F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 2 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/FTN del 29 Luglio 2019 (dispositivo) BECIREVIC EMRAH (CALCIATORE – N. 7.9.1997 – MATR. FIGC 6521917) CONTRO ASD CALCIO ROMANESE – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA EX ART. 111 NOIF).

BECIREVIC EMRAH (CALCIATORE - N. 7.9.1997 – MATR. FIGC 6521917) CONTRO ASD CALCIO ROMANESE - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA EX ART. 111 NOIF).

Con atto del 05 Luglio 2019, il calciatore Becirevic Emrah, di anni 22, ha formalmente richiesto lo svincolo ex art. 111 NOIF dalla Società ASD Calcio Romanese, con sede in Provincia di Bergamo (Lombardia), con la quale era tesserato dalla stagione sportiva 2013-2014, esponendo di aver trasferito la propria residenza in Turriaco (provincia di Gorizia, regione Friuli Venezia Giulia) fin dal 17 Agosto 2016.

Ha allegato alla richiesta la documentazione anagrafica del cambio di residenza, nonché prova della comunicazione di copia dell’istanza alla Società di appartenenza e del versamento della prescritta  tassa.

La Società non ha sollevato obiezioni sulla veridicità del trasferimento di residenza e, peraltro, si evince dal tabulato storico della F.I.G.C. che il calciatore è stato ceduto in prestito, negli ultimi tre anni, a Società calcistiche del Friuli Venezia Giulia, proprio per agevolare la pratica sportiva, dopo il trasferimento in altra Regione dalla Lombardia ed in Provincia non limitrofa.

Sussistono quindi tutti i presupposti normativi previsti dall’art. 111 NOIF per disporre lo svincolo con effetto immediato, essendo già trascorso il periodo di un anno dall’effettivo cambio di residenza, indicato dal comma primo dell’articolo sopramenzionato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

accoglie il ricorso presentato dal calciatore Becirevic Emrah (n. 7.9.1997 – Matr. FIGC 6521917) e, per l’effetto, lo dichiara svincolato dalla società ASD Calcio Romanese.

Dispone restituirsi la tassa.

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