DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 676 del 24.02.2017 – Delibera – GARE DEL 07/01/2017:CITTA’ DI ASTI- BERGAMO C5 LA TORRE Reclamo proposto dalla BERGAMO C5 LA TORRE
GARE DEL 07/01/2017:CITTA’ DI ASTI- BERGAMO C5 LA TORRE
Reclamo proposto dalla BERGAMO C5 LA TORRE
Il Giudice sportivo, esaminato il reclamo in oggetto regolarmente prodotto nei termini, osserva: con il gravame di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall’art.17 comma 5 lettera a del C.G.S., per aver schierato nell’incontro di che trattasi, il calciatore Costa Joao Renato, in posizione irregolare in quanto squalificato, ed il calciatore Santin Gabriel in quanto non tesserato. Riguardo la prima doglianza si precisa che il calciatore Costa Joao Renato risulta tesserato presso la società convenuta a far tempo dal 02/12/2016, come confermato dal Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti con C.U. N° 18/ TFN – Sez. Tesseramenti del 20/02/2017. Di conseguenza, dagli accertamenti esperiti, risulta aver scontato nelle giornate del 10/12/2016 e del 17/12/2016 la squalifica per due giornate effettive di gara comminatagli con C.U. N°309 del 07/12/2016. Per quel che concerne, poi, la posizione del calciatore Santin Gabriel questi risulta correttamente tesserato presso la Soc. Città di Asti dal 27/12/2016, ne consegue pertanto che anche tale atleta aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto.