F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/FTN del 6 dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 7/FTN del 29 ottobre 2018 (dispositivo) RECLAMO 6 – ASD LAMMARI 1986 – KARAHOXA GIOVANNI (CALCIATORE – MATR. FIGC 5136319 – 12.1.1998) – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LO SVINCOLO DEL CALCIATORE EX ART. 109 NOIF).

RECLAMO 6 – ASD LAMMARI 1986 – KARAHOXA GIOVANNI (CALCIATORE – MATR. FIGC  5136319 - 12.1.1998) - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LO SVINCOLO DEL CALCIATORE EX ART. 109 NOIF).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

preso atto che la Società ASD Lammari 1986 non ha provveduto al versamento della prescritta tassa reclamo, violando così il disposto dell’art. 33, comma 8 CGS;

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Lammari 1986. Dispone addebitarsi la tassa.

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