F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 61/TFN del 16.12.2020 – (Deferimento n. 5441/ 1164pf19-20COV/GC/GT/ag del 4.11.2020 nei confronti del sig. Vangone Umberto e della società SSD Brindisi FC – Reg. Prot. 53/TFN-SD) Decisione n. 61/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 5441/ 1164pf19-20COV/GC/GT/ag del 4.11.2020 Reg. Prot. 53/TFN-SD
Decisione n. 61/TFN-SD 2020/2021
Deferimento n. 5441/ 1164pf19-20COV/GC/GT/ag del 4.11.2020
Reg. Prot. 53/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
cons. Nicola Durante – Presidente;
avv. Amedeo Citarella – Componente;
avv. Paolo Clarizia – Componente;
avv. Fabio Micali – Componente;
avv. Angelo Venturini – Componente (Relatore);
dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 16 dicembre 2020,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 5441/ 1164pf19-20COV/GC/GT/ag del 4.11.2020 nei confronti del sig. Vangone Umberto e della società SSD Brindisi FC,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con provvedimento del 4 novembre 2020, il Procuratore Federale f.f. ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- il sig. Vangone Umberto, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Brindisi FC, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato al calciatore, sig. Montaldi Daniel Anibal, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 124/CAE/2019-20 del 3.07.2020, comunicata alla società a mezzo pec ricevuta in data 3.07.2020, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia;
- la Società SSD Brindisi FC, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.
Il patteggiamento
Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, l’avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, e, per delega di entrambi i deferiti, l’avv. Eduardo Chiacchio, hanno depositato richiesta di patteggiamento riguardante il sig. Vangone Umberto e la società SSD Brindisi FC, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;
ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;
esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il sig. Umberto Vangone, sanzione base mesi 6 (sei) di inibizione, diminuita di 1/3 – mesi 2 (due), sanzione finale mesi 4 (quattro) di inibizione; per la società SSD Brindisi FC, sanzione base punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, oltre ad € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda, ridotta ex art. 127 CGS, sanzione finale punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica; risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:
il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Umberto Vangone e la società SSD Brindisi FC, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Umberto Vangone, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per la società SSD Brindisi FC, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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