F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 10/TFN del 03 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 11/TFN del 16 Novembre 2016 Reclamo 019- RUSSI MAURIZIOIA.S.D. TIKITAKA SAN SEVERO (svincolo ex att. 111 N.O.I.F.).
Reclamo 019- RUSSI MAURIZIOIA.S.D. TIKITAKA SAN SEVERO
(svincolo ex att. 111 N.O.I.F.).
Ricorre al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti il calciatore Russi Maurizio per ottenere lo svincolo dalla società di calcio A.S .D. Tiki Taka San Severo per cambio di residenza, ex art. 111 N.O.I.F., avendo trasferito la propria residenza dal comune di San Severo (FG) a quello di Oristano.
Allegato alla richiesta vi è il relativo certificato di residenza del comune di destinazione, così come risulta notiziata la società di appartenenza nei modi e termini di cui al richiamato articolo.
Allo stato risulta versata la tassa così come dovuto dal richiedente.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti nel valutare il ricorso così proposto ravvisa la sussistenza degli elementi necessari all'accoglimento della richiesta di svincolo ex art. 111 N.O.I.F., dal momento che il calciatore risiede effettivamente nel comune di Oristano, in altra Regione e Provincia non limitrofa a quella della precedente, per da un periodo di tempo superiore a quanto richiesto dal comma 1 della richiamata norma.
P. Q. M.
Il Tribunale Federale Nazionale accoglie il reclamo e dichiara lo svincolo del calciatore Russi Maurizio a far data dal 3 novembre 2016.
Ordina restituirsi la tassa.
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