DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 510 del 27.01.2017 – Delibera – GARA DEL 11/01/2017: A.S.D. MONTESILVANO FEMMINILE C5 – A.S.D. S.S. LAZIO C5 Reclamo proposto dalla Società A.S.D. S.S. LAZIO C5
GARA DEL 11/01/2017: A.S.D. MONTESILVANO FEMMINILE C5 – A.S.D. S.S. LAZIO C5
Reclamo proposto dalla Società A.S.D. S.S. LAZIO C5
Il Giudice sportivo, Esaminato il gravame in oggetto osserva: con il ricorso in questione la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lettera a del CGS per aver schierato nella gara di che trattasi la calciatrice Domenichetti Giulia in posizione irregolare di tesseramento. Dalle indagini esperite presso il competente Ufficio Tesseramenti, alle risultanze delle quali si deve far necessario riferimento per la soluzione della controversia in esame, la nominata in questione è tesserata presso la Società Montesilvano dal 2 Dicembre 2016. Ne consegue pertanto che ha partecipato a pieno titolo all’incontro svoltosi in data 11 Gennaio 2017.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N°435 del 13/01/2017 decide: A) Di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro: Montesilvano – Lazio 2 – 0. B) La tassa di reclamo viene addebitata.
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