F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/FTN del 31 maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.19/FTN del 4 aprile 2019 (dispositivo) 46 – PIROCCA ANDREA (CALCIATORE – N. 19.5.1998 – MATR. FIGC 5144121) CONTRO SSD VALDALPONE RONCÀ (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LA MANCATA ESECUZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ EX ART. 109 NOIF).

46 –  PIROCCA ANDREA (CALCIATORE - N. 19.5.1998 – MATR. FIGC 5144121) CONTRO SSD VALDALPONE RONCÀ (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LA MANCATA ESECUZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ EX ART. 109 NOIF).

Con atto datato 18/02/2019 il calciatore Pirrocca Andrea ha proposto rituale reclamo avverso il mancato accoglimento della richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 NOIF, dalla Società SSD Valdalpone Ronca da lui inoltrata alla L.N.D. – Comitato Regionale Veneto, comunicato con telegramma del 8.2.2019 con la motivazione che era in contrasto con l’art. 109 comma 2 NOIF. Adduceva detto provvedimento che la norma de quo indica il termine iniziale dal quale deve essere inoltrata detta richiesta e, pertanto, che l’atto del calciatore era stato redatto e “notificato” alle parti interessate -  Comitato Regionale e Società di appartenenza – in data antecedente a quando indicato dalla NOIF, rendeva lo stesso inammissibile.

Osservava il reclamante che la Società di appartenenza, benché messa a conoscenza della richiesta di svincolo, così come previsto dal comma 2 dell’art. 109 NOIF, non aveva proposto alcuna opposizione ed essendo lo svincolo stato richiesto nei termini indicati dalle NOIF – termini da considerarsi come finali – e nelle modalità previste dalla norma, e , stante la mancata opposizione da parte della Società, in ossequio a quanto specificamene disposto dal 5 comma del precitato art. 109 NOIF, il Comitato Regionale avrebbe dovuto provvedere allo svincolo d’autorità del tesserato, chiedendo pertanto l’accoglimento del reclamo.

Esaminato il reclamo nella riunione del 4/04/2019 ed è emerso che:

- la Società non ha proposto rituale opposizione in quanto il dettato dell’art. 109 comma 6 NOIF è chiaro e pertanto non doveva essere applicato e che avrebbe dovuto provvedere il C.R. Veneto – L.N.D.;

- la Società ha regolarmente ricevuto a mezzo lettera raccomandata la richiesta nei termini indicati dal ricorrente;

- La società, solo in sede di costituzione innanzi a questo Tribunale, ha affermato di non avere provveduto a convocare il tesserato in quanto quest’ultimo, durante la stagione 2017/2018 in occasione dell’incontro giocato in casa in data 7.4.2018 con la società Unione Sportiva Provese, si sarebbe reso protagonista di un grave comportamento scurrile nei confronti degli spettatori e dell’allenatore sig. Sandro Martin. In seguito a tale grave comportamento la società ha affermato di avere disposto la sospensione del reclamante fino alla fine del girone di andata della successiva stagione 2018/2019 e ciò fino al 31.12.2018 convocandolo solo successivamente per alcuni incontri ma a fare data dal 1.1.2019

La società (sempre con la memoria inviata a questo Tribunale in data 13.3.2019) dopo la notifica del reclamo oggetto dell’odierno procedimento confermava di non essersi opposta ritenendo che la richiesta di svincolo fosse irricevibile in quanto la normativa avrebbe previsto che la richiesta di svincolo debba essere inoltrata nel periodo intercorrente tra la fine del campionato ed il 15 giugno riportandosi alla motivazione del provvedimento di diniego, oggi reclamato, del Comitato Regionale Veneto

Verificata la ritualità del reclamo e il rispetto della normativa vigente nella sua totalità, questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, decidendo nel merito osserva:

Il Tribunale adito ritiene necessario premettere che non sussistono dubbi sul  rispetto  degli obblighi di cui al comma 2 dell’art. 109 NOIF in ordine all’invio della raccomandata con richiesta di svincolo alla Società di appartenenza e dell’allegazione di copia alla richiesta inoltrata al Comitato competente. Ne consegue che il contrasto con la vigente normativa dell’art. 109 ravvisato dal Comitato non può che essere riferito al termine di invio della raccomandata (“entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso”). In proposito, come appare evidente, la norma in esame pone per la validità della richiesta solo un termine finale e non anche un termine inziale: quindi spetta al giudicante valutare in concreo e secondo ragionevolezza, caso per caso, quando la richiesta di svincolo possa essere inoltrata, avendo riguardo all’ipotesi specifica dello svincolo “per inattività”, che può essere invocato dal calciatore “a disposizione della Società entro il 30 novembre” quando non abbia “preso parte”, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva”. Se ne deve dedurre che il calciatore per invocare il diritto allo svincolo per inattività deve almeno dimostrare che era a disposizione della Società entro il 30 novembre e che la Società ha disputato almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, senza consentirgli di prendervi parte (fatti salvi i presupposti eccezionali menzionati nel comma 1 e nel comma 4). Ciò detto e ritenuto, appare incontestabile che nessun rilievo, ai fini della decisione del presente reclamo, può attribuirsi alla data del 15 giugno (o successiva conclusione del Campionato), trattandosi di un termine finale e non certo iniziale. È altrettanto evidente che, in presenza di una richiesta di svincolo presentata nel corso del campionato, quando sono ancora da disputare più di quattro gare ufficiali, la Società ben può opporsi formalmente allo svincolo dimostrando il suo concreto interesse all’impiego del calciatore nel prosieguo del campionato in uno con l’intendimento di convocarlo nelle successive gare del campionato stesso. Quindi il Comitato deve valutare nel caso concreto la fondatezza dell’opposizione, tenendo però presente quanto disposto nel comma 5 dell’art. 109 NOIF, secondo cui la mancata opposizione della Società alla richiesta di svincolo, nei modi e termini prescritti, deve essere considerata “adesione alla richiesta del calciatore ed li Comitato competente provvede allo svincolo d’autorità dello stesso”. Da quanto sopra detto deriva che in tutti i casi in cui non è stata proposta opposizione della Società benché ritualmente edotta, il Comitato deve provvedere allo svincolo.

Ed è proprio quanto si è verificato nel caso in esame, per cui il  reclamo appare fondato e deve essere accolto. Nel caso in specie appare solo il caso di osservare che, comunque, è la stessa società che ammette le circostanze della mancata convocazione motivandole per un provvedimento di sospensione ma che di tale affermata contestazione è la stessa società che ammette di non averla fatta valere avendo ritenuto di non opporsi alla richiesta di svincolo operando una diversa interpretazione della norma oggi invocata. Infatti e come innanzi detto la società benché ritualmente edotta della istanza di svincolo inoltrata al competente Comitato regionale Veneto non ha ritenuto di opporvisi

Alla luce di quanto sopra.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

accoglie il ricorso del calciatore Pirocca Andrea (n. 19.5.1998 – matr. FIGC 5144121) avverso la mancata esecuzione della richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF dalla SSD Valdalpone Roncà e, per l’effetto, riconosce in capo allo stesso il diritto ad essere incluso nelle liste di svincolo;

Manda al C.R. Veneto – L.N.D. per i relativi adempimenti di cui all’art. 109, comma 5 NOIF. Dispone restituirsi la tassa.

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