CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 19/2021 del 15 febbraio 2021 – Alberto Quadri/Comitato Olimpico Nazionale Italiano/Commissione Agenti Sportivi presso il CONI

Decisione n. 19

 

Anno 2021

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

 

 

composta da 

Mario Sanino - Presidente

Guido Cecinelli - Relatore

Vito Branca

Angelo Maietta

Giuseppe Musacchio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 103/2020, presentato, in data 2 novembre 2020, dal sigAlberto Quadri, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cesare Di Cintio e Federica Ferrari,

 

 

 

nei confronti di

 

 

 

Commissione CONI Agenti Sportivi presso il CONI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

 

 

nonché nei confronti

 

 

 

del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), in persona del Presidente pro tempore, dott. Giovanni Malagò, rappresentato e difeso dallavv. Alberto Angeletti,

 

avverso

 

 

 

il provvedimento di cancellazione dell'iscrizione del Sig. Alberto Quadri dal Registro CONI Agenti Sportivi, notificato con Comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, trasmessa via PEC in data 2 ottobre 2020, nonché di tutti gli atti collegati - ivi compresa la citatcomunicazione - presupposti, connessi e/o conseguenti al gravatprovvedimento, anche se non conosciuti o in via di acquisizione, tra cui, ove occorra, il Regolamento CONI Agenti Sportivi.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nelludienza del 8 febbraio 2021, celebratin videoconferenza, tramite la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente, avv. Cesare Di Cintio, l’avv. Alberto Angeletti, per il resistente CONI, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Gianpaolo Sonaglia, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dellart. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Guido Cecinelli.

 

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

  1. Con ricorso depositato in data 2 novembre 2020, il sig. Alberto Quadri ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport, chiedendo lannullamento del provvedimento di cancellazione della sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi, emanato dalla Commissione CONI degli Agenti Sportivi il 1 ottobre 2020.

Risulta dagli atti che il ricorrente, a far data dal 14 maggio 2019, veniva iscritto nel Registro nazionale degli intermediari presso la Federazione Inglese e che, nel febbraio del 2020, veniva iscritto nel Registro FIGC degli Agenti Sportivi, Sezione stabiliti”; nel marzo 2020 veniva iscritto nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi.

Il 10 settembre 2020 la Commissione agenti sportivi del CONI comunicava allo stesso di aver rilevato la sussistenza dei presupposti per lassunzione del provvedimento di cancellazione dal Registro Nazionale, rappresentando, altresì, che la Commissione agenti della FIGC, con nota del  07.08.20   ha  comunicato  che  non  è  stata  mantenuta  la  Sua  iscrizione  al  RegistrFederale, Sezione Agenti Stabiliti (art. 4 c. 1 lett. k del Regolamento), nonché il difetto del titolo abilitativo (art. 4 c. 1 lett. j del Regolamento).

Conseguentemente, il 2 ottobre 2020, la Commissione rilevava come non fossero stati forniti alla Commissione, ai sensi dellart. 7 c.  2 del Regolamento, chiarimenti utili a provare la regolarità della Sua iscrizione e, segnatamente, il requisito di cui allart. 4 c.1 lettkdel Regolamento CONI Agenti Sportivi”.

Tale ultima norma prevede, vale precisarlo sin da subito, che possono iscriversi e mantenere l’iscrizione al Registro nazionale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: […] essere in possesso del certificato di avvenuta iscrizione nel Registro federale degli agenti sportivi della federazione sportiva nazionale professionistica presso la quale è stata svolta la prova speciale di cui allart. 16, o in alternativa presso la quale è stato conseguito il titolo abilitativo di cui alla precedente lettera j)”.

  1. A sostegno del ricorso, in sintesi, il ricorrente lamenta, in primis, una violazione di giudicato. Secondo tale prospettazione, infatti, la precedente decisione del Collegio di Garanzia n. 7/2020 confermerebbe che il vaglio finale, ai fini della iscrizione nel Registro Nazionale, con riguardo ai soggetti che abbiano conseguito un titolo abilitativo allestero, spetti alla Federazione. Di tal che, essendo  stato  il  ricorrente  iscritto  nel  Registro  federale,  la  successiva  iscrizione  è  da considerarsi come automatica, senza, pertanto, attribuire al CONI alcun sindacato. Ulteriormente, il ricorrente sostiene che il provvedimento di cancellazione impugnato si fondi sul Regolamento  CONI  Agenti  Sportivi,  approvato  il  14  maggio  2020,  e  quindi  emanato successivamente alla sua iscrizione nei registri federale e nazionale; in tal guisa, liscrizione del ricorrente si sarebbe da tempo perfezionata divenendo, dunque, indifferente alle successive modifiche legislative.

Sotto altro profilo, linapplicabilità del Regolamento CONI del maggio scorso rileverebbe, altresìcon riferimento alla mancata approvazione, da parte del CONI, del disciplinare tecnico, che avrebbe dovuto prevedere proprio le procedure attraverso le quali viene comunicato (ex art. 7c. 3, del Regolamento) il provvedimento di cancellazione dal Registro. 

Argomenta, infine, il ricorrente che avrebbe in ogni caso il titolo previsto dalla menzionata lett. k) dellart. 4, atteso che egli sarebbe munito del certificato di avvenuta iscrizione nel Registro Federale FIGC rilasciatogli proprio in forza del titolo abilitativo – unionale - acquisito in Inghilterra. Non potrebbe così, secondo il ricorrente, rivalutarsi oggi un titolo abilitativo riconosciuto valido nella previgente disciplina di settore; previgente disciplina (art. 2.6 del Regolamento Agenti FIGC del 10 giugno 2019 e art. 2, lett. e), del Regolamento CONI del 29 ottobre 2019 e del 26 febbraio 2019) che, vieppiù, considerava il titolo abilitativo come permanente.

Sulla scorta di tali motivazioni, il Sig. Quadri ha chiesto al Collegio di Garanzia, in via preliminare, di ordinare alla Commissione CONI Agenti Sportivi e/o al CONI l'esibizione della delibera assunta dalla Commissione CONI Agenti Sportivi, notificata con comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi del 2 ottobre 2020, nonché di ogni altro documento relativo al provvedimento assunto, con riserva di integrare i motivi di cui al presente ricorso all'esito della verifica dei documenti prodotti; in via principale, in accoglimento del ricorso, di annullare il provvedimento di cancellazione della sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi e, per l'effetto, di ripristinare la sua iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi.

3. Si è costituito in giudiziil CONI, concludendo per linammissibilità ovvero il rigetto del ricorso.

Preliminarmente, la difesa dell’ente eccepisce linammissibilità del ricorso derivante, in tesidalla mancata impugnazione del provvedimento federale di cancellazione dal relativo registro – da considerarsi quale atto presupposto - adottato in data 07 agosto 2020, di cui è stata data comunicazione al ricorrente con la nota del 09 settembre 2020. Sempre in tale prospettazione, il CONI eccepisce, infine, la mancata notificazione del ricorso alla FIGC, da intendersi come parte necessaria del giudizio.

Nel merito, in sintesi, la parte resistente ha eccepito come non possa in alcun modo predicarsi una violazione di giudicato, sia perché la decisione n. 7/2020 del Collegio (la cui impugnazione pende tuttoggi dinanzi al Tar) si era limitata a fornire un giudizio di stretta legittimità inerente allinterpretazione dellart. 11 del DPCM 23 marzo 2018, sia perché nella specie – anche a voler prender per corretta largomentazione del ricorrente, secondo cui la Commissione CONI dovrebbe limitarsi a prenderatto della precedentiscrizione al Registro FIGC – è stato rispettato il riparto di competenze tra FIGC e CONI, avendo la Commissione agenti nazionale disposto la cancellazione dal relativo registro proprio in virtù della cancellazione dal registro federale.

Successivamente, il CONI rileva come l’iscrizione nei registi federali e nazionali non possa considerarsi a tempo indeterminato. Infatti, anche nella previgente disciplina regolamentare invocata dal ricorrente, era prevista una validità delliscrizione limitata all’anno solare, con la specifica che, in ogni caso, è potere della Federazione e del CONI disporre la cancellazione dal registro per venir meno dei requisiti prescritti. Così discorrendo, la circostanza che le iscrizioni ottenute  dal ricorrente  si fossero  perfezionate  sotto  il vigore  del precedente  Regolamentrisulterebbe inconferente, atteso che linteressato, con cadenza annuale, deve procedere al rinnovo delliscrizione sulla base della normativa vigente in quel momento. A ciò aggiunge il CONI che il Regolamento approvato nel maggio 2020, con norma transitoriasi è espressamente occupato della posizione degli agenti stabiliti iscritti antecedentemente allentrata in vigore del Regolamento, prevedendo le c.d. misure compensative ovvero listituto della domiciliazione.

Non vi sarebbe stata, pertanto, una illegittima applicazione retroattiva del DPCM 24 febbraio 2020, considerando che lesercizio delle funzioni amministrative è da ritenersi comunque ancorato al rispetto delle norme in vigore al momento delladozione dei singoli atti.

Anche la censura relativa allillegittima applicazione del Regolamento agenti, in mancanza del Disciplinare tecnico di cui agli art. 2, 25 e 7 dello stesso, sarebbe da considerarsi priva di fondamento, giacché trattasi di un documento finalizzato alle specifiche tecniche di funzionamento del procedimento telematico e relative alla tenuta del Registro, e dunque non incidenti sulla legittimità del provvedimento impugnato.

Non sarebbe neppure riscontrabile alcun travisamento dei fatti da parte della Commissione che, anzi, ha correttamente rilevato la mancanza dei requisiti necessari al mantenimento delliscrizione del ricorrente nel Registro CONI, in virtù della cancellazione dal Registro federale e della mancanza, in capo al ricorrente, di un titolo abilitativo unionale equipollente.

  1. Il contraddittorio processuale si è completato con isuccessivo deposito duna breve memoria ex art. 60, quarto comma, CGS, del CONI e del ricorrente, a mezzo della quale la difesa del Quadri ha diffusamente contestato i rilievi proposti dal CONI, sia nel merito, ribadendo la bontà dellproprie argomentazioni, che in rito. In ordine al vizipreliminare dinammissibilità, in particolare, il ricorrente ha proceduto ad identificare, quale unico provvedimento lesivo, la cancellazione dal Registro CONI del 2 ottobre 2020, nonché a rilevare che la mancata impugnazione del provvedimento federale di cancellazione dal Registro FIGC è dipesa dalla circostanza che il ricorrente non ha mai ricevuto dalla Federazione alcun provvedimento della Commissione Agenti FIGC.

Alludienza dell’8 febbraio 2021, le parti hanno insistito nell’accoglimento delle già rassegnate conclusioni. La Procura Generale dello Sport ha concluso per linammissibilità in rito del ricorso e, comunque, per la sua infondatezza nel merito.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

Il ricorso va rigettato per improcedibilità in rito e, in ogni caso, per infondatezza nel merito.

Va premesso che il Codice di giustizia sportiva del CONI, allart. 2, comma 6, espressamente precisa che, per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”.

Orbene, il rinvio del CGS CONI al processo civile deve guidare linterprete nell’individuazione delle norme esistenti in materia di validità degli atti processuali, delle relative notificazioni o comunicazioni e della corretta instaurazione del contraddittorio.

Proprio in relazione a questultimo aspetto va ricordato che lart. 101, comma 1, del Codice di procedura civile dispone che: il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa. Nella vicenda in esame, relativa alla iscrizione degli agenti sportivi presso il CONI, va ricordato il quadro normativo esistente che disciplina la procedura di iscrizione medesima.

  1. La Legge di Stabilità 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), tra i significativi interventi in materia di Sport, ha previsto, allart. 1, comma 373, listituzione presso il CONI del Registro nazionale degli Agenti sportivi, stabilendo al contempo lobbligatorietà delliscrizione in tale registro per tutti i soggetti che intendano svolgere lattività di Agente sportivo, non limitandosi al gioco del calcio, ma estendendosi a tutto lo sport professionistico in Italia. Tale intervento legislativo, oltre a voler assicurare la professionalità degli Agenti, ha inteso dare una risposta alle forti riserve critiche espresse nei confronti della precedente disciplina sui Procuratori sportivi della FIGC, attuata con la riforma voluta dalla FIFA nel 2015, che, nellabolire ex abrupto tutte le licenze legittimamente rilasciate senza neanche prevedere un regime transitorio e/o meccanismi per lattenuazione dei pregiudizi a danno degli Agenti titolari di licenze, ha comportato una palese violazione dei principi fondamentali di certezza del diritto, di tutela dellaffidamento e di salvaguardia dei diritti acquisiti(cfr. Relazione di accompagnamento al d.d.l. n. 1737, intitolato Regolamentazione della figura e dell’attività dellAgente sportivo, presentato il 13 gennaio 2015 su iniziativa dei Senatoria Falanga e altri, il cui contenuto è in parte confluito nellart. 1, comma 373, della Legge di Stabilità 2018). In conclusione, si sentiva, senza alcun dubbio, la necessità di un intervento legislativo in materia: troppo irrispettosa dei titoli ottenuti ante 2015, infatti, la riforma della FIFA, che aveva rimosso le barriere daccesso alla professione, compreso lesame abilitativo.

La norma richiamata espressamente sancisce che Eistituito presso il CONI, nellambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un’imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operantnellambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal  CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dellUnione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nellultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato una prova  abilitativa  diretta  ad accertarne  l’id o n e ità .  È  fatta  salva  la  validità  dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e  alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena  la  nullità  dei  contratti,  fatte  salve  le  competenz professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la  composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime  sanzionatorio  sportivo. Lnorma, nello stabilire listituzione del Registro degli Agenti  sportivi presso il CONI, rimandava ad un emanando DPCM le modalità operative per la relativa iscrizione.

  1. Il decreto attuativo è stato licenziato con DPCM 23 marzo 2018, il quale ha previsto, tra gli altri obblighi, uno in particolare, che soccorre Questo Collegio per scrutinare in maniera puntuale le doglianze del ricorrente. Liscrizione al Registro nazionale degli Agenti sportivi è subordinata al superamento di una duplice prova di esame. In base allart. 3 del DPCM del 23 marzo 2018, lesame di abilitazione si articola in una prova generaleche si svolge presso il CONI e in una prova specialeche si svolge presso le Federazioni sportive nazionali professionistiche. La prova generale è organizzata dal CONI, in almeno due sessioni ogni anno, che si concludono rispettivamente entro la fine dei mesi di marzo e settembre, così come indicato dall’art. 4. Il superamento della prova generale è subordinato a una verifica scritta e/o orale, di conoscenza del diritto dello sport e degli istituti del diritto privato e del diritto amministrativo. La commissione esaminatrice è formata da almeno tre membri individuati dalla Giunta Nazionale del CONI e assicura la presenza di un rappresentante del CONI, un rappresentante delle Federazioni sportive nazionali professionistiche ed un esperto in materie giuridiche scelto tra docenti universitari, avvocati iscritti all’albo forense da almeno cinque anni e magistrati. Per quanto riguarda la prova speciale, questultima è organizzata dalle Federazioni sportive professionistiche ogni anno, in almeno due sessioni, che si concludono entro la fine dei mesi di m aggio e novembre. Requisito fondamentale per accedere alla prova speciale è il superamento della prova generale. Come pela prova generale, il superamento della prova speciale è subordinato alla verifica scritta e/o orale del programma desame individuato da ciascuna Federazione. La commissione della prova speciale è formata da almeno tre membri e assicura la presenza di un esperto in materia giuridiche scelto tra docenti universitari e avvocati iscritti allalbo forense da almeno cinque anni.
  1. Con il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, sono state apportate alcune modifiche al precedente DPCM del 23 marzo 2018 in materia di Agenti sportivi. La prima modifica la si ha allart. 6, laddove si prevede che, allorquando il soggetto chiede alla Federazione liscrizione nel Registro federale, la Federazione medesima vi provvede entro 20 giorni (anziché entro 30 giorni), rilasciando apposito certificato di avvenuta iscrizione. Inoltre, sempre allart. 6, si prevede che, allorquando il soggetto in possesso del certificato di avvenuta iscrizione al Registro federale chiede di essere iscritto al Registro nazionale, il CONI vi provvede entro 30 giorni (in precedenza non era fissato un termine), salvo si proceda asoccorso istruttorio. Altra modifica la si trova all’art. 10, dove si prevede che la cancellazione dal Registro federale sia causa di cancellazione dal Registro nazionale sempre che lAgente sportivo non risulti validamente iscritto presso il Registro federale di altra Federazione sportiva nazionale professionistica. Infine, sono state introdotte delle novità per quanto concerne gli Agenti stabiliti e gli Agenti provenienti da Paesi extra UE. Allart. 11, anziché I cittadini dellUnione Europea abilitati in altro Stato membro, si prevede che possano chiedere alla Federazione liscrizione nellapposita sezione del Registro federale dedicata agli Agenti stabiliti I cittadini italiani o di altro Stato membro dellUnione Europea abilitati in altro Stato membro. Sempre allart. 11 si prevede, inoltre, che la Federazione debba accertare che il richiedente sia abilitato ad operare in altro Stato membro dellUnione Europea e nellambito della corrispondente Federazione sportiva nazionale di tale Paese” e si aggiunge che tale abilitazione debbconseguire al superamento di prove equipollenti a quelle previste dal presente decreto, e si prevede poi che, ricevuta comunicazione dalla Federazione di avvenuta iscrizione nella sezione speciale del Registro Federale, il CONI procede entro trenta giorni alliscrizione in apposita sezione del Registro nazionale, salvo si proceda al soccorso istruttorio. Infine, è previsto che, Ove ricorrano le condizioni per lapplicazione di misure compensative, consistenti nel superamento di una prova abilitativa o di un tirocinio di adattamento, con il Regolamento CONI sono disciplinate le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa possa essere acquisita. Per la realizzazione di talmisure compensative, il CONI si può avvalere delle federazioni sportive nazionali professionistiche presso le quali si intende richiedere labilitazione”.

Dalla disamina del quadro normativo di dettaglio, recepito puntualmente dal Regolamento Agenti Sportivi (approvato con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 127 del 14 maggio 2020), è agevole notare come la regolamentazione in materia sia sostanzialmente bicefala nella procedura, atteso che, al fine di ottenere il titolo abilitativo, occorre una duplice prova desame e, la seconda di esse (quella speciale), che si svolge presso le Federazioni di competenza, è presupposto per la iscrizione, dapprima, nel Registro della Federazione scelta e, successivamente, nel Registro del CONI.

  1. La ricostruzione appena effettuata rende pacifico un principio: il necessario interscambio informativo e procedurale in materidi agenti sportivi tra CONI e Federazione Sportiva di riferimento. Ne consegue che il ricorso odierno, avanzato unicamente nei confronti del CONI, va dichiarato improcedibile per violazione del principio del litisconsorzio necessario obbligatorio atteso che, qualsiasi tipo di pronuncia venisse emessa da Questa sezione, la stessa avrebbe ricadute pratiche anche sulla singola Federazione di appartenenza dellAgente Sportivo, senza però che la medesima Federazione abbia preso parte al procedimento e abbia potuto proporre le proprie deduzioni e/o argomentazioni. La decisone che venisse presa in difetto del litisconsorzio sarebbe inutiliter data (cfr. Cassazione civile, sez. II, 24 ottobre 2019, n. 2736; Tribunale Pavia, sez. III, 05 settembre 2019, n. 1379; Tribunale Roma, sez. IV, 26 settembre 2018, n. 18063; Cassazione civile, sez. II, 04 aprile 2014, n. 8032). Sul punto, fermo il sopra ricordato disposto dellart. 101 c.p.c., giova rappresentare come la giurisprudenza sia conforme in argomento, alluopo precisando che il litisconsorzio necessario, la cui violazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere decisin maniera unitarinei confronti di tutti coloro che ne siano partecipi, onde non privare la pronuncia dell'utilità connessa con l'esperimento dell'azione proposta, il che non può mai verificarsi per esigenze probatorie, ma solo ove tale azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile incidente su una situazione pure inscindibile comune a più soggetti(Cassazione civile, sez. III, 13 febbraio 2020, n. 3692). Orbene, non vè chi non veda come la vicenda oggetto di scrutinio integri esattamente i principi testé richiamati. La rilevabilità dufficio del difetto evidenziato (in argomento, Cassazione civile, sez. II, 24 gennaio 2020, n. 1630, secondo cui la non integrità del contraddittorio è rilevabile, anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del  procedimento  equindi,  anche  in  sede  di giudizio  di legittimità),  in  assenzdi eccezioni sul punto da tutte le parti del giudizio che hanno unicamente sollevato infondate questioni di inammissibilità1, trova cittadinanza nel principio iura novit curia2 a cui il Collegio non si sottrae, dichiarando, per lappunto, il ricorso improcedibile3 per violazione del principio del litisconsorzio necessario.

A tal fine, risultano prive di pregio le deduzioni sollevate motu proprio dalla difesa del ricorrente in ordine alla mancata evocazione in giudizio della Federazione di riferimento poiché non vi è stato, da parte di questultima, alcun provvedimento da impugnare, atteso che non può non conoscersi la procedura di iscrizione al Registro degli Agenti da parte di questi ultimi e, per essi, dei loro difensori, che pure vi hanno più volte fatto riferimento pro domo sua sotto altri profili; tanto perché è evidente il precetto normativo sopra richiamato e il Regolamento agenti medesimo, che individunella procedurdi iscrizione un doppibinario su cui corronin rapporto di reciproca pregiudizialità dapprima il CONI (con la prova generale), poi la Federazione (con la prova speciale e la conseguente iscrizione nel proprio registro, ove la stessa sia superata) e, quindi, nuovamente il CONI per liscrizione finale.

  1. Ferme restando le deduzioni innanzi svolte, in rito, che assorbono ogni ulteriore profilo, non va sottaciuto che comunque il ricorso è infondato nel merito.

Invero, il ricorrente ha più volte sostenuto di essere agente stabilitocon titolo equipollente” che impone liscrizione permanente. Tuttavia, le qualificazioni auto attribuitesi dal ricorrente ai fini di poter beneficiare della tabella di equipollenza, in forza della quale, laddove vi è iscrizione nel registro della Federazione di altro Stato membro, si può richiedere liscrizione nel registro omologo della Federazione Nazionale Italiana, necessitano di una precisazione che il ricorrente omette, nel tentativo di far germogliare il seme del dubbio in seno al Collegio, e che riguarda le definizioni che riferisce, ma prese nel loro complesso e non solo per la prima parte del dettato regolamentare.

Infatti, a mente dellart. 2, comma 1, lett. F e J, si stabilisce rispettivamente che: 

A) lagente sportivo stabilito è il soggetto abilitato a operare in Stato membro dellUnione europea diverso dallItalia e nellambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, avendo superato prove equipollenti a quelle previste in Italia, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2;

B) il titolo abilitativo unionale equipollente è il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo stabilito, con il superamento di prove equipollenti a quelle previste in Italia, che abilita a operare in altro Stato membro dellUnione europea e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese.

Apertis verbis, i sintagmi richiamati chiariscono che la equipollenza riconosciuta dalla normregolamentare non è data dalla mera iscrizione, ma dal superamento delle prove equipollenti e, nella vicenda in esame, il ricorrente giammai ha prodotto certificazioni in tal senso.

Milita nella direzione interpretativa appena citata lo stesso Decreto Ministeriale 24 febbraio 2020, laddove, allultimo punto delle premesse, afferma testualmente: RAVVISATA pertanto, in relazione all'applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2018 e s.m.i., l'esigenza di meglio specificare le previsioni afferenti la professione sportiva regolamentata di agente sportivo nell'ambito del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali completate in altri Stati membri dell'UE al fine di armonizzare e facilitare la procedura, consentendo il riconoscimento automatico di titoli; formazione e prove che siano equivalenti, secondo le richiamate direttive cui al Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15.” Tale richiamo trova poi cittadinanza esplicita nell’art. 11 del citato Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, laddove, nel riconoscere la possibilità di iscrizione in Italia da parte di soggetto iscritto in una Federazione di un altro Stato membro, ha espressamente previsto come condizione il superamento di prove equipollenti a quelle previste dal presente decreto. E tanto non è stato dimostrato né documentato.

  1. La novità, nel merito, della vicenda approdata alla attenzione del Collegio imporrebbe la compensazione delle spese, ma la violazione del principio processuale espresso in parte motiva è da ritenersi jus receptum monoliticamente riconosciuto, per la qual cosa la sua violazione va sanzionata con lo stigma della liquidazione delle spese, seguendo linsegnamento della giurisprudenza di merito, per la quale, quanto alle spese di lite, l'art. 91 c.p.c. impone al giudice di provvedervi in ogni caso allorché emette sentenza, anche se di sola improcedibilità o inammissibilità dell'appello(Corte Appello Venezia, sez. I, 07 gennaio 2020, n. 27). Esse si liquidano come in dispositivo.

 

 

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Dichiara improcedibile il ricorso.

 

 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di euro 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore del resistente CONI.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 8 febbraio 2021.

 

 

Il Presidente                                                                        Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                F.to Guido Cecinelli

 

 

 

Depositato in Roma, in data 15 febbraio 2021.

 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

 

 

  1. L’inammissibilità è la qualifica del vizio di un particolare tipo di atti processuali, le domande, quando tali atti non abbia no pienamente integrato lo schema legislativo della rispettiva fattispecie: per conseguenza, essi non saranno in grado di suscitare una risposta giurisdizionale di merito ed otterranno un responso consistente, appunto, in una declaratoria di inammissibilità.
  2. Cfr. Cassazione civile, sez. III, 20/12/2019, n. 34158, secondo cui Il principio "iura novit curia", laddove eleva a dovere del giudice la ricerca del "diritto", si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti e i regolamenti interni).
  3. L’improcedibilità si verifica ogniqualvolta lazione può essere legittimamente esercitata, ma non può aspirare ad ottenere una decisione sul merito per violazione di principi processuali (ad esempio, il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, il non rispetto del litisconsorzio, etc.).
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