LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 385 LND del 28.06.2021 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Mioso Taina Franciele DOS SANTOS/ASD VIRTUS RAGUSA

RICORSO DELLA CALCIATRICE Mioso Taina Franciele DOS SANTOS/ASD VIRTUS RAGUSA

Con ricorso notificato il 12/03/2021 Mioso Taina Franciele DOS SANTOS esponeva di aver concluso, per la stagione sportiva 2019/2020, con la ASD VIRTUS RAGUSA, militante nel campionato di calcio a 5 serie A elite, un accordo economico che prevedeva un compenso lordo dell'importo complessivo annuo di euro 20.000,00 con decorrenza dal 31/08/2019 al 30/06/2020.  Precisava che a causa dei noti eventi di emergenza sanitaria connessi all’infezione pandemica “Covid-19 Sars”, il campionato era stato sospeso dal 10/3/2020, sottolineando che il ricorrente aveva continuato a svolgere regolarmente la propria attività sportiva, anche con allenamenti individuali.

Dato atto di aver percepito acconti per complessivi euro 12.000,00, concludeva chiedendo, in principalità, il riconoscimento del proprio residuo credito, quantificato in euro 8.000,00 o, in subordine, nella minor somma di euro 4.000,00 in applicazione del “Protocollo d’Intesa” raggiunto tra A.I.C. e L.N.D., detratta l’indennità governativa di euro 600,00 e, quindi di euro 3.400,00.  La ASD VIRTUS RAGUSA non si è costituita in giudizio nei termini di decadenza imposti dall’art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D

Rileva, preliminarmente, la Commissione che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il reclamo e versata la relativa tassa. Ritiene la Commissione che non sussistono motivi per discostarsi dal proprio orientamento già espresso in numerose decisioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per decidere secondo equità le vertenze in cui vengono dedotti accordi economici per la stagione sportiva 2019/2020, sulla cui esecuzione abbia inciso l’emergenza pandemica da COVID-19, confermando la regola equitativa ripotata nel Protocollo d’intesa siglato tra la L.N.D. e l’A.I.C. in data 25/09/2020. Ne consegue, pertanto, che, in conformità al principio sancito dall’art. 3 del Protocollo sopra citato secondo cui “per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell’1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”, deve riconoscersi al calciatore un importo nel limite dell’80% della somma totale netta pattuita, dedotto quanto eventualmente già percepito dal tesserato a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Tenuto conto, quindi, dell’importo pattuito nell’accordo economico, pari ad euro 20.000,00 e considerate le somme versate dalla società per complessivi €. 12.000,00, nonché l’indennità governativa di €. 600,00, il credito accertato a favore del ricorrente è determinato in euro 3.400,00

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara dovuto dalla ASD VIRTUS RAGUSA alla sig.ra  Mioso Taina Franciele DOS SANTOS la somma di euro 3.400,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente dal calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non otre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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