CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 7/2021 del 11 gennaio 2021 – Leonardo Solfanelli/Federazione Italiana Pallacanestro
Decisione n. 7
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Guido Cecinelli - Relatore
Vito Branca
Marcello De Luca Tamajo
Giuseppe Musacchio - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 16/2020, presentato, in data 6 marzo 2020, dal sig. Leonardo Solafanelli, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Lorenzi,
contro
la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Guarino,
per l'annullamento e/o la revoca
della decisione della Corte d'Appello Federale FIP, con motivazioni di cui al C.U. n. 477 del 5 febbraio 2020, pubblicato e comunicato alla parte il successivo 7 febbraio - con cui è stata disposta la reiezione del gravame presentato dall'istante avverso la delibera del Tribunale Sportivo Federale della FIP, pubblicata in C.U. n. 356 dell'11 dicembre 2019 - e, per l'effetto, per l'annullamento e/o la revoca della decisione del Consiglio Direttivo del CIA del 16 luglio 2019, con la quale è stata comunicata l'esclusione del sig. Solfanelli dalla lista annuale degli arbitri di Serie A2 e la sua conseguente qualificazione come "fuori quadro".
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 30 novembre 2020, il difensore della parte ricorrente - sig. Leonardo Solfanelli - avv. Matteo Lorenzi; l'avv. Giancarlo Guarino, per la resistente FIP, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, tutti presenti personalmente presso i locali del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Guido Cecinelli.
Ritenuto in fatto
Il tesserato CIA Leonardo Solfanelli presentava ricorso, in data 5 agosto 2019, al Tribunale Federale avverso la delibera del Comitato Italiano Arbitri FIP, contenuta nel C.U. n. 1829 del 28 giugno 2019, Presidenza n. 26, Delibera n. 72/2019, avente ad oggetto la formazione delle liste arbitrali per la stagione sportiva 2019/2020 del campionato di Serie A2 maschile e A1 femminile, chiedendone l’annullamento e la riforma della lista-graduatoria finale e, in subordine, in caso di impossibilità a riformare la graduatoria, comunque l’inserimento nella lista degli arbitri idonei.
Il Tribunale Federale dichiarava il ricorso inammissibile, depositando la motivazione con C.U. n. 356 dell’11 dicembre 2019.
Avverso detta decisione, proponeva ritualmente reclamo alla Corte Federale di Appello, la quale respingeva il reclamo, riservando il deposito della motivazione, poi pubblicata il 7 febbraio 2020. Con il ricorso in esame, datato 2 marzo 2020, il sig. Solfanelli impugnava la decisione della CFA, in epigrafe indicata, chiedendo di dichiarare la nullità, l’annullamento e comunque la revoca della decisione della Corte d’Appello Federale della FIP, impugnata con ogni ulteriore provvedimento di ragione e del caso e, per l’effetto, di dichiarare ammissibile il ricorso presentato e di rinviare al Giudice di primo grado per la valutazione nel merito. Il ricorrente, inoltre, formulava conclusioni di merito “nel caso in cui codesto Ecc.mo Collegio ritenga di poter decidere nel merito del ricorso” chiedendo, altresì, in accoglimento del ricorso, di dichiarare nulla, revocare e/o annullare e/o di dichiarare inefficace la decisione del Consiglio Direttivo del CIA, emessa con
C.U. n. 1829 del 28 giugno 2019 - Presidenza n. 26 e successiva delibera n. 72/2019, riguardante la sua esclusione dalla lista degli arbitri di Serie A2 M e A1 F ed il suo conseguente posizionamento tra gli arbitri “fuori quadro” per violazione dei criteri di impiego e valutazione e, per l’effetto, di annullare e/o riformare la lista graduatoria finale emessa dal Consiglio Direttivo CIA per tutti i motivi espressi in narrativa e di essere reintegrato nella lista degli arbitri di Serie A2 M ed A1 F per la stagione 2019/2020. In subordine, chiedeva comunque di essere inserito, anche in soprannumero, nella lista degli arbitri di Serie A2 M ed A1 F per la stagione 2019/2020, per essere stato valutato con modalità contrarie a quelle stabilite dai criteri di impiego e valutazione.
Considerato in diritto
Il ricorso deve essere respinto per le seguenti ragioni.
Sono infondate e comunque assorbite, per quanto sarà più avanti osservato nel merito, le censure pregiudiziali, che, in relazione al disposto dell’art.12 bis dello Statuto del CONI, su cui si fonda il perimetro della competenza di questo Collegio, vanno circoscritte ai dedotti vizi di contrarietà tra il dispositivo e le motivazioni della decisione della Corte d’Appello e difetto di motivazione della decisione, mentre rientrano, di converso, nel merito del presente giudizio, ancorché definite nel ricorso “di rito”, le altre questioni dedotte e, cioè, la “violazione e/o errata e/o falsa applicazione del principio di parità ed eguaglianza della competizione”, la “violazione e/o errata e/o falsa applicazione dell’art. 73 Reg. CIA, ai sensi dell’art. 54 del Codice di Giustizia CONI e dell’art. 24 della Costituzione della Repubblica Italiana”, la violazione del diritto di difesa, unitamente a quelle concernenti la “errata applicazione del’art. 2b) dei Criteri di impiego e valutazione”, la “violazione del diritto all’imparzialità della valutazione”, la “carenza di pluralità degli osservatori giudicanti”.
Quanto alle prime, in particolare, non si ravvisa la dedotta “nullità” delle decisione impugnata, essendo coerente il richiamo operato dalla CFA all’art. 116, comma 7, del Regolamento di Giustizia FIP, il quale sancisce il principio devolutivo del procedimento endofederale di secondo grado, in forza (e nei limiti) del quale la Corte Federale d’Appello è dotata del potere di decidere. Sul “difetto di motivazione della decisione”, in disparte dalla genericità della censura (avendo il ricorrente, nel proprio reclamo, solo sommariamente censurato le motivazioni di “inammissibilità”, ex art. 73 del Regolamento CIA, del Tribunale Federale, limitandosi, per il resto, a riproporre pedissequamente le censure prospettate in prime cure), la motivazione della Corte Federale appare adeguata e la questione rimane comunque, come detto, assorbita dalla trattazione di merito del presente giudizio. Parimenti, è da ritenere superata dalla successiva valutazione di merito l’eccezione formulata dalla difesa della FIP - e in astratto non infondata - in ordine alla omessa integrazione del contraddittorio con i controinteressati Martellosio e Bramante, classificatisi immediatamente prima del ricorrente nella graduatoria, i quali potrebbero risultare coinvolti dalla richiesta riformulazione della valutazione.
Venendo quindi al merito del ricorso, spetta a questo Collegio giudicarlo entro i limiti della sua ammissibilità e, vale a dire, individuando il contenuto delle censure non meramente finalizzate ad ottenere una valutazione tecnica, sostitutiva di quella operata dal CIA della FIP.
In tale ottica, vanno inquadrate tanto la dedotta omessa valutazione della violazione del principio di parità ed “uguaglianza della competizione” addebitato al CIA, quanto la violazione, errata e falsa applicazione dell’art. 73 Reg. CIA, ai sensi dell’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI e dell’art. 24 della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché la censura sul diritto di difesa le quali, in sé, comprendono le ulteriori censure, definite di merito, e concernenti la errata applicazione dell’art. 2b) dei “Criteri di impiego e valutazione”, la violazione del diritto all’imparzialità della valutazione e la carenza di pluralità degli osservatori giudicanti, di cui, quindi, si effettuerà una trattazione congiunta.
Il sindacato riservato a questo Collegio, in proposito, non può eccedere la verifica del rispetto dei criteri e parametri di tipo oggettivo previsti dai regolamenti federali se la stessa risulti posta in relazione all’interesse dedotto con il ricorso.
Si richiamano, a tal proposito, le precedenti decisioni di questo Collegio (Prima Sezione) nn. 29 e 30/2017, peraltro riferite al medesimo ordinamento federale, nonché la recente decisione n. 25/2019, quest’ultima a Sezioni Unite, che hanno cristallizzato tale principio. Applicando tali principi al caso che qui ci occupa, risulta chiaramente documentato che al ricorrente sono stati applicati, nel rispetto dei parametri previsti, giudizi sull’attività del tutto credibili, articolati e completi nell’arco dell’intera stagione su un congruo numero di partite.
Occorre, infatti, considerare che il Regolamento CIA rientra nel novero degli atti organizzativi interni delle Federazioni, che esulano dal sindacato della Giurisdizione del Giudice dello Stato ai sensi dell’art. 2 della legge 280/2003.
Posto che - come espressamente dichiarato nel ricorso - l’art. 73 Reg. CIA non è oggetto di impugnazione, in quanto non ne viene richiesto né l’annullamento né la disapplicazione, il Collegio osserva, comunque, che tanto il Tribunale Federale quanto la Corte Federale d’Appello hanno fatto applicazione della norma, dandone corretta interpretazione.
La norma in esame, nel sancire come “non ammissibile” il ricorso avverso gli esiti delle valutazioni, nonché avverso la conseguente formazione delle liste annuali di categoria, deve essere interpretata, come correttamente osservato dalla difesa della FIP, non già come un divieto tout court del rimedio giustiziale interno, ma come un limite al sindacato di merito dello stesso Giudice Federale.
Tanto il Tribunale Federale quanto la Corte Federale d’Appello hanno fatto applicazione della norma in tale corretta accezione avendo reso ciascuno - in relazione al grado del giudizio di propria competenza - sufficiente motivazione di merito, pur arrestando il limite della propria cognizione di fronte alla pretesa di esprimere una nuova valutazione di merito tecnico - sostitutiva di quella censurata.
La norma, così come interpretata ed applicata dai Giudici Federali, non appare dunque in conflitto con i principi costituzionali in tema di diritto di difesa, posto che il sindacato del Giudice Federale ed i principi del giusto processo appaiono garantiti dalle modalità, dai termini e dalle procedure giustiziali attuate dall’ordinamento della FIP.
Quanto all’applicazione dei criteri di valutazione, al punteggio finale attribuito ed alla decisione conclusiva di esclusione dall’elenco, sono noti i limiti del sindacato di legittimità del Giudice amministrativo nei casi in cui la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato comporti la valutazione dei profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicare della legittimità del provvedimento.
In tali casi, ossia quando ad essere coinvolti siano anche profili tecnici ed apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità, detto sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica che quel medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai margini di opinabilità sopra richiamati, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’Autorità, ove questa si sia mantenuta entro i suddetti margini (Consiglio di Stato, sentenze 20 febbraio 2017, n. 740; 28 febbraio 2017, nn. 927 e 928).
Il Giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione, ma può esercitare il proprio sindacato attraverso un controllo di ragionevolezza, logicità e proporzionalità della scelta dall’amministrazione.
Applicando tali principi al caso che qui ci occupa e chiarito che l’esercizio della scelta del CIA su chi e perché mantenere nel ruolo e chi e perché escludere dal ruolo non è sindacabile, lo stesso risulta - nel caso concreto - rispettoso del sistema di regole pre-stabilite per la valutazione dell’operato del ricorrente nel corso dell’intera stagione.
La pretesa ad una diversa e migliore valutazione da parte del ricorrente, tenuto conto che i “Criteri” non fissano un numero minimo obbligatorio di visionature, ma fanno riferimento esclusivamente ad un numero “congruo” delle stesse, si fonda essenzialmente sulla asserita invalidità della valutazione della partita del 17 febbraio 2019. Il ricorrente, infatti, prospetta un diverso calcolo del proprio punteggio finale che, escludendo la censurata gara del 17 febbraio, porterebbe la media delle valutazioni di suo interesse a 76,30, quindi al di sopra delle medie riportate dai sigg.ri Bramante Angelo Valerio e Martellosio Mattia.
Il ricorrente lamenta l’errata applicazione dell’art. 2b) dei “Criteri di impiego e valutazione”, in primo luogo perché, a suo dire, la media delle valutazioni a lui attribuita sarebbe stata errata materialmente (76,10 anziché 76,18) e, soprattutto, sarebbe errata per mancata considerazione delle valutazioni ottenute nel settore femminile.
Sotto il profilo dell’errore materiale è facile evidenziare che nessun effetto produrrebbe la correzione al punteggio di 77,18, posto che la stessa parte ricorrente ammette che l’ultimo escluso della graduatoria ha riportato la media di 77,23, mentre, per quanto attiene alla considerazione delle valutazioni del settore femminile, nei “Criteri di impiego e valutazione” non si rinviene alcuna norma che sancisca l’obbligatorietà di tenere in considerazione le valutazioni di entrambi i settori.
Per quanto riguarda, poi, la presunta errata applicazione, da parte del CIA, dell’art. 2b) dei “Criteri di impiego e valutazione” in relazione alla gara del 17 febbraio 2019, nel ricorso si presume che la valutazione dell’Osservatore sarebbe stata fatta ex post e si presume, altresì, l’assenza di preventiva designazione dell’Osservatore, in quanto asseritamente non pubblicata prima della gara.
Tuttavia, a prescindere dalla veridicità o meno, il fatto che le designazioni non fossero visibili non prova che le stesse non fossero effettuate.
I “Criteri di impiego e valutazione”, nella parte in cui viene disciplinata l’attività del “Responsabile degli Arbitri”, stabiliscono, tra l’altro, che il Responsabile dell’Organo Tecnico potrà sì “visionare una gara ove non sia stato designato l’Osservatore inserendo (prima della gara) la designazione su Fiponline”, come rilevato nel ricorso, ma, “ in presenza di particolare rilevanza tecnico- disciplinare, potrà anche visionare in video le gare ove non sia stato designato l ’Osservatore ”. Al Responsabile Tecnico, quindi, è consentito anche visionare gli arbitri in video con una valutazione effettuata necessariamente ex post, se ritenuto necessario, in presenza di particolari casi di rilevanza tecnico-disciplinare, sulla natura dei quali, in questa sede, non è consentita valutazione alcuna e tale rilievo risulta nello specifico assorbente di qualunque ipotizzata irregolarità nella fase di designazione ed effettiva presenza dell’Osservatore.
Pertanto, anche nel caso in cui effettivamente la valutazione fosse stata operata ex post mediante video, la stessa risulterebbe pienamente valida ed utilizzabile.
Quale ulteriore motivo a sostegno della erroneità delle valutazioni, il ricorrente rimarca la mancata considerazione della valutazione operata dall’istruttore Di Modica il 27 gennaio 2019, ma l’art. 2b) dei “Criteri di impiego e valutazione” prevede la figura dell’“Istruttore degli Arbitri“, il quale svolge compiti di formazione “per assicurare un loro adeguato percorso di crescita tecnica e sviluppo delle qualità”. La valutazione dell’Istruttore, quindi, non concorre con quelle degli Osservatori, avendo natura e finalità diversa e può, al massimo, essere tenuta in considerazione dall’Organismo Tecnico nel contesto più ampio della propria valutazione complessiva.
Per tali motivi il ricorso non può essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Respinge il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIP.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 30 novembre 2020.
Il Presidente Il Relatore
F.to Mario Sanino F.to Guido Cecinelli
Depositato in Roma, in data 11 gennaio 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face