F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 28/TFN del 22.10.2020 – (Deferimento n. 3005/1060pf 19 20GC/LDF/ac del 09.09.2020 nei confronti del sig. Brega Giacomo – Reg. Prot. n. 7/TFN-SD) Decisione n. 28/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 3005/1060pf 19 20GC/LDF/ac del 09.09.2020 Reg. Prot. 7/TFN-SD
Decisione n. 28/TFN-SD 2020/2021
Deferimento n. 3005/1060pf 19 20GC/LDF/ac del 09.09.2020
Reg. Prot. 7/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
cons. Nicola Durante – Presidente;
avv. Maurizio Lascioli – Componente;
avv. Fabio Micali – Componente (Relatore);
dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 22 ottobre 2020,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 3005/1060pf 19 20GC/LDF/ac del 09.09.2020 nei confronti del sig. Brega Giacomo,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con provvedimento del 9 settembre 2020, il Procuratore Federale f. f. ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- il sig. Brega Giacomo, consigliere delegato con poteri di firma, all’epoca dei fatti, della società FC Pavia 1911 SSD arl (ora AC Pavia 1911 SSD arl) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente Codice di Giustizia Sportiva (ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in Com. Uff. FIGC n. 139/A del 17 giugno 2019) (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione al Com. Uff. LND n. 1 del 01.07.2018 punto 14 Allenatori (stagione sportiva 2018/2019) per aver pattuito in data 01.08.2018 con il sig. Todeschini Stefano per la conduzione tecnica nella stagione sportiva 2018/2019 della squadra Allievi Regionali un accordo economico per complessivi € 8.000,00 superiore al massimale di € 2.500,00 previsto quale allenatore “squadre minori” come stabilito dall'accordo LND - AIAC indicato nel predetto Com. Uff..
Il patteggiamento
Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, l’avv. Tullio Cristaudo, in rappresentanza della Procura Federale, e il sig. Brega Giacomo personalmente, hanno depositato una richiesta di patteggiamento, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento;
ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;
esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinata: per il sig. Brega Giacomo, sanzione base giorni 60 (sessanta) di inibizione, diminuita nella misura di 1/3, sanzione finale giorni 40 (quaranta) di inibizione; risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:
il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Brega Giacomo, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, ha depositato istanza di patteggiamento con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone nei confronti del sig. Brega Giacomo l’applicazione della sanzione di giorni 40 (quaranta) di inibizione.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.
Così deciso nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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