LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 214 LND del 20.02.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Marco MAZZOTTI/A.S.D. CAVENAGO FANFULLA
RICORSO DEL CALCIATORE Marco MAZZOTTI/A.S.D. CAVENAGO FANFULLA
Con reclamo datato 28.10.2017 inoltrato a mezzo racco mandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Marco MAZZOTTI, chiedeva la condanna della Società A.S.D.CAVENAGO FANFULLA al pagamento della somma di €.300,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2016/17.
La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall’art.25/Bis del Regolamento L.N.D.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti- cfr accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società A.S.D.CAVENAGO FANFULLA, corrispondere al sig.Marco MAZZOTTI la somma di €.300,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell’Accordo Economico sottoscritto.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoria mente del calciatore) tra mite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartime nto lnterregio nale i termini dell’avvenuto paga mento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regola rmente datati e firmati da llo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art .94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
