LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 139 LND del 09.11.2017 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Gianluca VIANELLO/U.S.D. COLLIGIANA

RICORSO DEL CALCIATORE Gianluca VIANELLO/U.S.D. COLLIGIANA

Con reclamo datato 14.07.2017 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società U.S.D.COLLIGIANA il sig. Gianluca VIANELLO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.1.600,00 a titolo di residuo del  compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La  Commissione  Accordi  Economici  presso  la  Lega  Nazionale  Dilettanti  condanna  la  Società U.S.D.COLLIGIANA, al pagamento in favore del sig. Gianluca VIANELLO della somma di €.1.600,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto  pagamento inviando copia della liberatoria e del  documento di identità del  calciatore  regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’ art.94 t er comma 11 delle N. O.I.F.

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