LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 214 LND del 20.02.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe FELLA/A.S .D.NOCERINA 1910
RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe FELLA/A.S .D.NOCERINA 1910
Con reclamo datato 20.10.2017 trasmesso tramite Racc. A.R. a lla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D.NOCERINA 1919il sig.Giuseppe FELLA, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.4.486,67 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.
La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.
A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro a lla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento,sia l’ammontare della somma pretesa inforza delcompenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D. NOCERINA 1910 al pagamento in favore del sig. Giuseppe FELLA della somma di €.4.486,67. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario {obbligatoria mente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
