F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 23/TFNT del 10 Aprile 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 21/ TFNT del 20 Marzo 2017 (dispositivo) – Reclamo 035 – FOTI NATASCIA/ASD PROGETTO FUTSAL CALCIO A5 (annullamento tesseramento per apocrifìa di firma)
Reclamo 035 - FOTI NATASCIA/ASD PROGETTO FUTSAL CALCIO A5
(annullamento tesseramento per apocrifìa di firma)
Con atto del 14 gennaio 2017,la calciatrice Foti Natascia proponeva reclamo avverso il tesseramento in favore della Società ASD Progetto Futsal Calcio a 5 deducendo l'apocrifìa della propria firma che risultava apposta sul relativo modulo trasmesso alla FIGC e da questa accettato (N. DL6036286) per la stagione sportiva 2016-2017.
La segreteria di questo Tribunale Federale Nazionale - sezione tesseramenti- , registrato il reclamo, chiedeva alla calciatrice di produrre copia dell'inoltro della raccomandata, contenente il reclamo medesimo, alla Società contro interessata e di depositare la relativa tassa.
A tale richiesta, la calciatrice reclamante non dava alcun riscontro.
Ne consegue che il reclamo deve essere dichiarato improcedibile con riferimento all'omesso rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 33 commi 5 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva F.l.G.C. .
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale dichiara improcedibile il reclamo di Foti Natascia.
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