DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 623 del 12.02.2020 – Delibera – GARA DEL 25/01/2020: ASD FREE TIME L’AQUILA – ASD FUTSAL CANOSA Reclamo proposto dalla Società: Free Time L’Aquila
GARA DEL 25/01/2020: ASD FREE TIME L’AQUILA – ASD FUTSAL CANOSA
Reclamo proposto dalla Società: Free Time L’Aquila
Il Giudice Sportivo; Esaminato il reclamo in oggetto osserva: la gara in questione è stata definitivamente sospesa dall’arbitro al 10’ 58” del secondo tempo a causa di un denso strato di condensa formatasi sul terreno di gioco che rendeva problematico l’equilibrio degli atleti con grave pregiudizio sulla loro incolumità: precisa il direttore di gara che dopo un primo tempo regolare all’inizio del secondo tempo l’impianto di riscaldamento del palazzetto si è spento e poco dopo ha incominciato a formarsi la condensa sul terreno di gioco causando numerose scivolate dei calciatori di ambedue le compagini. Uno sporadico tentativo di riavviare l’impianto è stato effettuato senza che tuttavia ne fossero scaturiti significativi risultati, ragion per cui il direttore di gara, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, ha decretato la sospensione definitiva dell’incontro. Avverso tale decisione ricorre la società Free Time L’Aquila certificando che l’inconveniente verificatosi non può essere ascrittto a sua memoria o negligenza bensì ad un blocco anomalo della caldaia che alimenta il riscaldamento del campo di gioco dell’impianto sportivo. Viene specificato che la società ricorrente è solamente affittuaria dell’impianto ma non è autorizzata ad intervenire sulla gestione delle sue infrastrutture per le quali provvede esclusivamente la proprietà dell’impianto. Esaminata la documentazione a suffragio prodotta, lo scrivente giudice sportivo ritiene che nessun addebito possa essere imputato alla società ricorrente ragion per cui a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 562 del 29.01.2020 dispone che conformemente alle disposizioni diramate con C.U. N° 41/A del 30/01/2019 per le gare sospese per impraticabilità del terreno di gioco (art. 30, comma 4)l’incontro interrotto al minuto 10’ 58” del secondo tempo sia ripreso per l’effettuazione dei restanti minuti effettivi del secondo tempo. La tassa reclamo non è dovuta.