F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 2 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/FTN del 29 Luglio 2019 (dispositivo) CONSORTI FEDERICA E ANDREANACCI GIANLUCA (GENITORI) PER ANDREANACCI FILIPPO (CALCIATORE N. 9.10.2002 – MATR. FIGC 6717106) CONTRO FC APRILIA RACING CLUB SRL (MATR. FIGC 949360) – (RICORSO EX ART. 89, COMMA 1, LETT. A NUOVO CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA EX ART. 111 NOIF).
CONSORTI FEDERICA E ANDREANACCI GIANLUCA (GENITORI) PER ANDREANACCI FILIPPO (CALCIATORE N. 9.10.2002 – MATR. FIGC 6717106) CONTRO FC APRILIA RACING CLUB SRL (MATR. FIGC 949360) - (RICORSO EX ART. 89, COMMA 1, LETT. A NUOVO CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA EX ART. 111 NOIF).
Con atto pervenuto il 25 giugno 2019, i predetti genitori del calciatore Andreanacci Filippo, nato il 09 ottobre 2002, hanno formalmente richiesto lo svincolo ex art. 111 NOIF dalla Srl FC Aprilia Racing Club, con sede in provincia di Latina, esponendo che il predetto calciatore, convivente con la madre Consorti Federica, aveva trasferito la propria residenza in San Benedetto del Tronto, riunendosi al proprio genitore Andreanacci Gianluca ed alle sorelle Carlotta ed Edoardo fin dal 27 febbraio 2019. Hanno allegato alla richiesta la documentazione anagrafica relativa alla nuova residenza, nonché prova della comunicazione di copia dell’istanza alla Società di appartenenza e del versamento del prescritto contributo di accesso alla giustizia. La Società non ha presentato formale opposizione, ma ha sollevato dubbi sull’effettivo trasferimento di residenza, definendolo “un escamotage” per svincolarsi. Il Tribunale adito, nella prima udienza di trattazione, ha disposto l’acquisizione del certificato storico di residenza del calciatore e del modulo di tesseramento di quest’ultimo, rinviando la decisione ad altra udienza del 29 Luglio 2019. Nelle more, con atto trasmesso per via telematica il 24 Luglio scorso alle ore 19,31, i reclamanti hanno dichiarato di voler rinunciare “al proseguimento della pratica”, esprimendo in tal modo la volontà di rinunciare al reclamo ed al conseguente svincolo del calciatore minorenne. Non resta pertanto che prendere atto della rinunzia e dichiarare cessata la materia del contendere. Dato che il reclamo è stato regolarmente istruito, deve disporsi l’acquisizione del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
preso atto della rinuncia comunicata per via telematica dai ricorrenti, dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
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