LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 228 LND del 06.05.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro RINALDI/A.S.D. NOCERINA 1910

RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro RINALDI/A.S.D. NOCERINA 1910

Con reclamo datato 7.12.2017 trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D.NOCER INA 1919il s ig.Aiessandro RINALDI chiedeva la condanna della società controint eressata    al pagamento  della  somma  di  €.7.445,00  a  titolo  di residuo  del compenso globa le lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione  a lla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale propos ito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte da l ricorrente, rileva ndo a ltresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre a mpio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, a lla stregua del quale viene richiesto il pagamento,sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La        Commissione  Accord Economici  presso  la Lega            Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D. NOCERINA  1910 al pagamento  in favordel sig. ALessandro  RINALDI  della somma di €.7.445,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del ca lciatore} tramite mail all'indirizzo : lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento lnterregionale   i termini dell’avvenuto pagamento  inviando  copia  della   liberatoria  del  documento   di  identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it