LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 214 LND del 20.02.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATO RE Simone SCHISCIAN O/S .S.D.CITIA’ DI GELA A.r.l.

RICORSO DEL CALCIATO RE Simone SCHISCIAN O/S .S.D.CITIA' DI GELA A.r.l.

Con reclamo datato 8.11.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.CITIA' DI GELA A.r.l. il sig.Simone SCHISCIANO chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.450,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2016/2017.

La Società non faceva pervenire nei termini stabiliti dal Regolamento L.N.D. alcuna memoria difensiva.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento,sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l.al pagamento in favore del sig.Simone SCHISCIANO della somma di €.450,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata  alla comunicazione  dell’iban bancario (obbligatoria mente del calciatore) tra mite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it 

Si fa  obbligo  alla  Società  di comunicare  al  Dipartimento  Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria del  documento di   identità   del  calciatore regolarmente  datati e firmati  dallo stesso  entro non oltre 30 giorni (trenta)  dalla  data  della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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