DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 770 del 27.05.2020 – Delibera – GARA DEL 26/10/2019: TENAX CASTELFIDARDO – S.S. LAZIO Reclamo proposto dalla Società: Tenax Castelfidardo
GARA DEL 26/10/2019: TENAX CASTELFIDARDO – S.S. LAZIO
Reclamo proposto dalla Società: Tenax Castelfidardo
Il Giudice Sportivo, esaminato il gravame in oggetto, rileva in via preliminare, che la controversia attiene alla partecipazione all'incontro indicato in epigrafe dei calciatori della S.S. Lazio Barigelli Valerio e Federico Dell'Agnon Vinicius, riguardo ai quali sia lo scrivente Giudice Sportivo con decisione pubblicata sul C.U. n°173 del 23 0ttobre 2019, che la Corte Sportiva d'Appello Nazionale con provvedimento del 10 dicembre 2019, che ,infine, il Collegio di Garanzia del Coni, con decisione n.°21 del 24 marzo 2020, hanno sentenziato che ambedue gli atleti hanno disputato alcune gare della corrente stagione sportiva in posizione irregolare, non avendo provveduto a scontare i turni di squalifica comminati loro nella pregressa stagione sportiva 2018/2019, come stabilito dall’ art. 21 comma del C.G.S. In merito poi alla gara oggetto di doglianza, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita dell'incontro, prevista dall'art.10, comma 6 del CGS, per aver schierato nel corso della stessa i due atleti dianzi indicati. Esaminati gli atti di gara ed esperiti gli opportuni accertamenti, solamente Barigelli Valerio risulta in posizione irregolare, in quanto Federico Dell'Agnon Vinicius ha scontato la squalifica in uno dei turni antecedenti alla gara in oggetto. Di conseguenza, in virtù della specifica giurisprudenza generatasi in merito alla fattispecie in esame e richiamata per sommi capi in premessa, il ricorso è accolto.
PQM
a scioglimento della riserva di cui al C.U. n° 209 del 31/10/2019 decide: a)di accogliere il ricorso, comminando ala SS Lazio la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6; b)la tassa di reclamo non è dovuta.