F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/FTN del 20 marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.16/FTN del 4 marzo 2019 (dispositivo) RECLAMO 39 – PEREZ TOMAS (CALCIATORE – N. 12.7.1995 – MATR. FIGC 1014780) – SSD ARL CIVITANOVESE CALCIO – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LA MANCATA ESECUZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ EX ART. 109 NOIF).

RECLAMO 39 – PEREZ TOMAS (CALCIATORE – N. 12.7.1995 – MATR. FIGC 1014780) – SSD ARL CIVITANOVESE CALCIO - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LA MANCATA ESECUZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ EX ART. 109 NOIF).

Propone reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti il calciatore Perez Tomas, al fine di ottenere la revoca del provvedimento di diniego effettuato dal C.R. Marche - L.N.D. avverso la richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 NOIF, inoltrata dallo stesso il 12/12/18, nei confronti della SSD ARL Civitanovese Calcio.

Adduce il calciatore che il provvedimento del Comitato Regionale è fondato sulla dimenticanza dell’atleta dell’allegazione della ricevuta di invio della medesima richiesta effettuata alla Società di calcio di appartenenza; in subordine evidenzia che la società sportiva, nel costituirsi innanzi all’Organo di primo grado, ha ammesso di non aver convocato il calciatore, adducendo della non conoscenza del domicilio o residenza dello stesso.

Innanzi al Tribunale la SSD ARL nulla controdeduce, nonostante il rituale inoltro del reclamo. Allo stato risulta versata la tassa così come dovuta dal reclamante.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti nel valutare il reclamo così come proposto, ha rilevato che effettivamente il calciatore nell’inviare al Comitato la richiesta  di svincolo ex art. 109 NOIF e per inattività, nel rispetto dei termini, ha regolarmente notiziato la SSD ARL Civitanovese Calcio di appartenenza, ma ha dimenticato di allegare alla documentazione la raccomandata stessa, il cui documento risulta allegato al presente reclamo.

A tal proposito si evidenzia come è giurisprudenza costante del Tribunale, considerare il vizio consistente nella mancata allegazione alla richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 NOIF, della ricevuta della raccomandata inviata alla Società di appartenenza del calciatore e dedotto come motivo di rigetto della richiesta medesima, sanabile in sede di ricorso, con allegazione di detta ricevuta – Comm. Tess. 1999/2000; Com. Uff. n°. 44/D e seguenti – ed è quanto si è verificato nel caso di specie.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

accoglie il reclamo presentato dal calciatore Perez Tomas - n. 12.7.1995 – matr. FIGC 1014780 e, per l’effetto, dichiara lo svincolo dello stesso dalla società SSD ARL Civitanovese Calcio a far data del 12.12.2018.

Dispone restituirsi la tassa.

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