F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/FTN del 27 giugno 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.23/FTN del 3 giugno 2019 (dispositivo) 51 – ACD TREPORTI CONTRO FICOTTO JURI (CALCIATORE – N. 12.11.2002 – MATR. FIGC 6581592) (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO EX ART. 108 AD OPERA DEL CR VENETO – LND, PER APOCRIFIA DELLA FIRMA DELLA SOCIETÀ).
51 – ACD TREPORTI CONTRO FICOTTO JURI (CALCIATORE - N. 12.11.2002 – MATR. FIGC 6581592) (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO EX ART. 108 AD OPERA DEL CR VENETO – LND, PER APOCRIFIA DELLA FIRMA DELLA SOCIETÀ).
Con atto del 6 maggio 2019, la società ACD Treporti proponeva reclamo avverso il provvedimento di svincolo, ex art. 108 NOIF, del calciatore Ficotto Juri, emesso dal CR Veneto LND.
A fondamento del reclamo, la società deduceva l’apocrifia della firma, apposta sull’accordo ex art. 108 NOIF, del sig. Dalla Puppa Marco, delegato dalla società alla firma.
Il reclamo veniva regolarmente notificato alla controparte, la quale, nei termini di legge, produceva le proprie osservazioni.
In particolare, il calciatore, a mezzo della madre, esercente la potestà genitoriale, deduceva di aver ritirato il modulo ex art. 108 NOIF, già firmato e timbrato, presso la segreteria della società, e, pertanto, chiedeva la conferma del provvedimento di svincolo.
Il reclamo è fondato.
Dagli atti di causa emerge che la firma riferibile al sig. Dalla Puppa Marco, apposta sul modulo ex art. 108 NOIF, è palesemente diversa dalla firma dello stesso apposta sia sul documento di
riconoscimento prodotto e sia sul modulo dei soggetti delegati alla firma per conto della società Treporti.
L’apocrifia della firma di una delle parti rende, pertanto, nullo l’accordo di svincolo ex art. 108 NOIF.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
accoglie il ricorso presentato dalla società ACD Treporti e, per l’effetto, dichiara la nullità dell’atto di svincolo e valido ed efficace il tesseramento del calciatore Ficotto Juri - n. 12.11.2002 – matr. FIGC 6581592, per la società ACD Treporti.
Dispone restituirsi la tassa.
Il Presidente del TFN Sez. Tesseramenti
Avv. Andrea Annunziata
Pubblicato in Roma il 27 giugno 2019.
Il Segretario Federale Il Presidente della F.I.G.C.
Antonio Di Sebastiano Gabriele Gravina
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