LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 335 LND del 30.05.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CARPITA/S.S.D.VIAREGGIO2014 A.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CARPITA/S.S.D.VIAREGGIO2014 A.r.l.

Con reclamo datato 30.03.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché a SSD Viareggio 2014 a r.l., il sig. Andrea Carpita chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di € 7.300,00; più precisamente quanto a € 300,00 a titolo di residuo del compenso  globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016 e quanto a € 7.000,00 a titolo di compenso non percepito con riferimento all’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

Rileva la Commissione come il reclamante abbia versato la tassa di € 100,00 prescritta dall’art. 25bis, comma 4° Regolamento LND, cumulando, in un unico reclamo, pretese relative a due stagioni sportive distinte e quindi a due accordi economici distinti.

Ciò comporta l’inammissibilità della pretesa relativa all’accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2016/2017, rispetto al quale il reclamante potrà presentare nuovo reclamo unitamente al versamento della tassa prescritta dall’art. 25 bis, comma 4° Regolamento LND.

Con riferimento invece alla stagione sportiva 2015/2016 la Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dichiara l’inammissibilità del reclamo limitatamente alla pretesa azionata con riferimento alla stagione sportiva 2016/2017 condanna la SSD Viareggio 2014 a r. l., al pagamento in favore del sig. Andrea Carpita della somma di € 300,00, con riferimento alla pretesa azionata in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

Dispone  la  restituzione  della  tassa  reclamo  versata,  subordinata  alla comunicazione  dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

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