CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Consultiva- coni.it – atto non ufficiale – Parere n. 6/2018 del 01/10/2018 – (SU RICHIESTA FIGC)

Parere n. 6

 

Anno 2018

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONE CONSULTIVA

 

Composta da

Virginia Zambrano Presidente

Barbara de Agostinis

Giuseppe Albenzio

Giovanni Bruno

Pierpaolo Bagnasco - Relatore

 

Ha pronunciato il seguente

PARERE n. 6/2018

 

 

 

Su richiesta di parere iscritta al R.G. pareri n. 5/2018 presentata, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del Coni, e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, dal Segretario Generale del Coni, prot. n. CE240918104820332PU del 24 settembre 2018, poi integrata dalla richiesta prot. n. CE2509181048220356PU del 25 settembre 2018;

La Sezione

 

Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. N. 00012/14 del 17 settembre 2014;

 

Vista la richiesta di parere n. 5-2018, presentata dal Segretario Generale del Coni, dott. Carlo Mornati, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del Coni, e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, prot. n. CE240918104820332PU del 24 settembre 2018, poi integrata dalla richiesta prot. n. CE2509181048220356PU del 25 settembre 2018;

Visto l’art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza dell’organo de quo

Esaminati gli atti e udito il relatore, Pierpaolo Bagnasco.

 

 

 

Premesse

 

Il Commissario Straordinario della FIGC, dott. Roberto Fabbricini, ha richiesto parere al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, nella sua funzione consultiva, al fine di rispondere ai quesiti pervenuti dalle Componenti, tesi a prevenire eventuali criticità, in sede di Assemblea elettiva della FIGC, convocata il giorno 22 ottobre 2018. Le criticità di cui si discorre attengono alla interpretazione da fornire alle previsioni di cui alla l. 11 gennaio 2018, n. 8 che – come noto

  • nello stabilire modifiche al d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e al d.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43, introduce limiti stringenti al numero di mandati che possono essere svolti.

Il dott. Fabbricini fa, altresì, presente al Segretario Generale CONI che la FIGC, in previsione di detto appuntamento, con delibere pubblicate sui Comunicati Ufficiali nn. 62 e 63 del 31 agosto 2018 (all. I e 2), ha adeguato le Norme Organizzative Interne alle previsioni della legge n. 8 dell’11 gennaio 2018 ed ha emanato il Regolamento elettorale in conformialle stesse.

Trattandosi di disposizioni in prima applicazione, i chiarimenti richiesti attengono al limite dei mandati per il Presidente Federale e per i Consiglieri Federali; alla presenza di componenti di genere diverso all'interno del Consiglio; alla verifica sui requisiti per  rivestire le cariche di Presidente e Consigliere federale, il cui controllo preventivo, proprio le N.O.I.F ed il Regolamento elettorale, appena emanati ed approvati dal Coni, demandano al Collegio di Garanzia.

In particolare, dalla richiesta di parere, si evince che:

1) la Lega Nazionale Professionisti Serie A, il 28 maggio scorso, ha eletto i due Consiglieri Federali diversi dal Presidente di Lega, che partecipa al Consiglio quale membro di diritto. Uno dei Consiglieri Federali ha già ricoperto più di tre mandati e la Lega chiede di conoscere se:

a) l'elezione, in quanto votata antecedentemente alla emanazione del Regolamento elettorale, resiste alle disposizioni dello stesso;

ovvero se:

 

  b) l'elezione è retroattivamente travolta dal Regolamento sopravvenuto.

 

2) La Lega Italiana Calcio Professionistico, sempre in tema di limite dei mandati, previsione derivata dal necessario adeguamento alla legge 11 gennaio 2018, n. 8 ha chiesto di conoscere se:

a) la preclusione di cui all'art. 4, comma 2 - limite dei tre mandati - debba applicarsi anche nei confronti di coloro i quali abbiano svolto il mandato di Presidente federale prima della entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 8;

b) se il Consigliere federale che abbia svolto tre mandati abbia comunque la possibilità di candidarsi quale Presidente federale.

c) se il mandato di Consigliere federale, in qualità di Presidente di Lega, ex art. 26 dello Statuto della FIGC, sia da calcolarsi al fine della limitazione dei tre mandati;

d) se il mandato da Consigliere federale svolto in qualità di Presidente della Associazione Italiana Calciatori (ciin passato come membro di diritto) sia da calcolarsi ai fini dei tre mandati.

Per completezza informativa, la Lega Pro ha richiesto altresì di chiarire innanzi a quale organo possa impugnarsi l'eventuale valutazione sfavorevole alla candidatura espressa dal Collegio di Garanzia.

Con successivo invio la richiesta veniva integrata con 7 quesiti (in parte coincidenti con quelli di cui sopra) posti dall’Associazione Italiana Calciatori.

Tali quesiti, che si evita in questa sede di riprodurre integralmente, verranno nel seguito esclusivamente richiamati qualora sostanzialmente coincidenti con quelli sopra enunciati e, invece, espressamente affrontati, qualora pongano questioni nuove.

*****

 

Sui fatti a fondamento del parere e sulla funzione dell’attività interpretativa. Preliminarmente,  attesa  la  delicatezza  delle  questioni  sottoposte  all’attenzione  di  Codesto Collegio, è opportuno effettuare una breve ricognizione del corpus normativo su cui si fondano le osservazioni che seguono, al fine di agevolare il dispiegarsi di unattiviinterpretativa che è necessaria (come noto) ogni qual volta la norma presenti una qualche carenza sub specie di ambiguità della stessa, ovvero di lacunosità; una lacunosità anche conseguente al cambiamento della realtà sociale. Il comune principio in claris non fit interpretatio deve, quindi, intendersi nel senso che è necessario andare sempre alla ricerca  della lettura idonea al caso concreto. L’interpretazione non si esaurisce, in altri termini, nell’ancoraggio al mero dato letterale, non si risolve in un fatto puramente linguistico. Il senso della proposizione normativa, all’opposto, deve essere trovato per il tramite di unattività di collegamento tra la norma ed il sistema, tra la norma e i principi generali, tra una norma e l’altra. Né si tratta di attività arbitraria dovendosi cogliere, fra le tante, la normativa più idonea a rivestire il concreto rapporto sociale. Linterpretazione, in altri termini, non è espressione della logica dell’interprete, ma della logica e della struttura del sistema. In questa direzione si comprende  bene  come  non  esista  l’interpretazione  vera,  m a  solo  quella  rigorosa. Laddove il rigore è conseguente ad un rapporto di coerenza scientifica  e, dunque, di conseguenzialità sul piano delle formulazioni linguistiche oltreché logica, perché fondata su argomentazioni conseguenziali.

Per quanto attiene alla sequenza di fatti da porre a fondamento dell’attiviinterpretativa è opportuno segnalare che: a) con legge 11 gennaio 2018, n. 8 (in GU n.35 del 12-2-2018: vigente al: 13-2-2018) il legislatore nazionale stabilisce limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI, FSN, DSA, EPS e CIP (e relative Federazioni). Dal canto suo, l’art. 6, comma 2, della legge de qua, ha posto il termine di 4 mesi1 per l’adeguamento al dettato normativo, altresì stabilendo, in relazione alle Federazioni che, in caso contrario il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina(art. 2, comma 2); b) il Commissariamento è intervenuto deliberazione della Giunta Nazionale del

C.O.N.I. 1 febbraio 2018 n. 52; c) il CONI, dal canto suo , ha provveduto al relativo adeguamento, attesa la normativa di fonte statale; d) il 28 maggio 2018 la Lega Nazionale Professionisti Serie A eleggeva n. 2 Consiglieri Federali.; e) il 31 agosto 2018 interveniva anche l’adeguamento alla legge delle NOIF e la pubblicazione del Regolamento elettorale, in previsione del 22 ottobre 2018. Il prospetto temporale della vicenda è rilevante ai fini del presente parere. Ed invero, una prima considerazione attiene al fatto che la LNPA abbia inteso indire le elezioni il 28 maggio 2018, in presenza di una disposizione di legge che espressamente era intervenuta a modificare un aspetto non marginale della procedura che conduce alla composizione del Consiglio Federale e, quindi, alla elezione del suo Presidente (cfr., art. 26 Statuto FIGC- La costituzione del Consiglio federale si perfeziona con l’elezione del Presidente da parte dell’Assemblea federale). La procedura ivi delineata è certo articolata e complessa e passa attraverso una serie di fasi che sono propedeutiche alla formazione del Consiglio federale che si completa con la nomina del Presidente. E tuttavia, la cogenza della previsione di legge che imponeva l’adeguamento, pena il Commissariamento, lascia trasparire la importanza che il legislatore ha annesso alla previsione di cui si discorre. Obiettivo era quello di contenere in un arco di tempo “ragionevole” modifiche statutarie e di regolamento onde consentire che il rinnovo degli organi avvenisse in base alla nuova disciplina. L’immediata precettività della previsione normativa si ricava, come si diin seguito, dalla ratio della legge. A opinare diversamente, si dovrebbe concludere nel senso di ritenere che, se anche le altre Leghe avessero attivato il procedimento (i cui tempi operano anche a loro carico) sotto il vigore della precedente normativa,

l’operatività delle previsioni di cui alla l. 2018/8 sarebbe rimasta irrimediabilmente  affidata alla  disponibili delle  parti.  Con la conseguenza  e  per  l’effetto  di  spostare   almeno  per  l’ambito che ci occupa – la sua entrata in vigore. Laddove – come è agevole intendere – in discussione  non è  neppure  il principio  di  autonomia  dello  sport,  m a  l’adeguamento alla  volontà di un legislatore statale che ha inteso modificare un atto fondamentale come lo Statuto del CONI.

 

 

Sulla legge n. 242 del 1999 come modificata dalla Legge n. 8 del 2018: funzione e ambito applicativo.

La questione posta investe, per un verso, un problema di retroattividella norma e, per l’altro, pone in rilevanza una questione strettamente connessa alla sopravvivenza degli organiin presenza di Commissariamento. Per poter offrire chiarimenti interpretativi delle norme richiamate è necessario individuare le disposizioni principali da cui muovere ai fini della disamina che ci occupa e coniugarle con le previsione di cui alla l. 8/2018.

La novità rilevante da richiamare per rispondere ai quesiti come formulati è la modifica dell’art. 16, comma 2,2 d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con la disposizione introdotta dalla legge n. 8 del 2018, art. 2 3, secondo cui Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunitra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, il CONI, al fine di garantire una più ampia partecipazione alle assemblee, stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non adeguino i propri statuti alle predette disposizioni, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al presente comma, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonche' ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate”.

Pur nel rispetto del generale diritto di elettorato passivo,  a garanzia generale di un diritto fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell'inviolabilità (ex art. 2 della Costituzione), ratio della norma è quella di evitare che, in ragione della carica ricoperta o delle funzioni svolte, si pongano in essere indebite pressioni, idonee ad alterare principi di par condicio tra i candidati e di partecipazione democratica (cfr. C. Cost. n. 217 del 2006 e n. 257/2010). Lo scopo è, in altri termini, assicurare a tutti condizioni di partecipazione evitando il consolidarsi di situazioni di potere. Va da sé che si tratta di un limite che – quando non è disciplinato dalla legge come nel caso di specie - è di stretta interpretazione e deve essere limitato al soddisfacimento di esigenze di pubblico interesse.

In proposito la previsione è chiara nello stabilire che il Presidente delle Federazioni sportive nazionali ed i membri degli organi direttivi (tra cui i Consiglieri federali) non possano essere psemplicemente riconfermati, ma durano in carica 4 anni e non possono svolgere più di tre mandati.

Ma vè più. La portata della riforma è tale da innovare profondamente al funzionamento degli Organi del CONI e, dunque, acquista valore assolutamente primario, imponendosi al rispetto generale senza che riflessioni o deroghe o eccezioni, comunque fondate, possano trovare pregio. Né si tratta della lesione di posizioni soggettive acquisite, attesa la prevalenza dellinteresse pubblico a fronte del quale, nel processo di bilanciamento di interessi, le prime non reggono. In conformità della legge 11 gennaio 2018, n. 8, la FIGC, con Comunicato Ufficiale n. 62 del 31 agosto 2018, ha modificato gli artt. 2, 3 e 4 delle N.O.I.F.4 e, sempre in tal senso, con Comunicato Ufficiale n. 63 del 31 agosto 2018, ha emanato il Regolamento elettorale dell’Assemblea Federale Elettiva che si terrà il 22 ottobre 20185.

Retroattività della legge - Eventuale resistenza dell'elezione a Consigliere votata antecedentemente alla emanazione del Regolamento elettorale – Funzione del Commissariamento.

Il quesito presentato sembra sollevare anche una questione di retroattività della norma non di natura  penale,  trattandosi  di  verificare  se  la  condizione  di  ineleggibili del  Presidente  o Consigliere federale, a seguito dell’espletamento di almeno tre mandati, dispieghi i suoi effetti anche tenuto conto del periodo precedente all’emanazione della l.8/2018, ovvero si applichi a partire da tale data, senza che appunto abbia alcuna rilevanza quanto in precedenza avvenuto. Come è noto, l’irretroattività della legge è principio di civilgiuridica, posto a presidio della certezza del diritto. In tal senso l’art. 11 delle Disp. Prel. sancisce il principio della generale irretroattività delle norme: divieto che, però, può essere derogato qualora ciò risponda ad criterio di ragionevolezza e di maggiore giustizia. Dal canto suo, la Corte Cost. si è espressa ritenendo giustificata la retroattività della legge solo se motivata dall’esigenza di tutelare beni e diritti di rilevanza costituzionale (Corte Cost. 2012/264). In ogni caso, e sempre attraverso una indicazione analitica delle fattispecie, è rimessa al Legislatore la valutazione di unapplicazione retroattiva della norma, scelta che, nel caso che ci occupa, può evincersi proprio dall’espressa previsione contenuta nell’art.6, comma 4 e 7, della l.8/2018 (disposizioni transitorie e finali).

Recita il menzionato comma 4: “I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive nazionali … che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui allart. 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, come sostituito dallart. 2 della presente legge (3 mandati n.d.r.) possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato ; l’enunciazione è molto chiara, a parere dello scrivente Collegio, e permette di risolvere, senza incertezze, parte dei quesiti posti. La norma salvaguarda indiscutibilmente, al fine di consentire una continuità del mandato assunto, la vigenza dello status quo ante consentendo, anche nell’ipotesi di superamento del limite dei tre mandati, una ulteriore candidatura; ma, di contro, è altrettanto palese che, come condizione esclusiva di applicabilità dell’ipotesi derogatoria al più volte menzionato limite dei tre mandati, il legislatore ponga quale requisito quello di essere in carica alla data di entrata in vigore della legge.

Il focus, dunque, in ciò anticipando la risposta ai quesiti 1a) e 1b), non può essere incentrato sulle elezioni svolte precedentemente all’entrata in vigore della l.8/2018, bensì esclusivamente sulla vigenza della carica di presidente o membro di un organo direttivo il giorno successivo della pubblicazione della Legge sulla Gazzetta Ufficiale; pertanto, l’eventuale incandidabilità del soggetto che ha compiuto almeno tre mandati alle cariche federali andrà valutato con riferimento esclusivo a detta condizione temporalmente riferita al 13 febbraio 2018 (giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). La domanda da porsi allora non è solo – per i motivi esposti – nel travolgimento reatroattivo” della elezione, ma investe anche “la vigenza in carica” dell’organo. Vigenza in carica che viene meno con il Commissariamento.

Il potere sostitutivo esercitato dal Commissario implica, a partire dalla sua investitura, la surroga ex lege del soggetto inadempiente ad opera del Commissario. Questi acquisisce la natura di organo straordinario e, quindi, titolare esclusivo dell'attribuzione. Ne consegue che, una volta adottato e comunicato il provvedimento di nomina del commissario, l’ente non può più esercitare, essendone stato privato, il potere che costituisce oggetto dell'intervento sostitutivo e del conferimento in via esclusiva al Commissario. Il Commissariamento crea le condizioni per lo sviluppo di un procedimento che “attinge” alle situazioni giuridiche dei soggetti vigilati, pur senza assumere sapore sanzionatorio. Esso persegue, infine, una finalità di natura cautelare che mira a soddisfare esigenze di corretto andamento della gestione. Ma perché ciò possa aver luogo è inevitabile la “compressione” delle posizioni soggettive, compressione che ha luogo con il “disfacimento” dell’organo o degli organi che dovranno poi essere ricostituiti, restituendo – attraverso un procedimento democratico quale l’elezione – il potere di governo ai soggetti dell’ente commissariato. Né le conclusioni cambiano ove si ritenga, facendo leva sull’elemento temporale richiamato in premessa, che le elezioni per la nomina dei Consiglieri LNPA si siano svolti nel rispetto dell’allora vigente Regolamento elettorale.

In virtù di questa interpretazione, pertanto, la risposta ai quesiti indicati come 1a) e 1b) può così

 

esprimersi:

1)  Con riferimento alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, il Consigliere Federale (eletto il 28 maggio scorso e non in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 8/2018) che partecipa al Consiglio quale membro di diritto ed ha già ricoperto più di tre mandati, decade perché privo, inter alia, dei requisiti di legge per la permanenza in carica. Peraltro, anche il Regolamento elettorale della Assemblea Federale Elettiva (C.U. FIGC n. 63 del 31 agosto 2018) richiama espressamente la legge n. 8/2018 sotto tale profilo di ineleggibilità alla carica di Consigliere federale oltre il terzo mandato (art. 4 comma 3).

 

 

Sulla preclusione per chi abbia esaurito i mandati come Presidente, prima della entrata in vigore della l. 2018/8. La decorrenza delle disposizioni normative transitorie e finali.

 

 

Si tratta di profilo abbastanza chiaro, inequivocamente disponendo in tal senso la l. 2018/8.

 

Ed in vero, l’art. 6, delle Disposizioni transitorie e finali6, comma 2, prescrive che entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, nonché gli enti di promozione sportiva, adeguano i loro statuti alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge. Decorso il termine di cui al comma 1, l’Autorità di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i quindici giorni successivi, dichiara decaduti i componenti degli organi del CONI privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica.

Il comma 4, dal canto suo, prevede che i Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive nazionali, che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti. Sull’abbrivio del ragionamento ut sopra spiegato e delle conclusioni a cui si perviene, si può rispondere anche al quesito identificato come 2a) e cioè se il limite dei tre mandati debba applicarsi anche nei confronti di coloro che abbiano svolto il mandato di Presidente federale prima dell’entrata in vigore della L.8/2018. La risposta è positiva, per quanto stabilisce la stessa legge.

Il limite si applica a coloro che abbiano ricoperto tale incarico con le seguenti modalità applicative:

 

a) Qualora, alla data di entrata in vigore della legge, il candidato rivestiva l’incarico di presidente, potrà essere eletto per un ulteriore mandato (abbisognando comunque di una maggioranza qualificata);

b) Qualora, alla data di entrata in vigore della legge, il candidato non rivestiva l’incarico di presidente (sia per non essere stato precedentemente eletto o per essere decaduto a seguito di Commissariamento), questi non potrà essere eletto per un ulteriore mandato, non ricomprendendosi tale fattispecie nella tassativa ipotesi derogatoria prevista dall’art.6, comma 4 e 7.

Ad avvalorare ulteriormente l’inclusione nel computo dei mandati anche di quelli già svolti prima dell’entrata in vigore della Legge del 2018 valga il richiamo alle previsioni di cui al d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15. Lart. 2, comma 4, statuiva: Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 25, il computo dei mandati si effettua a decorrere da quello che ha inizio a seguito di elezioni al comma 2 del presente articolo" (id est, a decorrere dalle elezioni tenutesi immediatamente  dopo  l'approvazione  del  decreto  legislativo  15/2004);  tale  previsione  risulta espressamente abrogata dall’art. 5 della l. 8/2018, proprio a volere sottolineare la filosofia di fondo che ha ispirato il legislatore.

A voler sintetizzare, ne consegue che la risposta al quesito 2a) non può che essere nel senso che: “la preclusione del limite dei tre mandati si applica anche ai Presidenti (e consiglieri) eletti precedentemente all’entrata in vigore della L.8/2018 nei limiti e modi di cui alle precedenti lettere a) e b)”.

Sulla questione del computo del mandato di Consigliere svolto quale membro di diritto dell’organo.

Poste le premesse del ragionamento, pare a codesto Collegio di poter rispondere agevolmente anche al quesito 2b) e cioè se, in buona sostanza, nel computo dei mandati si sommino quelli espletati come Consigliere e quelli adempiuti come Presidente. Ritiene il Collegio che la norma, nel porre il limite dei tre mandati, abbia voluto dare rilevanza alla qualità dell’incarico ricoperto, differenziando nello specifico il ruolo del presidente da quello del semplice componente.

A favore di questa interpretazione milita il comma 2 dell’art. 1 della L.8/2018 che, nel I capoverso, recita: Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il Presidente e gli altri componenti della Giunta Nazionale … non possono svolgere più di tre mandati. Di identico tenore l’art. 2 della stessa legge, laddove dispone che Il presidente e i membri degli organi direttivi [delle FSN e delle DSA] restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati”.

La norma dunque, mentre, nel disciplinare la durata dell’incarico ha accumunato, senza distinzione, i componenti degli organi del CONI e delle FSN/DSA, nel successivo capoverso, proprio quello relativo al limite dei tre mandati, appare operare una distinzione significativa che guarda ai ruoli e alle funzioni svolte. D’altra parte è sul piano della diversità di funzione che si spiega la previsione di cui all’art. 5 Statuto CONI7, così come dell’art. 5 dello stesso Statuto FIGC. La distinzione non è casuale e si apprezza, appunto, sul piano della funzione volendosi riconoscere il valore che l’esperienza maturata come membro del Consiglio potrebbe assumere nel cursus honorum che conduce al raggiungimento dell’incarico di presidente. A conferma di ciò, peraltro, il fatto che il Presidente federale non viene scelto in tale ruolo tra i consiglieri federali, ma viene eletto in una elezione separata rispetto a quella relativa ai consiglieri federali e proprio in tale specifica qualità. Diverse, inoltre, sono anche le funzioni e le attribuzioni riconosciute al Presidente federale rispetto al singolo consigliere federale.

In definitiva, considerare i mandati espletati con una funzione diversa da quella di presidente si risolverebbe, da un lato, in un’irragionevole frustrazione di esperienze già maturate, con un conseguenziale danno nei confronti della Federazione, e,  dall’altro, anche in una dispariingiustificata di trattamento nei confronti della restante platea di potenziali candidabili alla carica di Presidente, per i quali non si prevede alcuno specifico limite (tra laltro a differenza dei Consiglieri federali che sono espressione delle Leghe e degli atleti). Pertanto, la risposta al quesito 2b) è:

“Il consigliere federale che ha svolto tre mandati può candidarsi come presidente federale. In ordine ai quesiti 2c) e 2d) si ritiene che possano trattarsi unitariamente, atteso che entrambi fanno riferimento al medesimo presupposto rappresentato dalla circostanza dello svolgimento del mandato come membro di diritto e non su base elettiva.

Sul punto la norma non fa alcuna distinzione e questo Collegio ritiene che nessuna rilevanza possa avere il fatto che il consigliere acceda a tale carica non perché eletto, ma in virtù di una sua specifica qualifica.

Tale irrilevanza va ricercata nell’individuazione delle finalità che il limite dei tre mandati intende perseguire e, cioè, quella di assicurare la migliore applicazione del criterio di democraticità che si realizza anche attraverso la rotazione degli incarichi.

Ne consegue che la norma non può avere alcun interesse su come il mandato viene ottenuto (di diritto o per elezioni), bensì – ancora una volta sviluppando il ragionamento in unottica funzionale

  • esclusivamente sull’incarico stesso che non può essere svolto per più di tre volte. Pertanto, la risposta ai quesiti 2c) e 2d) è:

“Il mandato di Consigliere federale deve essere calcolato ai fini dell’applicazione del limite di legge per il suo solo ottenimento, a prescindere se di diritto o elettivo”.

Questo Collegio ritiene che le risposte fornite possano applicarsi anche ai quesiti identificati con i numeri 1); 3); 4) e 5) posti dell’Associazione Italiana Calciatori, con unulteriore precisazione quanto al quesito 5).

In detto quesito il richiedente fa riferimento, oltre che al Consiglio federale decaduto il 20 novembre 2017, e pertanto fuori dall’ipotesi derogatoria del 4 comma dell’art. 6, anche alle successive elezioni tenutesi nel gennaio 2018 che, però, non hanno portato all’incardinamento “ufficiale” degli eletti per la mancata elezione del Presidente.

Anche per tale ultima ipotesi, tenuto conto che, a mente dell’art. 26, n. 5, dello Statuto della

 

F.I.G.C. la costituzione del Consiglio federale si perfeziona con l’elezione del Presidente, la mancanza di tale condizione fa sì che non si possa ritenere in alcun modo costituito l’organo federale, con conseguente inapplicabilità della più volte richiamata ipotesi derogatoria del comma 4 dell’art. 6.

Quesito nuovo posto dall’Associazione Italiana Calciatori è quello espresso al numero 2) dell’istanza, laddove si richiede se, nel computo dei mandati, si debbano includere anche quelli che abbiano avuto una durata inferiore al quadriennio olimpico.

In questo caso giova evidenziare come mentre la recente norma del gennaio 2018 nulla dice in merito all’eventuale durata del mandato come possibile scriminante dal computo dei tre incarichi, il decreto Melandri (d.lgs. 242/1999), poi modificato ed integrato dal decreto Pescante (d.lgs. 15/2004), nel limitare a due il numero dei mandati per  i presidenti federali, ne escludeva l’applicabiliqualora uno dei due mandati precedenti avesse avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie (comma 3, art. 16 d.lgs. 242/1999 e successive modifiche e integrazioni).

Orbene, come sopra ricordato, non solo la legge del 2018 non ha più richiamato tale limite temporale ma, espressamente, con l'art. 5, comma 2, ha abrogato l’articolo che conteneva la menzionata previsione, così sancendo l’assoluta irrilevanza della durata del mandato ai fini del raggiungimento della soglia massima dei tre.

Pertanto, la risposta al quesito 2) dell’Associazione Italiana Calciatori è:

 

“I mandati  che abbiano avuto una durata inferiore al quadriennio olimpico debbono considerarsi al fine del computo del raggiungimento della soglia dei tre”.

Gli ulteriori quesiti posti riguardano:

 

a) volersi indicare l’organo competente a pronunciarsi sull’eventuale valutazione sfavorevole alla candidatura espressa dal Collegio di Garanzia; b) l’applicabilità della regola 5 dei Principi Informatori degli Statuti delle Federazioni Sportive nazionali in tema di garanzie sulla partecipazione di componenti di genere diverse.

Quanto al primo di essi, vengono, adesso, in trattazione congiunta i quesiti nn. 6 e 7 prospettati anche dalla Associazione Italiana Calciatori.

Le ragioni della trattazione congiunta sono da ravvisarsi nel nesso di subordinazione tra le due richieste prospettato dall’istante in quanto, secondo la prospettiva di questultimo, il quesito n. 7 dovrà essere esaminato soltanto nel caso di risposta affermativa al quesito n. 6.

La formulazione letterale del quesito prospettato con il n. 6, nella misura in cui richiede che il Collegio di Garanzia, nella sua composizione in sezione consultiva, esprima un giudizio di legittimità sugli artt. 3 e 4 delle NOIF della FIGC e dell’art. 4 del regolamento dell’Assemblea Federale Elettiva e, pertanto, implica unattività di tipo deliberativo che presuppone l’individuazione dei profili di violazione di diritto conseguenti all’eventuale conflitto con regole di natura sovraordinata - conflitto tra norme che, peraltro, sarebbe facilmente valutabile con la mera ricognizione di quali siano le competenze che, tassativamente, solo le norme statutarie e del

C.G.S. possono attribuire al Collegio di Garanzia - preclude la sua trattazione. Ciò in quanto le funzioni di questa Sezione sono esclusivamente quelle delineate dall’art. 12 bis, c. 4, dello Statuto del CONI, ossia quelle di prospettare la soluzione di questioni tecnico-giuridiche ed interpretative al fine di indirizzare preventivamente l’organo od ente assistito nello svolgimento della propria attività.

Pertanto, con riferimento al quesito di cui sopra, si deve ritenere che lo stesso, così come formulato, sia inammissibile. Si resta, ovviamente, a disposizione dell’istante nell’eventualiin cui dovesse ritenere utile per la propria attività un parere in ordine a questioni tecniche che non richiedono valutazioni di tipo deliberativo sulla validità di atti.

Le ragioni di cui sopra non consentono, altresì, la trattazione del quesito subordinato indicato con il n. 7.

Quanto al secondo profilo relativo alla partecipazione delle componenti di genere diverso, si deve rilevare che, malgrado la condivisibilità della previsione contenuta nella regola 5 dei Principi e che ben si attaglia alla realizzazione di democraticità da essi perseguiti, si deve rilevare come la previsione necessiti di una trasposizione normativa che ne consenta la concreta applicabilità. Sicché pur auspicando che siffatto adeguamento abbia a realizzarsi in tempi brevi, non pare esistano al momento le condizioni perché ad essa possa essere data immediata attuazione.

 

 

PQM

 

 

 

Si rilascia il presente parere.

 

Deciso nella camera di consiglio del 28 settembre 2018.

 

 

 

Il Presidente                                                                                    Il Relatore

 

F.to Virginia Zambrano                                                        F.to Pierpaolo Bagnasco

 

 

 

Depositato in Roma in data 1 ottobre 2018. Il Segretario

F.to Alvio La Face

  1. Cfr., art. 6, comma 2, l. 2018/8 Entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, nonché gli enti di promozione sportiva, adeguano i loro statuti alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.

    2)  1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attivita' sportiva da parte di chiunque in condizioni di parita' e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

2. Gli statuti prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati”.

 3) Legge 11 gennaio 2018, n. 8, Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni

sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica.

(18G00026) (GU n.35 del 12-2-2018) Vigente al: 13-2-2018.

  1. ) Cfr. Art. 3, N.O.I.F., Elezione del Presidente e dei Vice - presidenti della F.I.G.C., comma 4: .Il Presidente resta in carica per un quadriennio, può essere riconfermato e non può svolgere pdi tre mandati. Cfr. Art. 4, Composizione del Consiglio Federale ed elezione dei Consiglieri Federali:

l .          Il Consiglio Federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, dal Presidente Federale, nonché da diciannove componenti eletti in numero di:

    1. sei dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi compreso il relativo Presidente;
    2. sette dalle Leghe Professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, ripartiti in numero di tre per la Lega

Nazionale Professionisti Serie A, uno per la Lega Nazionale Professionisti Serie B, tre per la Lega Italiana

Calcio Professionistico;

    1. quattro atleti e due tecnici.
  1. L'elezione dei Consiglieri Federali da parte delle Leghe nonché da parte degli Atleti e dei Tecnici, avviene,

prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea federale elettiva con esito da comunicare non oltre il settimo giorno anteriore a tale data, secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, ai sensi dell'art. 26, comma 4 dello Statuto.

  1. Non può assumere la carica di Consigliere federale, in quanto membro dell'organo direttivo, chi abbia g svolto tre mandati. Ciascuna componente promuove inoltre, anche in sede di elezione dei consiglieri federali, le pari opportunità tra donne e uomini.

La  preliminare  verifica  dei  requisiti  di  legge  in capo  ai  Consiglieri  federali  designati da  ciascuna componente, è effettuata dal Collegio di Garanzia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. In conformità

all'art. 26 dello Statuto Federale, sono membri di diritto: il Presidente dell'A.I.A., con diritto di voto; e, senza diritto di voto, i membri italiani del Comitato Esecutivo della FIFA e dell'UEFA.

5) Sul potere di modifica delle N.O.I.F. da parte del Commissario Straordinario FIGC si rinvia alla Deliberaziondella Giunta Nazionale del C.O.N.I. 1 febbraio 2018, n. 52, che ha nominato il Commissario Straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio conferendo al medesimo i poteri del Presidente, del Comitato di Presidenza e del

Consiglio Federale (C.U. n. 1 del 2 febbraio 2018)

6) Art. 6 Disposizioni transitorie e finali 1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) adegua lo statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Entro il medesimo termine, il CONI adotta il provvedimento di cui all'articolo 16, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 242 del 1999, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge. 2. Entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, nonche' gli enti di promozione sportiva, adeguano i loro statuti alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge. 3. Decorso il termine di cui al comma 1, l'Autorita' di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i quindici giorni successivi, dichiara decaduti i componenti degli organi del CONI privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica. 4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno gia' raggiunto il limite di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato e' confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti. 5. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato italiano paralimpico (CIP) adegua il proprio statuto alle disposizioni degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come modificati rispettivamente dagli articoli 3 e 4 della presente legge. Entro il medesimo termine, il CIP adotta il provvedimento di cui all'articolo 14, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 43 del 2017, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge. 6. Entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CIP, le federazioni sportive paralimpiche, le discipline sportive  paralimpiche  e gli enti di promozionsportiva paralimpica adeguano i  loro statuti alle disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come modificato dall'articolo 4 della presente legge. 7. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpica che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno gia' raggiunto il limite di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato e' confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti. 8. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

7) Art. 5. Sono organi del CONI:

  1. il Consiglio Nazionale;
  2. la Giunta Nazionale;
  3. il Presidente;
  4. il Segretario Generale;
  5. [Soppressa]
  6. il Collegio dei Revisori dei Conti.
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