CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 22/2021 del 25 febbraio 2021 – A.S.D. U.G. Manduria Sport/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Puglia FIGC-LND

Decisione n. 22

 

Anno 2021

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

 

 

composta da 

Mario Sanino - Presidente

Angelo Maietta - Relatore

Vito Branca

Guido Cecinelli

Giuseppe Musacchio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 23/2020, presentato, in data 3 giugno 2020, dalla A.S.DU.G. Manduria Sport, rappresentata e difesa dall’avv. Giulio Destratis,

 

 

contro

 

 

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall'avv. Stefano La Porta,

 

 

la Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituita, il Comitato Regionale Puglia FIGC, non costituito,

la Procura Federale della FIGC, non costituita,

 

 

avverso

 

 

 

la decisione n. 55/CFA del 4 marzo 2020, emessa dalla Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, della FIGC e pubblicata nel solo dispositivo, con C.U. n. 58/CFA del 25 febbraio 2020, la quale, nel respingere il reclamo della società ricorrente contro la decisione del Tribunale Federale Territoriale CR Puglia (dispositivo del 14 gennaio 2020, pubblicato nel C.U. C.R. Puglia

n. 62 del medesimo giorno e decisione contenuta nel C.U. C.R. Puglia n. 66 del 23 gennaio 2020), ha confermato, a carico della U.G. Manduria Sport, la sanzione della ammenda di € 1.000,00, nonché di 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato 2019/2020, comminata, a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS, per la violazione dell’art. 30, comma 7, CGS, addebitata al sig. Spadavecchia Giuseppe.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

vista la dichiarazione depositata a mezzo PEC, in data 24 febbraio 2021, dall'avv. Giulio Destratis, difensore della ricorrente, A.S.D. U.G. Manduria Sport, con la quale è stata formalizzata la rinuncia al ricorso di cui in epigrafe, con conseguente estinzione del procedimento;

 

 

preso atto dell’assenza della resistente FIGC, regolarmente convocata con comunicazione di fissazione udienza del 9 febbraio 2021, e, pertanto, della sua implicita accettazione della suddetta rinuncia al ricorso della parte ricorrente;

 

 

udito, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2021, il relatore, avv. Angelo Maietta.

 

 

 

                                                           PQM

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

 

 

Dichiara cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento di cui in epigrafe, iscritto al R.G. ricorsi n. 23/2020 - Manduria/FIGC e altri.

 

Spese compensate.

 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 25 febbraio 2021.

 

Il Presidente                                                                        Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                               F.to Angelo Maietta 

 

 

Depositato in Roma, il 25 febbraio 2021.

Per il Segretario

F.to Gabriele Murabito

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it