LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 214 LND del 20.02.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Francesco FRISIA/U.S.POGGIBONSI S.r.l.

RICORSO  DEL CALCIATORE Francesco FRISIA/U.S.POGGIBONSI S.r.l.

Con reclamo datato 12.10.2017, trasmesso tramite Racc. A. R. a lla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.POGGIBONSI S.r.l. il sig.Francesco FRISIA chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.1.400,00  a titolo  di  residuo  del  compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione a lla Stagione Sportiva 2016/2017.

La Società non faceva pervenire nei termini stabiliti dal Regolamento L.N.D. alcuna memoria difensiva.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazion i addotte dal ricorre nte, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti- crf accordo allegato- offre ampio e decisivo  riscontro alla pretesa az ionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento,sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La   Commissione  Accordi   Economici  presso  la Lega   Nazionale   Dilettanti  condanna la U.S. POGGIBONSI S.r.l. a pagamento in favore del sig. Francesco FRISIA della somma di .1.400,00 Dispone la restituzione della tassa recla mo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoria mente delcalciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it   

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana   i termini  dell’avvenuto pagamento  inviando  copia   della   liberatoria   e  del  documento   di  identità   del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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