F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 003 CSA del 6 ottobre 2020 (Ravenna F.C. 1913 S.p.A.) N. 003/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 003/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 003/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 003/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi – Presidente

Daniele Cantini - Componente (relatore)

Fabio Di Cagno – Componente

Franco Granato – Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 003 del 2020-2021, proposto in via d’urgenza dalla società Ravenna F.C. 1913 S.p.A.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 8 DIV del 29.09.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza,  tenutasi  in  videoconferenza  il  giorno  05.10.2020,  l’Avv. Daniele Cantini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

 

 

La società Ravenna F.C. 1913 S.p.A., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Mokulu TembeBenjamin, dal Giudice Sportivo presso la Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 8 DIV del 29.09.2020), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Girone B, Ravenna/Sudtirol del 27.09.2020. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 1 giornate effettive di gara da scontarsi in aggiunta alla precedente non scontata.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “premesso che, dai controlli eseguiti d’ufficio, risulta che nella gara in oggetto ha preso parte, tra le fila della società Ravenna, il calciatore Mokulu Tembe Benjamin il quale è risultato colpito dalla sanzione della squalifica per una gara al termine della stagione sportiva 2019/2020 come da C.U. n. 156 DIV del 1 luglio 2020, squalifica che doveva essere scontata nella prima gara di Campionato della stagione sportiva 2020/2021”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riforma della decisione impugnata e, conseguentemente la riduzione della squalifica di un turno inflitta al calciatore Mokulu Tembe Benjamin, in misura equamente rapportata all’effettiva buona fede applicata dai soggetti attori nei fatti in esame.

La società Ravenna F.C. 1913 S.p.A., ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente severa in quanto l’errore di valutazione sarebbe maturato, in perfetta buona fede, nella convinzione che la squalifica comminata al termine dei play-out 2019/2020 fosse stata annullata a seguito del passaggio di status dal professionismo al dilettantismo, poi in seguito ripristinato.

Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 05 ottobre 2020, nessuno è comparso per la parte reclamante.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Preliminarmente occorre evidenziare quanto previsto dall’art. 21, 2° comma, CGS: “Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e

7. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, comma 6 e 7, la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo.”.

Nel caso che ci riguarda il calciatore Mokukulu Tembe Benjamin ha preso parte alla gara del 27 settembre 2020, tra le fila della società Ravenna F.C. 1913 S.p.A., come si evince chiaramente dal referto di gara redatto dall’arbitro designato.

La gara del 27 settembre 2020, svoltasi fra la società Ravenna ed il Sudtirol, era la prima gara utile per scontare la squalifica comminata dal Giudice Sportivo al termine della stagione sportiva 2019/2020 (C.U. n. 156 DIV del 01 luglio 2020).

Ne consegue che al calciatore in questione, avendo preso parte alla gara sopracitata, ex art. 21, 3° comma, C.G.S., deve essere irrogata una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall’art. 9 del C.G.S..

Le motivazioni addotte dalla società ricorrente per giustificare l’errore commesso, unitamente al calciatore, in assoluta buona fede, sono irrilevanti ed ininfluenti ai fini della decisione della presente controversia.

Questa Corte ritiene che dai fatti accertati non emergano circostanze che possano giustificare una riduzione della sanzione, ex art. 13 C.G.S..

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società Ravenna F.C. 1913 S.p.A., avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo, deve essere respinto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, sul reclamo n. RG 003/CSA/2020-2021, proposto, in via d’urgenza, dalla società Ravenna

F.C. 1913 S.p.A., avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara da aggiungersi a quella non scontata in precedenza inflitta al calciatore Mokulu Tembe Benjamin seguito gara Ravenna/Sudtirol del 27 settembre 2020, lo respinge.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

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