LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 228 LND del 06.05.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Mario LANDI/C.S.VULTUR
RICORSO DEL CALCIATORE Mario LANDI/C.S.VULTUR
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R ..in data 14.11.2017 il sig.Mar io LANDI si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società C.S.VULTUR al pagamento della somma di €.900,00 qua le residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17
La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Naz ionale Dilettanti, condanna la Società C.S.VULTUR al pagamento in favore del sig.Mario LANDI della somma di €.900,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comun icazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Basilicata i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberato ria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) da lla data della presente comunicazione giusto qua nto previsto dall'art.94 ter co mma 11 delle N.O.I.F.
