F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 27/TFNT del 13 Giugno 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 26/ TFNT del 05 Giugno 2017 (dispositivo) – Reclamo 047 – MALATESTA GIOVANNI e SANTORO EMILIA/ ROBUR CASERTA (annullamento tesseramento per apocrifìa di firma tesseramento Malatesta Domenico)
Reclamo 047 - MALATESTA GIOVANNI e SANTORO EMILIA/ ROBUR CASERTA
(annullamento tesseramento per apocrifìa di firma tesseramento Malatesta Domenico)
Propongono reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti i sigg.ri Malatesta Giovanni e Santoro Emilia quali genitori del calciatore minore Malatesta Domenico, lamentando la nullità del tesseramento del figlio a favore della ASD Robur Caserta, per la stagione sportiva 2016/17.
Adducono i ricorrenti di non aver mai sottoscritto il relativo tesseramento, allegando per l'eventuale e necessaria verifica e comparazione delle firme i propri documenti d'identità, rilasciati in data antecedente al proposto reclamo.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti così adito, ha provveduto a richiedere al Comitato Regionale Campania - L.N.D. il modello di tesseramento in originale, oggi opposto.
Allo stato risulta versata la tassa così come dovuta dalla reclamante, mentre la società di calcio regolarmente compulsata, nulla ha dedotto in merito ai fatti esposti.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti nel valutare il reclamo così come proposto, evidenzia che le firme apposte in calce al tesseramento acquisito risultano, per grafia ed andamento, del tutto dissimili da quelle poste in calce al reclamo ed ai documenti di comparazione acquisiti.
Alla luce di quanto sopra il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti è giunto alla conclusione che le firme apposte in calce al tesseramento non sono riconducibili alle figure dei reclamanti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale accoglie il ricorso dei genitori del tesserato Malatesta Domenico (Santa Maria Capua Vetere 4.01.2002) e pertanto dichiara nullo il tesseramento dello stesso con la società Robur Caserta datato 14.12.2016.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza e ordina la restituzione della tassa reclamo.
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