LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 214 LND del 20.02.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Francesco GAZO/VARESE CALCIO S.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Francesco GAZO/VARESE CALCIO S.r.l.  

Con recla mo datato 7/12/2017 inoltrato a mezzo PEC alla società controinteres sata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig.F rancesco GAZO chiedeva la condanna della Società VARESE CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di €.3 .833,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2016/17.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria  difesa  nei  termini  stabiliti dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione  prodotta in atti- cfr accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto  il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa inforza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società VARESE CALCIO S.r.l. a corrispondere al s ig.Francesco GAZO la somma di .3.833,00, quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo  Economico sottosc ritto.

Disponlrestituzione  della  tassa  reclamo  versata, subordinata  alla  comunicazione  dell’iban ba nca rio (obbligatoria mente delca lciatore) tra mite ma il a ll'indirizzo : lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Diparti mento Interregionale i termini dell’avve nuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità decalciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11delle N.O.I.F.

 

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