DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 380 del 02.01.2017 – Delibera – GARE DEL 03/12/2016: A.S.D. Città di Massa C5 – A.S.D. Ossi C5 San Bartolomeo Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Ossi C5 San Bartolomeo

GARE DEL 03/12/2016: A.S.D. Città di Massa C5 – A.S.D. Ossi C5 San Bartolomeo

 Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Ossi C5 San Bartolomeo

Il Giudice Sportivo, Esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva: Con il gravame di che trattasi, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17 comma 5 lett. A del CGS per aver schierato nella gara di che trattasi il calciatore NARI ANGELO in posizione irregolare di tesseramento. Il ricorso è infondato. Dagli accertamenti esperiti è emerso, infatti, che il nominato in questione, è tesserato presso la Società Citta Di Massa C5 a decorrere dal 02 Dicembre 2016. Ne consegue, pertanto, che ha partecipato a pieno titolo all’incontro in narrativa, disputatosi in data posteriore a l’avvenuto tesseramento.

P Q M

A scioglimento delle riserve di cui al C.U. N° 309 del 07/12/2016 decide: a) Di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro: Città Di Massa – A.S.D. Ossi San Bartolomeo 2 – 2 b) La tassa di reclamo viene addebitata.

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