dai regolamenti di giustizia adottati dalle singole Federazioni, che richiedono una specifica competenza che non può essere richiesta ai singoli soggetti tesserati.
Proprio il fine di consentire una effettiva tutela ai soggetti che operano nel mondo dello sport nei diversi gradi della giustizia sportiva rende, quindi, necessaria l’assistenza in tali giudizi di soggetti che professionalmente siano in grado di utilizzare gli strumenti che mette a loro disposizione l’ordinamento sportivo.
Peraltro, tale esigenza è accresciuta da una connotazione essenziale della Giustizia Sportiva, costituita dalla particolare velocità dell’esaurimento dei procedimenti, che rende più difficoltoso il tempestivo utilizzo degli strumenti che offre l’ordinamento sportivo. (…)” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 16 marzo – 3 maggio 2018, n. 24) - risulta pacifico che, nel caso di specie, il ricorrente ha speso, ancorché in assenza di diffuse enunciazioni, la qualifica professionale di avvocato personalmente posseduta, tale essendosi qualificato in atti, nonché chiaramente dichiarato di ricorrere “in proprio”.
Orbene, ciò basta, ad avviso del Collegio, per ritenere soddisfatto, sotto il profilo sostanziale, il rispetto della norma su indicata, in quanto gli elementi offerti dal ricorrente sono, comunque, sufficienti e idonei a rendere evidente che il medesimo ha la qualità necessaria per stare in giudizio senza il ministero di altro difensore e che ha inteso, per l’appunto, difendersi da solo, come assentito dall’art. 86 c.p.c. (“La parte[…], quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore”), pacificamente applicabile nel presente giudizio, in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 2, comma 6, CGS (“Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”).
Lo scopo delle pur scarne informazioni rese dall’interessato è da ritenersi, in definitiva, raggiunto.
Va, del pari, disattesa l’eccezione preliminare di irricevibilità/inammissibilità sollevata dalla difesa della Federazione intimata con riguardo ai primi due motivi di ricorso, dovendosi ritenere pacifico che il ricorrente, col rilievo rubricato “Inammissibilità del reclamo per violazione del Regolamento di cui agli artt. 6.1.6 dei Principi fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA – carenza di legittimazione ad agire”, sollevato innanzi alla Corte Federale d’Appello, aveva inteso contestare, ancorché con argomentazioni stringate ed estremamente sintetiche, sia la mancata costituzione nel giudizio di primo grado della Federazione che, ancor più radicalmente, la sussistenza della sua legittimazione passiva a farlo, ritenendo che avrebbe potuto partecipare al giudizio in questione “solo tramite il Procuratore Federale, che […] avrebbe potuto assicurare l’osservanza delle norme dell’ordinamento federale”. Per tali ragioni aveva, infatti, concluso nel senso della carenza di legittimazione attiva della Federazione medesima a proporre appello e formulato la relativa eccezione, che, nelle sue intenzioni, avrebbe dovuto indurre la Corte Federale d’Appello a definire il relativo giudizio con una declaratoria di inammissibilità.
Sicché, non è revocabile in dubbio che il ricorrente, laddove, con i primi due motivi di impugnazione del ricorso ora in esame, contesta il capo della sentenza della Corte Federale d’Appello, che, disattendendo l’eccezione di inammissibilità che egli aveva sollevato all’atto della costituzione in quel giudizio, ha sostanzialmente riconosciuto la legittimazione ad agire in sede di appello della Federazione medesima, altro non fa che riproporre, seppur sulla scorta di un più diffuso corredo argomentativo, deduzioni e rilievi già tempestivamente formulati. Trattasi, tuttavia, di assunti che, come si vedrà, sono destituiti di fondatezza.
Il primo motivo d’impugnazione è, tuttavia, inammissibile, laddove il ricorrente introduce per la prima volta nuovi profili di censura, che avrebbe dovuto, invece, fare tempestivamente valere innanzi alla Corte Federale d’Appello, mediante proposizione di ricorso incidentale. Il riferimento è alla dedotta violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa che sarebbe stata perpetrata a suo danno nel primo grado di giudizio, in quanto l’allegazione difensiva della Federazione non gli sarebbe stata in alcun modo resa nota.
Mai prima d’ora il ricorrente ha, infatti, lamentato un tanto.
Le restanti censure contenute nello stesso sono, in ogni caso, prive di pregio, così come quelle articolate dal ricorrente nel secondo motivo di impugnazione, e possono essere trattate tutte assieme, vertendo, sostanzialmente, sulla medesima questione ovvero sulla sussistenza o meno della costituzione in primo grado di giudizio della Federazione e, ancor prima, sulla legittimazione della medesima a farlo ovvero profili avvinti tra loro da una stretta relazione e tali da incidere, condizionandola, sulla possibilità di esperire appello (rectius sulla legittimazione ad agire in appello).
Contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, ritiene, invero, il Collegio che la Federazione si sia costituita in primo grado e soprattutto che fosse legittimata a costituirsi personalmente.
In tal senso depone invero, sotto il profilo eminentemente fattuale, il riferimento, contenuto nella pronuncia del Tribunale Federale, alla memoria a firma del Presidente della Federazione e ai documenti dalla medesima dimessi in quel giudizio a difesa della legittimità dell’atto con cui il Segretario generale ha disposto la non ammissione del ricorrente alla competizione elettorale per mancanza dei requisiti di eleggibilità ovvero di un atto da ritenersi imputabile alla Federazione stessa in virtù del nesso di immedesimazione organica, essendo, per l’appunto, il Segretario uno degli organi centrali attraverso i quali la Federazione stessa agisce (vedi artt. 18, comma 1, lett. e), e 35 dello Statuto FIBS).
La costituzione delle parti, tra cui, per l’appunto, quella della Federazione che ha la paternità dell’atto lesivo, non richiede, peraltro, particolari formalità nemmeno nel procedimento per così dire “ordinario” innanzi al Tribunale Federale ovvero quello normato dagli artt. 51 e ss. del Regolamento di giustizia citato, che, coerentemente con il carattere di informalità che connota i procedimenti di giustizia, si limita, invero, a prevedere che “i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto” possono prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi al procedimento depositati presso la segreteria del Tribunale Federale e “depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti”.
Non v’è, peraltro, motivo di dubitare che, nel procedimento disciplinato dal Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive, che qui viene in rilievo, la Federazione sia “il soggetto nei cui confronti il ricorso è proposto”, in quanto, come già dianzi evidenziato, soggetto cui è imputabile l’atto opposto, che ha impresso un arresto lesivo al procedimento di elezione dell’Assemblea Nazionale della Federazione Italiana Baseball Softball per quanto riguarda specificamente la posizione giuridica soggettiva del ricorrente.
Il procedimento che qui interessa si atteggia, infatti, come “speciale” rispetto a quello “ordinario”, ma essenzialmente per i tempi di svolgimento, ridotti in funzione dell’esigenza di non compromettere la celere (e definitiva) conclusione del procedimento elettorale, al punto da prevedere e disciplinare una tutela anticipata innanzi ai giudici federali, vale a dire la possibilità di ricorrere immediatamente avverso gli atti preliminari di ammissione ed esclusione (ovvero atti infra-procedimentali strumentali alla competizione elettorale, ma dotati di propria autonoma lesività e conclusivi di una fase del procedimento), senza dover attendere l’esito dello scrutinio. Il che - oltre a consentire di far salvo, sussistendone i presupposti, il bene della vita costituito dalla partecipazione ad una tornata di voto caratterizzata da un preciso contesto temporale ed ambientale e a risultare coerente con i principi, anche costituzionali, sul giusto processo - evita il travolgimento dell’intero procedimento elettorale per questioni afferenti alle sue fasi preliminari, la sua necessaria riedizione e le conseguenti e inevitabili ripercussioni sulla funzionalità e l’efficienza della Federazione interessata e l’aggravio di costi che necessariamente ne deriverebbero.
Non vale, invece, ad alterare in alcun modo i rapporti tra i suoi “attori” essenziali ovvero tra chi ha “diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi … riconosciuti dall’ordinamento sportivo” (art. 17 Reg. giustizia FIBS), “il soggetto nei cui confronti il ricorso è proposto” (art. 53, comma 2, Reg. cit.) e la Procura Federale, che, come si ritrae dalla piana lettura dell’art. 3, comma 4, dei Principi di Giustizia Sportiva (deliberazione n. 1616 del Consiglio Nazionale CONI del 26 ottobre 2018) rubricato “Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti”, mutuato dall’art. 15, comma 3 del Regolamento di giustizia della FIBS, “agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo” ovvero a salvaguardia del prioritario e superiore interesse pubblico al rispetto dello Statuto federale, del Codice della giustizia sportiva di cui all’art. 6, comma 4, lett. b), Statuto
C.O.N.I. e del Regolamento di giustizia federale, nonché dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal C.O.N.I. ovvero di un interesse che potrebbe, in ipotesi, non coincidere con quello di fatto attuato nel caso concreto dalla Federazione e che la medesima potrebbe determinarsi a continuare a difendere anche innanzi agli organi della giustizia sportiva.
A confutare l’assunto del ricorrente, secondo cui avrebbe dovuto essere la (sola) Procura federale a poter assumere la difesa della Federazione nel procedimento di cui si discorre, vale, in ogni caso, anche la considerazione che un tanto s’appalesa inconciliabile con quanto stabilito, a chiare lettere, dal Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive, che, all’art. 2, lett. c) e d), riconosce al Procuratore federale la facoltà di proporre ricorso avverso l’esclusione o l’ammissione di candidati ovvero un ruolo nell’istaurando giudizio innanzi al Tribunale Federale pacificamente antitetico a quello del soggetto cui sono imputabili l’atto e/o gli atti con cui le stesse sono state disposte, reputato/i meritevole/i di contestazione al fine di garantire la piena osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo.
In alcun modo pare, dunque, ammissibile la promiscuità e sovrapposizione di ruoli tra Procura federale e Federazione pretesa dal ricorrente, non potendosi obliterare in alcun modo la circostanza che quest’ultima è la “controparte naturale” in ogni giudizio in cui viene messa in discussione la legittimità dei suoi atti, incluso quello che qui viene in rilevo, nel mentre l’azione e/o la partecipazione della prima è dettata da superiori esigenze di interesse pubblico e, nel caso specifico, da quella di assicurare la regolarità e legittimità della competizione elettorale nel suo complesso.
Va, pertanto, ribadito che il deposito della memoria difensiva e la produzione documentale effettuate dalla Federazione (circostanze fattuali che non ricorrono nella fattispecie su cui si è pronunciata la Corte Federale d’Appello Hockey con decisione n. 6/2020, che deve ritenersi, quindi, impropriamente invocata dal ricorrente) sono valse a perfezionare la sua costituzione innanzi al Tribunale Federale e, conseguentemente, a legittimarla alla proposizione del reclamo avverso la decisione di I grado innanzi alla Corte Federale d’Appello, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 2, lett. f), del Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive (“Avverso la decisione del Tribunale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello”).
Non è, dunque, passibile di censura e va, anzi, confermata la qui gravata decisione della Corte Federale d’Appello, laddove, disatteso il rilievo formulato dall’odierno ricorrente, ha ritenuto ammissibile il reclamo proposto dalla Federazione, sul quale si è, poi, pronunciata nel merito.
Per quanto concerne le doglianze che investono il capo della sentenza della Corte Federale d’Appello che attengono al merito della questione controversa, dedotte dal ricorrente col terzo motivo d’impugnazione, valgono, invece, le seguenti considerazioni.
Giova, invero, rammentare che la Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS), con atto a firma del Segretario generale in data 5 ottobre 2020, non ha ammesso la candidatura a consigliere federale dell’odierno ricorrente, ritenendo che, contrariamente a quanto dal medesimo dichiarato nel modulo di presentazione della candidatura, egli sia privo dei requisiti di eleggibilità di cui all’art. 43 (comma 3) dello Statuto federale.
Nello specifico - dopo aver evidenziato quanto dispone tale norma, ovvero che “sono […]
ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, le Federazioni Nazionali, le Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal CONI” – ha posto l’accento sul fatto, noto, che l’ASD Pro Roma, di cui il ricorrente è Presidente pro tempore, ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti della Federazione, dando vita al proc. civ. n. 6520/2020 R.G., pendente presso il Tribunale di Roma, con udienza fissata per il 30 novembre 2020.
Dagli atti di causa e dalle difese spiegate dalla Federazione anche nei precedenti gradi di giudizio si evince, inoltre, che la Federazione medesima ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo opposto, per complessivi € 5.835,00, oltre interessi e spese, in quanto creditrice nei confronti dell’ASD Pro Roma degli importi dovuti da quest’ultima per l’utilizzo del campo da softball sito nel centro di preparazione olimpica dell’Acqua Acetosa “Giulio Onesti” per svolgere gli allenamenti e le partite del campionato nel periodo febbraio – ottobre 2017.
Tale decreto è stato, in seguito, dichiarato esecutivo.
Consta, inoltre, che la società Pro Roma non sia più affiliata alla Federazione dal 2018.
La Corte Federale d’Appello, sovvertendo la decisione di prime cure, favorevole al ricorrente, che aveva dato preminente rilievo al profilo della solidarietà patrimoniale delle associazioni non riconosciute, ha dato risalto e ritenuto, per converso, dirimente quanto disposto dall’art. 9, comma 3, dello Statuto federale, che stabilisce che “I componenti dell’ultimo Consiglio direttivo della società morosa sono personalmente e solidalmente tenuti all’adempimento di quanto previsto al comma 2, passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite dalla vigente legislazione in materia”.
Ha, quindi, ritenuto che, “atteso il principio di solidarietà perfetta tra l’ASD e i membri della stessa deputati alla gestione e direzione sanciti dalla […] disciplina statutaria, il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo (poi dichiarato esecutivo ex art. 648 c.p.c.) instaurato nel caso di specie dall’avv. Vergara Caffarelli (sia pure in qualità di Presidente dell’ASD Pro Roma Baseball Softball) lo pone in una palese condizione di ineleggibilità con la Federazione, ai sensi dell’art. 43.4 dello Statuto Federale, per il quale <sono… ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con… le Federazioni Nazionali…>”.
Richiamati a supporto motivazionale alcuni passaggi ritenuti pertinenti del parere n. 7/2016 di questo Collegio di Garanzia dello Sport, ha, poi, affermato che discende direttamente dal citato art. 9, comma 3, dello Statuto il fatto che il giudizio di opposizione pendente involge un interesse specifico e personale del medesimo, che lo pone in conflitto di interessi con la Federazione ovvero in una situazione che la disciplina relativa all’ineleggibilità alla carica di consigliere federale ha inteso, per l’appunto, scongiurare.
Ad avviso del Collegio, il capo di sentenza sfugge alle censure del ricorrente.
Invero – in disparte la pretestuosità delle deduzioni svolte dal medesimo, laddove contesta che il Presidente della Federazione avrebbe strumentalmente ignorato la clausola compromissoria di cui all’art. 55 dello Statuto federale (“Esclusivamente con riguardo a controversie su rapporti meramente patrimoniali, l’Affiliato, il Tesserato e gli altri soggetti dell’ordinamento federale possono devolvere la decisione a un collegio arbitrale…”) e lo avrebbe trascinato in un giudizio innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria al solo fine di impedire una sua futura candidatura alle cariche federali, essendo inequivoco, in base al tenore della norma poc’anzi citata, che la devoluzione della controversia ad arbitri presuppone che le parti rivestano la qualità di soggetti dell’ordinamento federale e tale non era sicuramente più la ASD PRO Roma nel momento in cui la Federazione ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo (2 luglio 2019), in quanto non più “affiliata” alla FIBS, tanto che in sede civile non ha sollevato alcuna eccezione di incompetenza
- risultano corrette e condivisibili le motivazioni addotte dalla Corte d’Appello Federale a supporto della decisione assunta.
E’ indubitabile, infatti, che la controversia pendente innanzi al Tribunale di Roma, peraltro ingenerata da una situazione di morosità della società di cui il ricorrente è Presidente e legale rappresentante pro tempore, integra i presupposti per l’applicazione della disposizione di cui al citato art. 43, comma 4, dello Statuto federale, essendo pacifico che in ogni caso di cessazione dell’affiliazione “la società deve provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.B.S. [… ] a qualunque titolo” (art. 9, comma 2, Statuto) e che, come già evidenziato, “I componenti dell’ultimo Consiglio direttivo della società morosa sono personalmente e solidalmente tenuti all’adempimento di quanto previsto al comma 2, passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite dalla vigente legislazione in materia” (art. 9, comma 3).
Ogni singolo componente dell’ultimo Consiglio direttivo, essendo chiamato a rispondere personalmente dei debiti sociali, deve ritenersi, dunque, avere in essere una controversia con la Federazione, laddove, come nel caso di specie, la controversia risulti effettivamente pendente, ancorché promossa dalla società in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore.
Risulta, dunque, calzante quanto affermato da questo Collegio di Garanzia dello Sport, nel parere n. 7/2016, laddove – investito della verifica circa il “rilievo da attribuire alla previsione di cui all’art. 7.4., comma 7, dei Principi Fondamentali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate […] a norma del quale «Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate, o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso» […]” – ha osservato che la sanzione scatta “in presenza di una chiara rottura di quell’armonia dell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale di cui all’art. 7.4. comma 7, Principi Fondamentali FSN/DSA […], rottura che la presenza di una controversia giudiziaria in essere [… ] evidentemente conclama” e che “chiara è la ratio dell’ineleggibilità, [… ] disposta a tutela di quell’armonia, accordo, serenità di rapporti che tanto più devono riscontrarsi in chi assume responsabilità gestorie e di amministrazione”, ma anche che “la persona giuridica non può mai rappresentare il comodo schermo dietro cui trincerarsi per far valere interessi personali“ e che “la possibilità di fare appello all’abuso della personalità giuridica ed all’esigenza di superarne lo schermo si realizza, quindi, ogni qual volta la personalità giuridica sia ridotta a mero simulacro formale, comodo schermo dietro il quale si celano interessi specifici dei singoli. Si tratta di condotta che l’ordinamento sanziona perché contraria a quei doveri di correttezza e buona fede di cui si è discorso, con la conseguenza che, laddove si verifichi questa eventualità, responsabile non potrà che essere il singolo, avuto riguardo al ruolo svolto”.
E’, infatti, evidente – come già sottolineato dalla Corte Federale d’Appello - che la ratio stessa dell’ineleggibilità ne risulterebbe tradita, laddove fosse consentito al componente del Consiglio direttivo, chiamato a rispondere dei debiti sociali nei confronti della Federazione, di trincerarsi dietro lo schermo della società e venire eletto nel Consiglio della Federazione stessa.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso va, in definitiva, respinto, in quanto infondato.
Le spese di lite possono essere, in ogni caso, compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 5 novembre 2020.
Il Presidente La Relatrice
F.to Massimo Zaccheo F.to Manuela Sinigoi
Depositato in Roma in data 8 gennaio 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face