F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 07/TFNT del 09 Ottobre 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 06/ TFNT del 27 Settembre 2017 (dispositivo) – Reclamo 004 – PIROLA LORENZO/A.S .D. BRUGHERIO (richiesta svincolo per apocrifia di firma)
Reclamo 004 - PIROLA LORENZO/A.S .D. BRUGHERIO
(richiesta svincolo per apocrifia di firma)
Propone reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti il calciatore Pirola Lorenzo lamentando la nullità del tesseramento a favore della ASD Brugherio Calcio 1968, per la stagione sportiva 2014/15, per non averlo sottoscritto anche la madre, sig.ra Mazzotta Maria, essendo all'epoca minorenne.
Il calciatore nell'esposizione dei fatti richiama una precedente richiesta della madre ove si dichiarava che la firma della stessa in calce al tesseramento era apocrifa.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti così adito ha provveduto a richiedere al Comitato Regionale Lombardia - L.N.D. il modello di tesseramento in originale, oggi opposto.
Allo stato risulta versata la tassa così come dovuta dalla reclamante, mentre la società di calcio compulsata nulla ha dedotto in merito ai fatti esposti.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti nel valutare il reclamo così come proposto, nel valutare che effettivamente la firma apposta in calce al tesseramento e riconducibile alla madre è dissimile da quella che si evince dal documento fornito e dal primo ricorso, evidenzia come il calciatore, che ha raggiunto la maggiore età il 7/4/2015, è risultato tesserato a favore della A.S.D. Brugherio Calcio 1968 ancora per le stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018; solo in data 30/7/2017, nonostante il gran lasso di tempo trascorso, si duole di tale circostanza .
Per quanto sopra bisogna necessariamente dare valore al comportamento concludente del calciatore che, nonostante abbia raggiunto la maggiore età da diverso tempo, solo a distanza di tre stagioni sportive e di cui l'ultima è appena iniziata, rappresenta tale circostanza.
Non si ritiene di accogliere il reclamo.
P. Q. M.
il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti rigetta il ricorso del calciatore Pirola Lorenzo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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