F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 64/TFN del 16.12.2020 – (Deferimento n. 6467 /269pf20-21/GC/LDF/am del 27.11.2020 nei confronti del sig. Coscarella Fabio e della società Rende Calcio 1968 Srl – Reg. Prot. 70/TFN-SD) Decisione n. 64/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 6467 /269pf20-21/GC/LDF/am del 27.11.2020 Reg. Prot. 70/TFN-SD
Decisione n. 64/TFN-SD 2020/2021
Deferimento n. 6467 /269pf20-21/GC/LDF/am del 27.11.2020
Reg. Prot. 70/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
cons. Nicola Durante – Presidente;
avv. Amedeo Citarella – Componente;
avv. Paola Clarizia – Componente;
cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente;
avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);
dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 16 dicembre 2020,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 6467 /269pf20-21/GC/LDF/am del 27.11.2020 nei confronti del sig. Coscarella Fabio e della società Rende Calcio 1968 Srl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con provvedimento del 27 novembre 2020, il Procuratore Federale f.f. ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- il sig. Coscarella Fabio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della società Rende Calcio 1968 Srl, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di una nota datata 4.10.2020 inviata in pari data in allegato ad una e- mail all’indirizzo di posta elettronica del segretario del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ed indirizzata allo stesso Dipartimento, espresso dichiarazioni contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità, con riferimento all’operato del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti in relazione al disposto rinvio della gara Rende – Cittanovese in programma in data 4.10.2020; nella citata comunicazione tramessa, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Preg.mo Dott. De Angelis, riscontriamo con tanto rammarico e forte disappunto, la sua comunicazione del 3 ottobre, con la quale ci segnala il rinvio della gara Rende Vs Cittanovese in programma per oggi. E’ del tutto evidente che tale decisione assunta in maniera frettolosa e molto superficiale dalla L.N.D. sia stata spinta e condizionata, dall’avversario di turno, cavalcando la sua precaria situazione tecnica del momento dovuta a squalifiche ed infortuni. Parliamo appunto, di tanta superficialità nella decisione assunta, dal momento che la squadra Gallico Catona, con la quale ci sarebbe stata la potenziale fonte di contagio giorno 1 Ottobre 2020, addirittura in questi minuti è regolarmente scesa in campo. E’ molto strano che la L.N.D., da noi e da tutti riconosciuta da sempre come Lega di grande trasparenza e moralità, abbia approvato e sostenuto con tanta leggerezza il rinvio della suddetta gara. Pertanto, acclarata l’assurda vicenda vissuta ed avendo nella L.N.D. da sempre illimitata fiducia, siamo certi che tutto ciò si sia verificato per il periodo di grande confusione che regna nel mondo del calcio. Siamo certi che, questo nostro riscontro, sarà da monito al fine di evitare barzellette come quella vissuta quest’oggi. Tanto si doveva, cordiali saluti”;
- la società Rende Calcio 1968 Srl, per rispondere della violazione dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, sig. Coscarella Fabio, così come sopra descritti.
Il patteggiamento
Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, l’avv. Sandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale, e, per delega di entrambi i deferiti, gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Gaetano Aita, hanno comunicato al Tribunale l’intenzione di procedere ad un accordo ex art. 127 CGS, e di voler verbalizzare i termini del suddetto accordo, rinunciando alle formalità rituali.
Il Presidente ha pertanto fatto verbalizzare i termini del suddetto accordo, che vengono sotto riportati; ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;
esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il sig. Fabio Coscarella, sanzione base giorni 45 (quarantacinque) di inibizione, diminuita di 1/3 – giorni 15 (quindici), sanzione finale giorni 30 (trenta) di inibizione; per la società Rende Calcio 1968 Srl, sanzione base € 900,00 (novecento/00) di ammenda, ridotta di 1/3 - € 300,00 (trecento/00), sanzione finale € 600,00 (seicento/00) di ammenda; risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:
il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento, la Procura Federale, il sig. Fabio Coscarella e la società Rende Calcio 1968 Srl, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno raggiunto un accordo di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;
comunicato infine alla società Rende Calcio 1968 Srl che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Fabio Coscarella, giorni 30 (trenta) di inibizione;
- per la società Rende Calcio 1968 Srl, € 600,00 (seicento/00) di ammenda.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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