F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 63/TFN del 16.12.2020 – (Deferimento n. 6432/978 pf19-20/GC/gb del 27.11.2020 nei confronti dei sig.ri Leonardi Fabrizio, Bracchi Sergio e della società AC Gozzano Srl (oggi ASDC Gozzano SSDRL) – Reg. Prot. 68/TFN-SD) Decisione n. 63/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 6432/978 pf19-20/GC/gb del 27.11.2020 Reg. Prot. 68/TFN-SD

Decisione n. 63/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 6432/978 pf19-20/GC/gb del 27.11.2020

Reg. Prot. 68/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente;

cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente (Relatore);

avv. Valentino Fedeli – Componente;

avv. Fabio Micali – Componente;

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 16 dicembre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 6432/978 pf19-20/GC/gb del 27.11.2020 nei confronti dei sig.ri Leonardi Fabrizio, Bracchi Sergio e della società AC Gozzano Srl (oggi ASDC Gozzano SSDRL),

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 27 novembre 2020, il Procuratore Federale f.f. ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Leonardi Fabrizio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consigliere Delegato e legale rappresentante pro-tempore della AC Gozzano Srl (oggi ASDC Gozzano SSDRL):

- violazione di cui all’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2019, utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall’art. 85 delle NOIF, lettera C), par. IV). In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- il sig. Bracchi Sergio, Consigliere Delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Gozzano Srl (oggi ASDC Gozzano SSDRL):

- violazione di cui all’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2019, utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall’art. 85 delle NOIF, lettera C), par. IV). In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società AC Gozzano Srl (oggi ASDC Gozzano SSDRL):

- per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Leonardi Fabrizio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consigliere Delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Gozzano Srl (oggi ASDC Gozzano SSDRL), e dal sig. Bracchi Sergio, Consigliere Delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Gozzano Srl (oggi ASDC Gozzano SSDRL), come sopra descritto,

- per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2019 utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall’art. 85 delle NOIF, lettera C), par. IV).

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, il dott. Luca Scarpa, in rappresentanza della Procura Federale, e, per delega di tutti i deferiti, l’avv. Mario Cerutti, hanno depositato tre distinte richieste di patteggiamento riguardanti i sig.ri Leonardi Fabrizio, Bracchi Sergio e la società AC Gozzano Srl (oggi ASDC Gozzano SSDRL), che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il sig. Leonardi Fabrizio, sanzione base € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda, diminuita di 1/3 - € 500,00 (cinquecento/00), sanzione finale € 1.000,00 (mille/00) di ammenda; per il sig. Bracchi Sergio, sanzione base € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda, diminuita di 1/3 - € 500,00 (cinquecento/00), sanzione finale € 1.000,00 (mille/00) di ammenda; per la società AC Gozzano Srl (oggi ASDC Gozzano SSDRL), sanzione base € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda, diminuita di 1/3 - € 500,00 (cinquecento/00), sanzione finale € 1.000,00 (mille/00) di ammenda; risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i sig.ri Leonardi Fabrizio, Bracchi Sergio e la società AC Gozzano Srl (oggi ASDC Gozzano SSDRL), ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

comunicato infine ai sig.ri Leonardi Fabrizio, Bracchi Sergio e alla società AC Gozzano Srl (oggi ASDC Gozzano SSDRL) che le ammenda di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Leonardi Fabrizio, € 1.000,00 (mille/00) di ammenda;

- per il sig. Bracchi Sergio, € 1.000,00 (mille/00) di ammenda;

- per la società AC Gozzano Srl (oggi ASDC Gozzano SSDRL), € 1.000,00 (mille/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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