F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 77/TFN del 23.12.2020 – (Deferimenti nn. 15184/1063 pf18-19 GP/AA/mg del 27.06.2019 e 4269/1460 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.2019 nei confronti della società SSC D. Granata 1924 Srl – ora SSDARL Nuova Napoli Nord – Reg. Prot. 2-73s.s.19-20/TFN-SD) Decisione n. 77/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 15184/1063 pf18-19 GP/AA/mg del 27.06.2019 Deferimento n. 4269/1460 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.2019 Reg. Prot. 2 – 73 s.s. 2019-2020/TFN-SD

 

Decisione n. 77/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 15184/1063 pf18-19 GP/AA/mg del 27.06.2019

Deferimento n. 4269/1460 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.2019

Reg. Prot. 2 - 73 s.s. 2019-2020/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Danilo Del Gaizo – Componente;

avv. Gaia Golia – Componente;

cons. Pierpaolo Grasso – Componente;

avv. Fabio Micali – Componente (Relatore);

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 21 dicembre 2020,

a seguito dei Deferimenti del Procuratore Federale nn. 15184/1063 pf18-19 GP/AA/mg del 27.06.2019 e 4269/1460 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.2019 nei confronti della società SSC D. Granata 1924 Srl – ora SSDARL Nuova Napoli Nord,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimenti rispettivamente del 27 giugno 2019 e 8 ottobre 2019, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale aggiunto deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare: con il primo deferimento il sig. Battiloro Gaetano, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentate della società SSCD Granata 1924 Srl, già SSCD Frattese Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis”, per non aver pagato al calciatore, sig. Rinaldi Francesco, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con  decisione  pubblicata con  C.U.  n. 46  del  25.7.2018, confermata dal Tribunale Federale Nazionale –  Sezione Vertenze Economiche con decisione del 22.11.2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia;

- la società SSCD Granata 1924 Srl (già SSCD Frattese Srl), per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.  4,  comma  1,  del  CGS  vigente  “ratione  temporis”,  per  le  condotte  poste  in  essere  dal  proprio  legale rappresentante come sopra descritte; con il secondo deferimento:

- il sig. Battiloro Gaetano, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentate della società SSCD Granata 1924 Srl, già SSCD Frattese Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore), in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’art. 31, commi 6 e 7, del CGS in vigore) per non aver pagato al calciatore, sig. Capone Adelchi Giuseppe, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 142 del 8/11/2018, confermata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 14/TFN-SVE del 12.02.2019 (Dispositivo) e con Com. Uff. n. 18/TFN-SVE del 8.04.2019 (Motivazione) e comunicata alla società il 10.04.2019, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia;

- la società SSCD Granata 1924 Srl, già SSCD Frattese Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’art. 6, comma 1, del CGS in vigore) per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

I deferimenti sopra indicati venivano in precedenza definiti e conclusi nei riguardi del sig. Battiloro e della SSCD Granata 1924 Srl ex art. 127 CGS.

La SSCD Granata 1924 Srl oggi denominata SSDARL Nuova Napoli Nord, contrariamente a quanto pattuito non ottemperava al pagamento di quanto statuito dal TFN Sezione Disciplinare, entro il termine di 30 giorni; per tali ragioni, in data 11 Novembre 2020 il TFN Sezione Disciplinare revocava la decisione assunta a seguito del patteggiamento, e fissava l'udienza di discussione del deferimento nei riguardi della SSDARL Nuova Napoli Nord, per la data del 3 Dicembre 2020; in tale riunione il TFN Sezione Disciplinare, rilevata la connessione tra i due deferimenti, ne disponeva la riunione e ritenendo opportuno procedere alla rinotifica degli atti, disponeva un nuovo rinvio per la data del 21 Dicembre 2020.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, la società deferita non presentava alcuna memoria difensiva.

3. Il dibattimento

All’odierna riunione innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 nei riguardi della SSDARL Nuova Napoli Nord. Per la deferita è comparso l'avv. Eduardo Chiacchio, il quale si è rimesso al Collegio.

4. La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti del deferimento, rileva che lo stesso è da ritenersi fondato e deve essere accolto.

Tutti i fatti contestati nei due deferimenti riuniti risultano documentalmente comprovati.

Il legale rappresentante della deferita non ha pagato ai calciatori, sig. Capone Adelchi Giuseppe e sig. Rinaldi Francesco, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND entro il termine di 30 giorni dalle relative decisioni comunicate all'odierna deferita.

In definitiva, dai mezzi di prova forniti dalla Procura Federale nei due deprimenti riuniti ed oggetto di esame, è possibile ritenere dimostrata la conseguente responsabilità diretta della SSDARL Nuova Napoli Nord per tutti i fatti ascritti al proprio legale rappresentante, sig. Gaetano Battiloro ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga nei confronti della società SSC D. Granata 1924 Srl – ora SSDARL Nuova Napoli Nord la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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