LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 214 LND del 20.02.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Maiko CANDIANO/S.S.D.CITTA’ DI GELA A.r .l.

RICORSO DEL CALCIATORE Maiko CANDIANO/S.S.D.CITTA' DI GELA A.r .l.

Con reclamo datato 20.11.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l. il sig. Maiko CANDIANO chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di  €.3.200,00  a titolo  di  residuo  del  compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2016/2017.

La Società non faceva pervenire nei termini stabiliti dal Regolamento L.N.D. alcuna memoria difensiva.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti- crf accordo  allegato- offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento,sia l’ammontare della somma pretesa in forza  del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l.al pagamento in favore del sig. Maiko CANDIANO della somma di €.3.200,00.

Dispone  la restituzione  della tassa  reclamo versata, subordinata alla comunicazione  dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tra mite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa  obbligo  alla  Società  di comunicare  al  Dipartimento  Interregionale i termini  dell'avvenuto pagamento   inviando   copia   della   liberatoria e  del   documento di identità   del  calciatore regolarmente  datati e firmati  dallo stesso entro e  non oltre 30 giorni (trenta)  dalla  data  della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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