DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE -GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – calciofemminile.lnd.it- atto non ufficiale – CU N. 40 del 02/01/2019 – Delibera – Gara del 23/12/2018 SSV BRIXEN OBI – PERMAC VITTORIO VENETO

Gara del 23/12/2018 SSV BRIXEN OBI - PERMAC VITTORIO VENETO

Il Giudice Sportivo; Rilevato che la questione è tra le fattispecie di competenza del GS, in quanto integralmente riportata nel referto di gara dell'arbitro e senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria; Visti gli atti ufficiali di gara della gara BRIXEN - PERMAC V.V. terminata con il risultato di 2 - 4; Rilevato che la società BRIXEN corso della gara ha effettuato cinque sostituzioni, in quattro momenti diversi della gara; escluso anche l'intervallo tra i due tempi di gioco; Rilevato che il CU n.9 del 29.8.2018 ha recepito quanto approvato dall'Assemblea Annuale dell'IFAB, organo internazionale deputato a stabilire le modifiche in materia di regolamento del giuoco del calcio, e che ha quindi il potere di apportare qualsiasi modifica ed innovazione delle medesime, vincolando alla loro osservanza tutte le Federazioni, organizzazioni e associazioni che svolgano il calcio a numero cinque calciatrici per ogni squadra "utilizzando a tal fine interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco"; Rilevato che sia pur in assenza di specifica sanzione, il fine ultimo dell'ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo, e non possa mai essere assecondata una logica della impunità per una presunta lacuna normativa (Collegio Garanzia del CONI) ma ciò non di meno non si può affermare che nel caso di specie si ricorra a interpretazioni prettamente analogiche nell'applicare l'art 17 co. 1 e 4, laddove la disposizione in questione è prevista nello stesso ambito e con la stessa ratio delle norme relative alle sostituzioni, ove è costante uniforme giurisprudenza sportiva che nell'eccedere il numero di sostituzioni consentite nell'applicare la sanzione relativa si faccia ricorso all'art. 17 CGS, anche con una valutazione dell'eventuale influenza della violazione in merito al risultato conseguito sul campo; Rilevato anche che la violazione sia stata posta in essere in un ambito dilettantistico e all'interno di questi in un campionato non di categoria superiore e che, inoltre, la sostituzione sia avvenuta quando il risultato era già stato fissato sul punteggio di 2 - 4 in favore della società PERMAC VITTORIO VENETO, risultando, cosi, escluso che l'infrazione in esame possa aver ragionevolmente influito sul risultato

PQM

1) infligge la sanzione dell'ammenda di Euro 150,00 alla Società Brixen

2) infligge l'inibizione del Dirigente accompagnatore del Brixen Sig. Sulmann Florian l'inibizione di giorni 14.

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