DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 625 del 07.02.2019 – Delibera – GARA DEL 05/01/2019: A.S.D. P.G.S. Club San Paolo – A.S.D. Roma Futsal Reclamo proposto dalla Società: PGS Club San Paolo

 

GARA DEL 05/01/2019: A.S.D. P.G.S. Club San Paolo – A.S.D. Roma Futsal

Reclamo proposto dalla Società: PGS Club San Paolo

Il Giudice Sportivo; Esaminato il reclamo prodotto nei termini della Soc. A.S.D. P.G.S. Club San Paolo, osserva: Con Il gravame in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17, comma 5, lettera A del C.G.S. per aver schierato nell’incontro in oggetto un numero di calciatori formati inferiore al numero minimo di otto prescritto dalle specifiche norme diramate con il C.U.N.1/2018 per le gare di Serie B. Il ricorso è fondato e viene accolto. La Società convenuta non ha ottemperato a quanto disposto dal C.U. N. 1/2018 che prevede l’inserimento obbligatorio in distinta di almeno 8 calciatori. La Società convenuta ha presentato all’arbitro una distinta contenente appena 7 nominativi. La stessa inoltre non ha rispettato quanto disposto dal C.U. N. 44 del 21/09/2019 che prevede l’inserimento in distinta di almeno 10 calciatori.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 504 del 09/01/2019 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società A.S.D. Club Roma Futsal la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6 e l’ammenda di Euro 300,00 per aver indicato in distinta solamente sette calciatori anziché i dieci prescritti dal C.U.N.1/2018; b) - la tassa di reclamo non è dovuta.

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