F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 10/TFN del 03 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 11/TFN del 16 Novembre 2016 Reclamo 022- DUROSINI ROBERTA/ASD ATLETICO TORINO (svincolo ex att. 111 N.O.I.F. calciatore Sottocasa Samuele).

Reclamo 022- DUROSINI ROBERTA/ASD ATLETICO TORINO

(svincolo ex att. 111 N.O.I.F. calciatore Sottocasa Samuele).

Con reclamo proposto a questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti,la Sig.ra Roberta Durosini nell'interesse del proprio  figlio  minore SOTTOCASA  SAMUELE,  nato a Torino  il 07.01.1999  matr. 6894223,  tesserato  con la A.S.D. Atletico Torino, ha richiesto lo svincolo dalla stessa Società per cambio di residenza ai sensi dell'art. 111 delle N.O.I.F..

A sostegno di quanto richiesto, l'istante produce dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel quale dichiara di essere l'unica tutrice del figlio, il certificato di residenza del Comune di Aulla (MS) dal quale si evince che il calciatore è iscritto nell'anagrafe del detto Comune dalla data del 21.07.2016.

Le condizioni per l'applicazione della citata normativa (art. 111 N.O.I.F. svincolo per cambio di residenza) sussistono nella loro integralità per cui il ricorso è accolto perché fondato e documentato. L'istante infatti ha dimostrato l'avvenuto cambio di residenza del calciatore minore nei tempi previsti nel rispetto della vigente normativa. Il cambio di residenza è avvenuto in Comune di altra Regione e Provincia non limitrofa a quella in cui risiedeva precedentemente da oltre novanta giorni. Risultano altresì ottemperate tutte le formalità burocratiche di rito.

La Società interessata non ha presentato ricorso a tale richiesta di svincolo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo e dichiara lo svincolo del calciatore Sottocasa Samuele a far data dal 3 novembre 2016.

Ordina restituirsi la tassa.

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