F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 10/TFN del 03 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 11/TFN del 16 Novembre 2016 Reclamo 021 -CAPISSI ELIAIF.C. HERMES CASAGIOVE (mancato accoglimento trasferimento).
Reclamo 021 -CAPISSI ELIAIF.C. HERMES CASAGIOVE
(mancato accoglimento trasferimento).
Propone reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti il calciatore Capissi Elia, rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, avverso il provvedimento di reietto della richiesta di trasferimento operata dal Comitato Regionale Campania L.N.D. in data 14/10/2016.
Adduce il calciatore che la compilazione della lista di trasferimento dalla F.C. Hermes Casagiove, società di appartenenza, e la A.S.D. Aurunci, società cessionaria, è avvenuto in data 10/8/2016, regolarmente compilata e sottoscritta da tutti i soggetti aventi diritto e nel pieno dell'esercizio delle proprie funzioni.
L'invio della lista è avvenuto in data 16/9/2016, nel rispetto dei termini di cui al C.U. n°363/A.
Solo successivamente il calciatore ha appreso del cambio del Presidente della società cedente ed in data antecedente al deposito della lista attività, quest'ultima, avvenuta nell'ultimo giorno utile.
Le società sono state notiziate ed hanno manifestato il loro concorde parere al perfezionarsi del nuovo vincolo.
Risulta versata la tassa di reclamo così come richiesto.
Il Tribunale Federale Nazionale- Sezione Tesseramenti così adito ha provveduto ad istruire la questione, chiedendo ed ottenendo l'acquisizione della documentazione, tra cui il provvedimento avversato e le conoscenza della posizione delle società interessate. Rileva il Tribunale Federale Nazionale- Sezione Tesseramenti che effettivamente la lista di trasferimento risulta firmata, ad opera della società cedente ed alla data di invio, da un soggetto privo dei necessari poteri, in contrapposizione agli artt. 39 e 95 N.O.I.F.; né la lista integrativa presentata dalla A.S.D. Aurunci sana tale vizio essendo, tra l'altro, pervenuta in data successiva al termine ultimo indicato dal C.U. 363/A del16/9/2016.
Per completezza si evidenzia che il periodo per la nuova sessione di trasferimento dei calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla L.N.D. è prossimo, ossia dal1/12/16 al16/12/16.
P. Q. M.
Il Tribunale Federale Nazionale rigetta il reclamo confermando il vincolo in favore della della F.C. Hermes Casagiove .
Ordina incamerarsi la tassa.
Share the post "F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 10/TFN del 03 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 11/TFN del 16 Novembre 2016 Reclamo 021 -CAPISSI ELIAIF.C. HERMES CASAGIOVE (mancato accoglimento trasferimento)."