DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 786 del 04.03.2021 – Delibera – GARA DEL 30/01/2021: PG JASNAGORA ASD – ASD CIOLI ARICCIA
GARA DEL 30/01/2021: PG JASNAGORA ASD – ASD CIOLI ARICCIA
Reclamo proposto dalla Società: ASD Cioli Ariccia Il Giudice Sportivo; Rileva in via preliminare che la gara in epigrafe non è stata disputata per il mancato arrivo sul terreno di gioco entro il tempo regolamentare di attesa della società A.S.D. Cioli Ariccia Feros. La fattispecie è regolata vdall’art.55 delle N.O.I.F. che stabiliscono, in caso di mancata presentazione, la possibilità di giustificare l’assenza invocando la sussistenza di una causa di forza maggiore che ha reso impossibile alla compagine di giungere in tempo utile all’impianto sportivo per poter disputare l’incontro. Nel caso di specie la documentazione concernente la causa di forza maggiore non risulta prodotta e non consente di conseguenza allo scrivente Giudice Sportivo di valutare l’attendibilità.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 571 del 02/02/2021 dichiara: a) La società A.S.D. Cioli Ariccia rinunciataria comminandole la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 2.500,00 quale prima rinuncia. La predetta società è inoltre tenuta a corrispondere alla società P.G. Jasnagora A.S.D. l’ammenda di € 800,00 quale rimborso delle spese sostenute per l’organizzazione dell’incontro; b) La tassa di reclamo viene addebitata.