F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFNT del 09 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 10/ TFNT del 01 Dicembre 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 19 DEL CALCIATORE SIG. TAMBURRINI JACOPO E DEI GENITORI SIG.RI TAMBURRINI ELIO E SGARIGLIA ANTONELLA CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNION CALCIO SG – RICHIESTA SVINCOLO PER APOCRIFIA FIRMA.

RECLAMO N°. 19 DEL CALCIATORE SIG. TAMBURRINI JACOPO E DEI GENITORI SIG.RI  TAMBURRINI ELIO E SGARIGLIA ANTONELLA CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNION CALCIO SG –  RICHIESTA SVINCOLO PER APOCRIFIA FIRMA.

Con ricorso proposto in data 23.11.2017 i Sigg.ri Elio Tamburrini ed Antonella Sgariglia nella qualità di genitori del calciatore Tamburrini Jacopo nato a Fermo il 7.11.2000 tutti residenti in C.da Montone n. 2/A Montegiorgio (FM) chiedevano la nullità del tesseramento del di loro figliolo con la Società ASD Union SG con sede in P.zza Giuseppe Mazzini snc – Sant’Angelo in Pontano (MC) affermando e dichiarando che nessuno dei genitori ricorrenti aveva sottoscritto i moduli federali per il tesseramento e pertanto disconoscendo le firme apposte sull’indicato modulo federale. Rispettato il contraddittorio si è costituita la Società ASD Union SG la quale ha contestato le affermazioni dei ricorrente replicando inoltre alle stesse che il calciatore aveva preso parte alla preparazione pre - campionato nonché aveva preso parte altresì a tre gare ufficiali nella stagione 2016/2017. Inoltre la Società contestato anche (ed a conferma di quanto innanzi) che il ragazzo aveva anche usufruito dei servizi forniti dalla Società quali il trasporto dall’abitazione sino alla sede e viceversa e soprattutto che il padre Sig. Elio Tamburrini aveva anche accompagnato agli allenamenti ed alle gare ufficiali il proprio figliolo.

I ricorrenti chiedevano inoltre di essere ascoltati.

Le circostanze di cui sopra hanno trovato riscontro negli atti e nei documenti e nelle audizioni. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Va infatti osservato che risulta provato che entrambi i genitori fossero a conoscenza del tesseramento e che gli stessi hanno altresì avuto un atteggiamento confermativo dello stesso. Va infatti osservato che il ricorso interviene dopo la preparazione pre campionato e dopo che il calciatore ha regolarmente disputato vari gare di campionato. Inoltre e non solo è confermato che lo stesso calciatore ha effettivamente usufruito dei servizi della Società con l’autorizzazione dei genitori ed il padre ha anche effettivamente assistito sia agli allenamenti che ad alcune gare. Circostanze che si pongono in netto contrasto con quanto affermato nel ricorso de qua. Fermo quanto innanzi le circostanze di cui sopra giustificano però la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Tanto premesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

rigetta il reclamo presentato dal calciatore Sig. Tamburrini Jacopo e dai genitori Sig.ri Tamburrini Elio e Sgariglia Antonella.

Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale, per i provvedimenti di competenza, ai sensi dell’art. 30, comma 21 CGS.

Ordina incamerarsi la tassa.

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