F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 66/TFN del 18.12.2020 – (Deferimento n. 5920/952 pf19-20/GC/blp del 13.11.2020 nei confronti dei sig.ri Montemurro Andrea, La Starza Gianluca e della società SSDARL Latina Calcio a 5- Reg. Prot. n. 56/TFN-SD) Decisione n. 66/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 5920/952 pf19-20/GC/blp del 13.11.2020 Reg. Prot. 56/TFN-SD

Decisione n. 66/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 5920/952 pf19-20/GC/blp del 13.11.2020

Reg. Prot. 56/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Giuseppe Rotondo – Presidente;

avv. Gaia Golia – Componente (Relatore);

avv. Maurizio Lascioli – Componente;

dott. Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA;

 

a seguito del Deferimento del Procuratore federale n. 5920/952 pf19-20/GC/blp del 13 novembre 2020 nei confronti dei sig.ri Montemurro Andrea, La Starza Gianluca e della società SSDARL Latina Calcio a 5 [nonché nei confronti dei sig.ri Papalinetti Enzo Chilelli Luciano, Verde Andrea e delle società ASD Colormax Pescara C5, giá ASD Civitella Colormax C5, ASD SS Lazio Calcio a 5 e ASD Olimpus Roma, le cui posizioni sono definite separatamente] ha pronunciato nella riunione fissata per il giorno 10 dicembre 2020,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 13 novembre 2020, Prot. 5920 /952pf19-20/GC/blp, il Procuratore Federale f.f. ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

A) sig. Montemurro Andrea, all’epoca dei fatti Presidente della Divisione Calcio a 5 LND per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché di quanto previsto dal CU n. 1006 e n.1007 del 19/6/2018 - nella parte in cui prevedevano il 31/10/2018 come termine ultimo per effettuare i versamenti relativi alle iscrizioni al campionato per la stagione 2018/19 – per aver, nella propria qualità di vertice apicale della sopradetta Divisione Calcio a 5 e, dunque, di soggetto avente, almeno nella forma del controllo e della vigilanza, la diretta responsabilità della corretta gestione contabile-amministrativa della Divisione stessa da esso a quel momento presieduta,

1) omesso ogni controllo sul puntuale adempimento al CU 1006/2018 citato e, quindi, per non aver provveduto a far osservare l’obbligo di pagamento nei termini indicati dal medesimo CU, e, conseguentemente, per aver consentito alle società ASD Civitella Colormax C5, SSDARL Latina Calcio a 5, ASD SS Lazio Calcio a 5 e ASD Olimpus Roma, di versare le quote d’iscrizione oltre i termini previsti, e segnatamente:

 

 

SOCIETA’

VERSATO

ENTRO IL

TERMINE   ULTIMO   DEL 31 OTTOBRE 2018 (C.U. 1006/2018)

DATA

VERSAMENTI

OLTRE IL TERMINE DEL 31 OTTOBRE 2018

ASD CIVITELLA COLORMAX C5

0

22 MARZO 2019                   € 11.100,00

 

SSD ARL LATINA CALCIO A 5

 

 

0

2 NOVEMBRE 2018             € 3.000,00

7 NOVEMBRE 2018            € 6.599,00

 

 

4 APRILE 2019                     €1.200,00

ASD SS LAZIO CALCIO A 5

0

30 APRILE 2019                    € 6.000,00

ASD OLIMPUS ROMA

0

  1. MARZO 2019                         € 1.050,00

2) omesso e/o ritardato ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a dare effettivo e concreto impulso alla esazione coatta, ex art. 30, comma 6, del Regolamento della LND, dei crediti vantati dalla Divisione Calcio a 5, nella stagione sportiva 2018/19, nei confronti delle società ASD Civitella Colomax C5, SSDARL Latina Calcio a 5, ASD SS Lazio a 5 e ASD Olimpus Roma, con reiterata disapplicazione e violazione nella prassi, anche attraverso un sistematico ricorso a forme di rateizzazione dei debiti contratti dalle diverse società interessate non rispondente alle linee guida emanate dalla LND, della vigente normativa di cui al richiamato Regolamento della LND che tra le condizioni inderogabili per la iscrizione e partecipazione delle società ai campionati pone, innanzitutto, “…l’inesistenza (a carico delle stesse) di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali” (art. 28 Reg. LND);

3) annullato, senza alcuna idonea motivazione, la procedura di riscossione coattiva delle predette quote nei confronti delle citate società inadempienti e per non aver, poi, provveduto ad incassare il saldo delle quote in esame (ovvero la differenza tra le quote versate in ritardo e quelle effettivamente dovute);

B) sig. Papalinetti  Enzo,  all’epoca  dei  fatti  Presidente e legale rappresentante  della ASD  Civitella Sicurezza Pro Colormax C5 (ora ASD Colormax Pescara C5): violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché di quanto previsto dal CU n. 1006 del 19/6/2018 - nella parte in cui prevedeva come termine ultimo per effettuare i versamenti relativi alle iscrizioni al campionato il 31/10/2018 – per aver ottemperato in ritardo agli obblighi di pagamento previsti dal citato CU effettuando i seguenti pagamenti nelle seguenti date:

€  8.400,00  (importo complessivo dovuto  €  8.400,00) in data  22 marzo 2019 per  le spese di  funzionamento  del Campionato di Serie A maschile;

€ 1.400,00 (€ 1.274,00 + 126,00) in data 22 marzo 2019 (importo complessivo dovuto € 1.400,00) per l’assicurazione dei tesserati;

€ 1.200,00 in data 22 marzo 2019 per diritti iscrizione Under 19;

C) sig. La Starza Gianluca, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della SSDARL Latina Calcio a 5: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché di quanto previsto dal CU n. 1006 del 19/6/2018 nella parte in cui prevedeva come termine ultimo per effettuare i versamenti relativi alle iscrizioni al campionato  il 31/10/2018 – per aver

1) ottemperato in ritardo e solo in quota parte agli obblighi di pagamento previsti dal citato CU effettuando i seguenti pagamenti nelle seguenti date:

€ 3.000,00 in data 2 novembre 2018 ed € 5.400,00 in data 7 novembre 2018 (dovuto complessivo € 8.400,00) per le spese di funzionamento del Campionato di Serie A maschile;

€ 1.199,00 (a fronte del dovuto di € 1.400,00) per l’assicurazione dei tesserati;

2) omesso di versare il saldo delle seguenti quote/voci:

€ 201,00 per l’assicurazione dei tesserati, per un totale non versato di € 201,00;

D) sig. Chilelli Luciano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD SS Lazio Calcio a 5: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché di quanto previsto dal CU n. 1006 e n.1007 del 19/6/2018 - nella parte in cui prevedevano il 31/10/2018 come termine ultimo per effettuare i versamenti relativi alle iscrizioni al campionato per la stagione 2018/19 –

1) per aver ottemperato in ritardo e solo in quota parte agli obblighi di pagamento previsti dai citati CU effettuando i seguenti pagamenti nelle seguenti date:

€ 600,00 (a fronte del dovuto di € 1.400,00) per l’assicurazione dei tesserati;

€ 4.890,00 (a fronte del dovuto di € 8.400,00) per le spese di funzionamento del Campionato di Serie A maschile;

€ 510,00 (a fronte di € 1.150,00) per spese di funzionamento del Campionato Femminile, per un totale versato in data 30 aprile 2019 di € 6.000,00;

2) omesso di versare il saldo delle seguenti quote/voci:

€ 800,00 per l’assicurazione dei tesserati,

€ 3.150,00 per le spese di funzionamento del Campionato di Serie A maschile,

€ 640,00 per spese di funzionamento del Campionato Femminile,

€ 700,00 per l’assicurazione dei campi,

€ 1.200,00 per i Diritti di iscrizione Under 19;

per un totale non versato di € 6.850,00;

E) sig. Verde Andrea, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Olimpus Roma (Campionato serie A2, girone B): violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché di quanto previsto dal CU n. 1006 e n.1007 (per il campionato femminile) del 19/6/2018 - nella parte in cui prevedevano il 31/10/2018 come termine ultimo per effettuare i versamenti relativi alle iscrizioni al campionato per la stagione 2018/19 – per aver

1) ottemperato in ritardo e solo in quota parte agli obblighi di pagamento previsti dai citati CU effettuando i seguenti pagamenti nelle seguenti date:

€ 510,00 (a fronte del dovuto di € 1.400,00) per l’assicurazione dei tesserati;

€ 300,00 (a fronte del dovuto di € 2.100,00) per le spese di funzionamento del Campionato di Serie A maschile;

€ 240,00 (a fronte di € 1.150,00) per spese di funzionamento del Campionato Femminile, per un totale versato in data 8 marzo 2019 di € 1.050,00;

2) omesso di versare il saldo delle seguenti quote/voci:

€ 890,00 per l’assicurazione dei tesserati,

€ 1.800,00 per le spese di funzionamento del Campionato di Serie A maschile,

€ 910,00 per spese di funzionamento del Campionato Femminile,

€ 700,00 per l’assicurazione Campionato femminile,

€ 1.200,00 per i Diritti di iscrizione Under 19;

per un totale non versato di € 5.500,00;

F) le Società ASD Colormax Pescara C5, giá ASD Civitella Colormax C5, SSDARL Latina Calcio a 5, ASD SS Lazio Calcio e ASD Olimpus Roma per rispondere, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per le condotte sopra descritte poste in essere dai propri Presidenti e legali rappresentante pro tempore.

Prima dell’apertura del dibattimento così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, l’avv. Giorgio Ricciardi, in rappresentanza della Procura Federale, l’avv. Michele Cozzone, in rappresentanza del sig. Luciano Chilelli e della società ASD SS Lazio Calcio a 5, il sig. Verde Andrea, anche per la società ASD Olimpus Roma e il sig. Papalinetti  Enzo,  anche  per  la  società  ASD  Colormax  Pescara  C5,  hanno  depositato  sei  distinte  richieste  di patteggiamento che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento, reputando corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni concordate, ne dichiarava l’efficacia con apposita decisione.

Le memorie difensive

Nei termini di rito, è pervenuta memoria difensiva nell’interesse del dott. Andrea Montemurro, Presidente della Divisione Calcio a 5 dal dicembre 2016 fino al maggio 2020.

La difesa del dott. Montemurro, con il proprio scritto rappresentava al Tribunale di avere appreso dell’esistenza del presente procedimento in maniera accidentale ed irrituale da parte dei rappresentanti di alcune società, in quanto il deferito non riceveva alcuna notifica né dell’avviso della conclusione delle indagini ex art. 123 CGS, né del deferimento ex art. 125 CGS da parte della Procura Federale.

Si evidenziava, quindi, l’inesistenza delle notifiche dei predetti provvedimenti nei confronti del dott. Montemurro e questo sebbene lo stesso risieda da oltre due anni presso il medesimo indirizzo (come risulta comprovato da certificato storico anagrafico allegato alla memoria). Indirizzo, oltretutto, ben noto anche agli organi federali se si considera che la Lega Nazionale Dilettanti, nel settembre 2020, provvedeva a recapitare un plico al dott. Montemurro proprio presso la menzionata residenza (come risulta dalla busta versata in atti).

La difesa, quindi, nel ribadire come le notifiche effettuate dalla Procura federale presso indirizzo diverso da quello di residenza sarebbero da considerare inesistenti, eccepisce, conseguentemente, la nullità/inammissibilità del procedimento disciplinare nei confronti del dott. Montemurro.

Il dibattimento

All’udienza del 10 dicembre 2020, la Procura Federale, relativamente all’eccezione di nullità/inammissibilità avanzata dalla difesa del dott. Montemurro, evidenzia come l’indirizzo di residenza presso cui venivano effettuate le notifiche dell’avviso della conclusione delle indagini e del deferimento fosse stato comunicato dallo stesso dott. Montemurro agli organi della giustizia federale in precedenti procedimenti. A riprova della disponibilità del luogo e, quindi, della validità delle notifiche, la Procura precisa che le spedizioni in atti non risultano restituite al mittente perché effettuate a soggetto sconosciuto ma rese disponibili allo stesso presso l’ufficio postale.

Esposte, quindi, le considerazioni principali a sostegno del deferimento, il rappresentante della Procura Federale, ne chiede l’integrale accoglimento, formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- per il dott. Montemurro Andrea: inibizione di mesi 3 (tre);

- per il sig. La Starza Gianluca: inibizione di giorni 30 (trenta);

- per la società SSDARL Latina Calcio a 5: ammenda di € 660,00 (€ seicentosessanta/00).

Il difensore del dott. Montemurro, nel reiterare l’eccezione formulata nello scritto difensivo, respinge come irrilevante ai fini del presente giudizio un domicilio eventualmente indicato dal proprio assistito in altro procedimento, ribadisce come lo stesso non abbia ricevuto le notifiche dell’avviso di conclusione delle indagini e del deferimento presso la propria residenza e, pertanto, non sia stato messo in condizione di conoscere l’esistenza del procedimento e di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.

Nessuno è comparso per la Società SSDARL Latina Calcio a 5, né per il legale rappresentante pro tempore sig. La Starza Gianluca.

I motivi della decisione

Preliminarmente il Collegio accoglie l’eccezione sollevata dalla difesa del dott. Montemurro e dichiara inammissibile il deferimento nei suoi confronti.

Invero, sono da considerare inesistenti le notifiche effettuate dell’avviso della conclusione delle indagini ex art. 123 CGS e del deferimento ex art. 125 CGS da parte della Procura Federale presso indirizzo diverso da quello di residenza e non andate a buon fine; a nulla rilevando l’elezione di domicilio effettuata dal deferito in altro procedimento, di cui comunque il collegio ignora contesto e modalità.

Risulta evidente, infatti, come sia onere del soggetto procedente verificare  di volta in volta l’indirizzo presso  cui effettuare la notifica di atti indispensabili alla corretta integrazione del contraddittorio ed al pieno esercizio del diritto di difesa. Laddove, inoltre, si opti per la notifica presso luogo diverso da quello certo di residenza, come nel caso di specie, riscontrata la giacenza del primo avviso di conclusione delle indagini, l’ordinaria diligenza avrebbe dovuto indurre a verificarne tempestivamente la attuale sussistenza, ponendo in essere le condizioni per rinotificare correttamente e per tempo il primo avviso ed evitando di reiterare l’errore con il deferimento.

 L’inesistenza delle notifiche destinate al dott. Montemurro per causa allo stesso non imputabile produce, pertanto, l’inammissibilità del procedimento nei suoi confronti.

Il deferimento nei riguardi del sig. La Starza Gianluca e della società SSDARL Latina Calcio a 5 è fondato e merita accoglimento.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione operata il 2 marzo 2020 dal Presidente della società ASD Academy Futsal Marigliano alla Procura Federale, con la quale venivano documentate reiterate violazioni da parte della governance della Divisione Calcio a 5 nel consentire a società non in regola con gli adempimenti prescritti per l’iscrizione ai relativi campionati di competenza s.s. 2018/2019 di prendervi comunque parte e questo in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché di quanto previsto dal CU n. 1006 del 19/6/2018 nella parte in cui prevedeva come termine ultimo per effettuare i versamenti relativi alle iscrizioni la data del 31/10/2018.

In particolare, il sig. La Starza, Presidente e legale rappresentante della SSDARL Latina Calcio a 5, veniva deferito per aver ottemperato in ritardo e solo in quota parte agli obblighi di pagamento previsti dal citato Comunicato Ufficiale, effettuando i seguenti pagamenti nelle date indicate: € 3.000,00 in data 2 novembre 2018 ed € 5.400,00 in data 7 novembre 2018 (dovuto complessivo € 8.400,00) per le spese di funzionamento del Campionato di Serie A maschile; € 1.199,00 (a fronte del dovuto di € 1.400,00) per l’assicurazione dei tesserati.

Il deferimento rileva altresì l’omesso versamento del saldo, pari a € 201,00, di quanto dovuto per l’assicurazione dei tesserati.

Da tale comportamento scaturiva la contestazione a carico della Società SSDARL Latina Calcio a 5 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione addebitata al legale rappresentante.

Orbene, in punto di fatto, il Collegio rileva come gli inadempimenti su cui si fonda il deferimento devono ritenersi pacificamente acquisiti in quanto documentalmente provati in atti e non contestati o smentiti dai soggetti cui sono stati mossi gli addebiti.

Pertanto,  gli  esiti  degli  accertamenti  svolti  e  le  mancanze  emerse,  come  descritti  nella  relazione  di  indagine  al Procuratore Federale e trasfuse nelle imputazioni, possono ritenersi accertati nella loro interezza.

Tanto vale ad affermare la responsabilità disciplinare del Presidente La Starza per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché di quanto previsto dal CU n. 1006 del 19/6/2018, nella parte in cui sanciva come termine ultimo per effettuare i versamenti relativi alle iscrizioni al campionato s.s. 2018/2019 il 31/10/2018, nonché la conseguente responsabilità diretta della società SSDARL Latina Calcio a 5 ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, fatti salvi i patteggiamenti già disposti con separata decisione, dichiara inammissibile il deferimento nei confronti del sig. Montemurro Andrea; accoglie il deferimento nei confronti del sig. La Starza Gianluca e della società SSDARL Latina Calcio a 5 e, per l’effetto, irroga rispettivamente le sanzioni di giorni 30 (trenta) di inibizione e € 660,00 (seicentosessanta/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it