F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFNT del 02 Marzo 2018 (motivazioni) relativa al C.U. n. 14/ TFNT del 19 Febbraio 2018 (dispositivo) – RECLAMO N°. 20 DELLA SOCIETÀ USD CORATO CALCIO 1946 ASD – POSIZIONE DI TESSERAMENTO CALCIATORE EL FRIYECK EL MAHDI. RICHIESTA DI GIUDIZIO N°. 24 DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO C/O CR PUGLIA SULLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE EL FRIYECK EL MAHDI (12.08.2000) PER LA SOCIETÀ USD CORATO CALCIO 1946 ASD.

 

RECLAMO N°. 20 DELLA SOCIETÀ USD CORATO CALCIO 1946 ASD – POSIZIONE DI  TESSERAMENTO CALCIATORE EL FRIYECK EL MAHDI.

 

RICHIESTA DI GIUDIZIO N°. 24 DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO C/O CR PUGLIA SULLA  POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE EL FRIYECK EL MAHDI (12.08.2000) PER LA  SOCIETÀ USD CORATO CALCIO 1946 ASD.

1)  Con atto datato 24/11/2017 la Società USD Corato Calcio 1946 ASD, in persona del Sig. Vito Maldera, quale presidente pro tempore, con il ministero degli Avv.ti Michele Venezia ed Angelo Mario Esposito, entrambi del Foro di Potenza, adiva questo Tribunale impugnando la determinazione dell’Ufficio Tesseramenti presso il C.R. Puglia in relazione al tesseramento del calciatore El Friyeck El Mahdi(matricola 6.736.418) richiesto in data 20/10/2017 ma effettuato dal precitato Ufficio Federale con decorrenza dal 25/10/2017 assumendo, tra le altre cose, che trattandosi di soggetto extracomunitario minorenne, si sarebbe dovuta applicare la Legge 20 gennaio 2016 n. 12 recepita in toto dalla circolare n. 82 della L.N.D. datata 20/06/2017, con la quale ne veniva disposta l’attuazione ed indicate le modalità di tesseramento e la documentazione prevista.

2)  Con atto della Corte Sportiva di Appello c/o il C.R. Puglia inviato in data 11/1272017 veniva richiesto il giudizio di questo Tribunale affinché venisse definita la decorrenza del tesseramento in favore della USD Corato Calcio 1946 ASD del calciatore El Friyeck El Mahdi nato il 12/08/2000. Invero detta Corte Sportiva di Appello rilevava come indispensabile, perché propedeutico alla decisione da assumere, stabilire da quale data dovesse decorrere il tesseramento, atteso che il tema decidendi del procedimento attualmente in esame dinanzi alla suddetta nasceva dalla denunciata irregolarità della posizione del calciatore che aveva disputato, nella compagine della USD Corato Calcio 1946 ASD, la gara contro la ASD Omnia Bitonto, disputatasi in data 22/10/2017.

Nella riunione del 22/01/2018 preliminarmente questo Tribunale, visionati gli atti e constatata la identicità degli argomenti in trattazione, ha disposto la riunione dei due procedimenti ed ha iniziato la trattazione. Data la parola ai rappresentanti della parte ricorrente ed esaminata attentamente tutta la documentazione pervenuta, il Tribunale ha emesso un’ordinanza – che qui si intende integralmente riportata – soprattutto per poter qualificare la valenza delle doglianze contenute nelle osservazioni/controdeduzioni proposte dalla ASD Omnia Bitonto alla Corte di Appello Sportiva Territoriale.

Rinviato quindi il procedimento, la segreteria di questo Tribunale ha trasmesso regolarmente l’ordinanza al C.R. Puglia e, una volta ricevuto quanto richiesto, ne è stata fissata la nuova trattazione nella riunione del 19/02/2018.

Ripresa la discussione questo Tribunale osserva che il C.R. Puglia ha trasmesso in data 24/01/2018, con documento a firma del Responsabile dell’Ufficio Tesseramento, gli atti giacenti presso i loro uffici ed ha sottolineato che la richiesta presentata “non prevedeva l’applicazione dello “Ius Soli”, opzione da selezionare all’atto della compilazione”. Alla luce di ciò – concludeva - l’autorizzazione è stata rilasciata alla Società in data 25/10/2017, come previsto dall’art. 40 quater delle NOIF.

Dall’esame della documentazione giunta sono risultati evidenti due circostanze che si ritengono dirimenti ai fini del decidere ovvero:

a) nel modulo di richiesta di tesseramento utilizzato dalla USD Corato non vi è alcuna opzione da evidenziare circa l’eventuale richiesta di applicazione dello “Ius Soli”, mentre è pacificamente acclarato dalla vigente normativa che è obbligatorio utilizzare solo la modulistica Federale

b) nella documentazione del C.R. Puglia era sicuramente contenuto un certificato contestuale di famiglia datato 17/10/2017 dal quale risulta che il El Friyeck El Mahdi, nato in Italia a Corato (BA) il 12/08/2000 (atto n. 334 P1. S.A. anno 2000) è residente (evidentemente dalla nascita n. d.r.) con la famiglia in CORATO.

Tale certificazione va integrata con il certificato di residenza storico in atti, rilasciato sempre dal Comune di Corato, in data 19/10/2017 ovvero sempre in data anteriore alla richiesta di tesseramento inviata al C.R. Puglia in data 20/10/2017.

Passando poi al problema dell’applicazione dello “Ius Soli” va osservata che l’applicazione della norma dello Stato è un diritto che hanno tutti i soggetti che si trovano nelle condizioni indicate dalla Legge 20 gennaio 2016 n. 20 e non può essere quindi subordinato certamente alla preventiva indicazione formale che si intende usufruire di tale diritto (come del resto non si può obbligare un soggetto a formalmente rinunziare all’applicazione dello stesso).

A riprova di ciò basti osservare che nella modulistica ufficiale Federale non vi è traccia alcuna di tale opzione, contrariamente a quanto indicato dal C.R. Puglia.

La ratio della norma è infatti chiarissima nell’indicare che si vuole agevolare alcuni soggetti facilitando agli stessi l’iter burocratico ed equiparandoli ai soggetti di minore età comunitari.

Resta infine da chiarire ed interpretare la circolare 82 del 20/06/2017 emessa dal Presidente della L.N.D.

A parere di questo Tribunale una sola è la condizione ulteriore alla quale deve essere sottoposto il tesserando per poter usufruire della procedura riservata ai calciatori italiani ovvero deve dimostrare, per il tramite di un certificato di residenza storico, di essere residente in Italia da un periodo antecedente al decimo anno di età. Solo dopo l’esame di tutta la documentazione il minore verrà autorizzato con gli stessi termini di decorrenza e di efficacia regolati normativamente per i calciatori italiani.

Ed allora, atteso tra l’altro che la norma non prevede il termine “contestualmente” allorquando indica la necessità di presentare un certificato storico di residenza in Italia, nel caso in esame si ritiene conforme alla normativa vigente il dichiarare valido ed efficace il tesseramento, a far data dal giorno in cui è stata spedita la richiesta dello stesso ovvero dal 20/10/2017.

Solo “ad abundantiam” si osserva che, tutte o quasi, le certificazioni concernenti il giovane El Friyeck El Mahdi erano sicuramente già presenti presso gli Uffici Federali atteso che nell’Archivio Storico Federale lo stesso risulta essere tesserato nelle stagioni 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017 (nell’ordine per il Bisceglie 1913; Barletta Calcio; Torino F.C.; Monopoli 1966).

Alla luce di quanto sopra.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

pronunciando sulla richiesta di giudizio della Corte Sportiva D’appello c/o CR Puglia – LND e, nonché, sul procedimento riunito del ricorso proposto dalla Società USD Corato Calcio 1946 ASD, dichiara valido ed efficace il tesseramento del calciatore El Friyeck El Mahdi (12.08.2000) per la predetta Società a far data dal 20.10.2017.

Dispone la restituzione della tassa.

 

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