F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 04/TFNT del 19 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 03/ TFNT del 13 Settembre 2017 (dispositivo) – WALTER JUNIOR MESSIAS/PRO VERCELLI (ricorso avverso provvedimento di diniego del tesseramento)
WALTER JUNIOR MESSIAS/PRO VERCELLI
(ricorso avverso provvedimento di diniego del tesseramento)
Con atto dell’11 agosto 2017, il calciatore Walter Junior Messias proponeva reclamo avverso il provvedimento del 27 luglio 2017, con cui l’Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Professionisti Serie B aveva rigettato la propria richiesta di tesseramento in favore della F.C. Pro Vercelli 1982 srl.
A fondamento del proprio ricorso, il ricorrente, titolare di passaporto brasiliano e di un permesso di soggiorno in corso di rinnovo, assumeva che:
- da circa due anni si era trasferito in Italia per ricongiungersi alla propria famiglia, già regolarmente stabilizzata in detto paese;
- in questo periodo, era stato tesserato, quale calciatore non professionista, con la società Calcio Chieri 1955;
- in data 17 luglio 2017 aveva stipulato un contratto di prestazione sportiva con la F.C. Pro Vercelli 1982 srl, società militante in serie B;
- completate le formalità, aveva richiesto all’Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Professionisti Serie B il visto di esecutività e l’approvazione della richiesta di tesseramento;
- in data 26 luglio, il predetto Ufficio aveva risposto di non aver riscontrato motivi ostativi al tesseramento del calciatore in oggetto;
- successivamente, in data 28 luglio 2017, l’Ufficio Tesseramento aveva trasmesso al calciatore il seguente provvedimento: Con la presente comunichiamo che passiamo agli atti nulla e di nessun effetto la documentazione in oggetto in quanto, come da punto C) del C.U. n. 164/A della FIGC, per la stagione sportiva 2017/2018 le società appartenente alla LNPB non possono tesserare calciatori cittadini di paesi non aderenti alla UE o alla EEE, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto F) del C.U. in parola;
- detto provvedimento doveva ritenersi illegittimo in quanto la lettera C) del suddetto comunicato non poteva trovare applicazione al caso di specie;
- in particolare, la lettera C del comunicato prevedeva un divieto di tesseramento esclusivamente per i calciatori extracomunitari “provenienti dall’estero”, laddove invece il ricorrente era già da due anni in Italia ed in questi due anni era stato tesserato per una società dilettantistica affiliata alla FIGC;
- in altri termini, la circostanza che il calciatore era già da due anni in Italia e che in detto periodo era stato tesserato per una società dilettantistica, non consentiva di considerarlo calciatore “proveniente dall’estero”;
- che tale interpretazione della norma era confermata da quanto previsto dalla lettera E) del medesimo Comunicato Ufficiale, la quale limitava il divieto di tesserare cittadini extracomunitari provenienti dall’estero, e di tesserare con lo status di professionisti calciatori extracomunitari già tesserati in Italia con status diverso da quello professionistico, ad eccezione delle società neo promosse, solo alle società di Lega Pro.
Invero, poiché la lettera E) del detto comunicato prevedeva espressamente tale divieto, altro non poteva significare che, laddove il legislatore avesse voluto impedire anche ai club di serie B di vincolare con lo status di professionista calciatori extracomunitari già tesserati in Italia con status diverso da quello professionistico, lo avrebbe espressamente previsto, così come era avvenuto per le società di Lega Pro;
- in ogni caso, il provvedimento reclamato doveva considerarsi contrario ai principi costituzionali.
Si costituiva in giudizio anche la F.C. Pro Vercelli 1982 srl riportandosi sostanzialmente agli argomenti dedotti dal calciatore.
In data 25 agosto 2017, la Lega Nazionale Professionisti Serie B depositava proprie controdeduzioni.
Alla riunione del 13 settembre 2017, compariva il calciatore Walter Junior Messias ed i legali dello stesso, nonché i legali della F.C. Pro Vercelli 1982, i quali si riportavano al reclamo insistendo per l’accoglimento.
Il calciatore, inoltre, riferiva che nella stagione 2016/2017 una società militante in serie B avrebbe tesserato un calciatore che si trovava nella sua medesima condizione, senza che l’Ufficio Tesseramenti nulla opponesse.
Compariva, altresì, il legale della Lega Nazionale Professionisti Serie B. Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.
La lettera C) del Comunicato Ufficiale 164/A, relativa al tesseramento presso le società di Serie B dei calciatori extracomunitari così recita: le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato dio serie B nella stagione sportiva 2017/2018 non potranno tesserare calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall’estero.
Il ricorrente, come innanzi detto, ritiene che detta norma non si applichi al caso di specie, atteso che lo stesso, risiedendo da due anni in Italia, non potrebbe essere considerato “proveniente dall’estero”.
Il calciatore, nell’offrire detta interpretazione, si è limitato a considerare il tenore letterale della norma.
Come noto, l’attività interpretativa delle norme non deve essere limitata al mero significato letterale delle parole usate, isolando la norma dal suo contesto, ma deve essere condotta ponendo in relazione al sistema normativo in cui si inserisce la norma da interpretare.
Applicando tali principi, è agevole rilevare che la lettera C) del Comunicato Ufficiale 164/A non può non essere letta in combinato disposto con la lettera F) del detto Comunicato.
Tale norma afferma: Le limitazioni numeriche di tesseramento per società professionistiche non riguardano i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserati alla data del 30 giugno 2017 in Italia per società professionistiche,…omissis…
Dalla lettura combinata delle due norme si evince che, per le società militanti nel campionato di Serie B, non vige un divieto assoluto di tesserare calciatori extracomunitari, ma gli stessi potranno essere tesserati a condizione che, al 30 giugno 2017, risultassero già tesserati per una società professionistica.
In altri termini, i calciatori extracomunitari potranno essere tesserati per una società di Serie B, laddove nella stagione precedente abbiano rivestito lo status di professionista.
Del resto, laddove si volesse seguire l’interpretazione offerta dal ricorrente (ossia che la locuzione “provenienti dall’estero” riguarda i calciatori appena giunti in Italia), si arriverebbe alla conclusione di rendere del tutto inapplicabile la lettera F) del Comunicato Ufficiale.
Non vi potrebbero, difatti, mai essere giocatori appena giunti in Italia che, al tempo stesso, nella stagione precedente, siano stati già tesserati per una società professionistica.
A ciò si aggiunga che l’interpretazione della lettera C) nel senso appena delineato risulta coerente anche con i principi cui si ispira l’ordinamento sportivo.
Occorre, difatti, ricordare che le limitazioni al tesseramento dei cittadini extracomunitari sono state introdotte nell’ordinamento sportivo al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili, da una parte, e l’acquisizione, tra i detti cittadini, di calciatori ad alto livello tecnico da destinare al campionato della massima Serie Professionistica Nazionale, dall’altra.
Né può valere, per pervenire ad una soluzione diversa da quella oggi offerta, quanto affermato dal ricorrente, secondo il quale la circostanza che la lettera E) del detto comunicato prevederebbe solo per le società di Lega Pro il divieto di tesserare con lo status di professionisti calciatori extracomunitari già tesserati in Italia con status diverso da quello professionistico ad eccezione delle neo promosse, dimostrerebbe che tale divieto non vi sia per le altre Società.
Invero, basti considerare che la suddetta specificazione risulta del tutto superflua per le Società di Serie B, dal momento che le società che conquistano il titolo per disputare il relativo campionato provengono già da una categoria professionistica.
Egualmente priva di rilievo ai fini dell’accoglimento del reclamo è la circostanza che, in un caso analogo, l’Ufficio Tesseramento della Lega di Serie B nulla avrebbe opposto al tesseramento del calciatore extracomunitario.
Detta circostanza, difatti, non può in alcun modo influire sulle decisioni del Tribunale Nazionale Federale, né costituire un precedente.
Ne’ le decisioni del Tribunale Federale possono essere influenzate da provvedimenti emessi dal Tribunale Ordinario, per ragioni diverse dall’applicazione delle norme sportive.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale letti gli atti rigetta il ricorso presentato dal calciatore Walter Junior Messias avverso la decisione dell’Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Professionisti Serie “B” del 27/28 luglio 2017.
Ordina incamerarsi la tassa.
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