F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 14/TFN del 20 Dicembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 15/TFN del 18 Gennaio 2017 Reclamo 018 – RICHIESTA DI GIUDIZIO C.R. LOMBARDIA (posizione tesseramento calciatore Rezzouki Soufiane) .
Reclamo 018 - RICHIESTA DI GIUDIZIO C.R. LOMBARDIA
(posizione tesseramento calciatore Rezzouki Soufiane) .
Con atto del 9 settembre 2016, il Comitato Regionale Lombardia avanzava al Tribunale Nazionale Federale, Sezione Tesseramenti , una richiesta di giudizio in ordine al tesseramento del calciatore Rezzouki Soufiane.
In particolare, il Comitato Regionale Lombardia riferiva che:
il calciatore Rezzouki Soufiane aveva firmato, in data 6 agosto 2016, un atto di tessera mento con la società FBC Saronno 1910;
analogo atto di tesseramento era stato firmato dal calciatore, in data 30 agosto 2016, con la società ASD Vis Nova Giussano;
in data 30 agosto 2016, l'atto di tesseramento in favore della ASD Vis Nova Giussano veniva registrato dalla delegazione di Monza;
sulla distinta di tesseramento del calciatore in favore della ASD Vis Nova Giussano vi era il seguente appunto: "una società di Legnano aveva già predisposto una pratica sul giocatore, così dice la società Vis Nova. A me l'ha fatto tesserare normalmente" .
Alla stregua di ciò, il Comitato Regionale Lombardia avanzava al Tribunale Nazionale Federale, Sezione Tesseramenti, richiesta di giudizio in ordine alla posizione del calciatore Rezzouki Soufiane.
Alla riunione del 3 novembre 2016, il Tribunale Nazionale Federale, con ordinanza , disponeva la convocazione del calciatore, unitamente agli esercenti la potestà genitoriale , e chiedeva una relazione scritta all'Ufficio Tesseramenti in ordine all'appunto scritto sulla distinta di tesseramento in favore della ASD Vis Nova Giussano .
Alla richiesta del Tribunale Nazionale Federale, i genitori del calciatore Rezzouki Soufiane rispondevano di non poter presenziare alla riunione; l'Ufficio Tesseramenti, invece, inviava una nota con la quale spiegava che il tesseramento del calciatore in favore della ASD Vis Nova Giussano era stato registrato prima della consegna al comitato competente della distinta di tesseramento in favore della FBC Saronno 1910.
Il Tribunale Nazionale Federale, letti gli atti, ritiene valido ed efficace il tesseramento effettuato in favore della Vis Nova Giussano .
Difatti, dagli atti di causa risulta che solo il tesseramento eseguito in favore di tale ultima società è stato registrato, mentre quello effettuato in favore della società FBC Saronno 1910 non risulta registrato .
Di conseguenza , detto ultimo tesseramento non può ritenersi valido ed efficace.
La circostanza che il calciatore abbia consapevolmente sottoscritto due atti di tesseramento per la medesima stagione sportiva, non può non aver rilievo ai fini di una responsabilità disciplinare dello stesso. Pertanto, risulterebbe opportuna la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Nazionale Federale, Sezione Tesseramenti, provvedendo sulla richiesta di giudizio del Comitato Regionale Lombardia, dichiara valido ed efficace il tesseramento registrato per la Vis Nova Giussano del calciatore Rezzouki Soufiane e privo di effetti il tesseramento, non registrato, in favore della società FBC Saronno 1910 .
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