F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 88/TFN del 25.01.2021 – (Ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 6.15 dello Statuto della LNPB e 83 ss. del CGS – FIGC della società US Salernitana 1919 Srl contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Reg. Prot. 85/TFN-SD) Decisione n. 88/TFN-SD 2020/2021 Ricorso della società US Salernitana 1919 Srl Reg. Prot. 85/TFN-SD

 

Decisione n. 88/TFN-SD 2020/2021

Ricorso della società US Salernitana 1919 Srl

Reg. Prot. 85/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente (Relatore);

cons. Pierpaolo Grasso – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 15 gennaio 2021,

a seguito del Ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 6.15 dello Statuto della LNPB e 83 ss. del CGS – FIGC della società US Salernitana 1919 Srl contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B, per l’annullamento, previa sospensiva, della delibera assembleare della LNPB del 23 dicembre 2020,

la seguente

DECISIONE

Il ricorso

La società US Salernitana ha impugnato nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B, ex artt. 6.15 dello Statuto della Lega e 83 e ss. del CGS, la delibera assembleare del 23 dicembre 2020, perché stabilito in via telematica lo svolgimento dell’assemblea elettiva dei 5 e 7 gennaio 2021 e perché non rispettato il termine dilatorio di giorni venti previsto dall’art. 6.5 dello Statuto, previa espressione, a termini di Statuto, di voto contrario al suo svolgimento nell’anzidetta modalità e di intervenuta manifestazione di formale riserva di impugnativa.

Ritiene, la ricorrente, il carattere di eccezionalità della prevista modalità cd. “da remoto”, asseritamente non giustificata da alcuna obiettiva esigenza, peraltro convocata in prima convocazione in regime di lockdown per il 5 gennaio 2021 ed in seconda convocazione, immediatamente a ridosso di detto regime, per il successivo 7 gennaio, date che asserisce essere state individuate al solo fine di giustificare la modalità prescelta, con ingiustificata compressione del principio democratico garantito dal solo svolgimento “in presenza” (primo motivo).

Sempre secondo la ricorrente, lo Statuto consentirebbe l’intervento da remoto unicamente a chi ne fosse impedito, non già lo svolgimento dell’assemblea in via elusivamente telematica (secondo motivo).

Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che la delibera impugnata costituirebbe novazione della precedente delibera di cui al C.U. n. 88 del 15 dicembre 2020 e, pertanto, non rispetterebbe il termine dilatorio di venti giorni previsto dall’art. 6.5 dello Statuto per la convocazione dell’assemblea elettiva (terzo motivo – punti 5 e 6 del ricorso).

Previa richiesta di sospensione in via provvisoria, perché non ancora celebratasi l’assemblea elettiva, la US Salernitana, nel merito, ha chiesto l’annullamento degli atti indicati in narrativa.

Fase cautelare

Disattesa l’istanza di sospensione provvisoria inaudita altera parte e disposta la comparizione delle parti per l’udienza del 4.1.2021, con onere di provvedere alla produzione documentale richiamata in ricorso, si costituiva la Lega Nazionale Professionisti B (LNPB).

Con la memoria in atti, la LNPB:

- ha previamente richiamato le prescrizioni normative: contenenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che hanno vietato gli spostamenti delle persone fisiche se non per comprovate e specifiche esigenze (DPCM dell’8, 9 e 11 marzo 2020); che hanno previsto la possibilità di riunirsi in modalità video conferenza per le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni (art. 73 co. 4 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 -cd. Cura Italia -, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27); che hanno sospeso “tutte le attività convegnistiche o congressuali” (DPCM 18 ottobre 2020, esplicitato dalla Circolare del Ministero dell'interno prot. 15350/117/2/1 del 20 ottobre 2020 e reiterato dai DPCM 24 ottobre e 3 novembre 2020);

- ha premesso il deliberato dell’Assemblea straordinaria del 22 aprile 2020 con cui, “attesa l’assenza nel proprio Statuto di modalità che consentissero lo svolgimento delle sedute in videoconferenza”, ha provveduto “ad integrare l’art. 6.5 sotto un duplice profilo: in primo luogo prevedendo in ogni caso, ovvero anche laddove la seduta sia stata convocata in presenza, la possibilità per gli aventi diritto di intervenire in videoconferenza, e in secondo luogo inserendo quale modalità di svolgimento la possibilità di celebrare la seduta in più luoghi, audio-video collegati”;

- ha riportato l’estratto della seduta del Consiglio federale del 3 dicembre 2020, il cui deliberato risulta approvato all’unanimità, in cui il presidente Gravina ha ricordato “che il voto è consentito sia in presenza sia da remoto”, con possibilità per gli interessati di potere “utilizzare la tecnologia da remoto messa a disposizione dalla Federazione, fatte salve le opportune verifiche dei poteri e l’indicazione delle società aventi diritto”, nel contempo contestando che si fosse con ciò affermata l’eccezionalità della modalità cd. “da remoto”;

- ha evidenziato, nel periodo regolamentato dai DDPPCCMM, l’avvenuta celebrazione da remoto delle proprie assemblee, ad esclusione di quella del 1° ottobre 2020, allorché “la situazione emergenziale pareva volgere alla risoluzione”;

- ha infine dato atto dell’avviso del 15 dicembre 2020 di convocazione dell’assemblea elettiva per i giorni 5 e 7 gennaio 2021, rispettivamente  in  prima e seconda convocazione, nel pieno rispetto  della  normativa emergenziale  e  della previsione statutaria.

Premesso quanto sopra, la LNPB ha eccepito la inammissibilità del ricorso riferita ad una inesistente delibera assembleare del 23 dicembre 2020, perché di competenza del Presidente di Lega la convocazione dell’Assemblea elettiva, successivamente solo trasfusa nel C.U. n. 88 del 15 dicembre 2020 e, nel merito, concluso per il suo rigetto.

In particolare, l’intimata, alla luce dei richiami normativi emergenziali e, in particolare, del DPCM 3 dicembre 2020, ha contestato la natura eccezionale della previsione della modalità da remoto, la cui equipollenza alla modalità  “in presenza” risulterebbe confermata dal verbale del Consiglio federale del 3.12.2020 e dallo stesso art. 6.5 secondo capoverso dello Statuto; ha sostenuto la piena legittimità della scelta della modalità di celebrazione dell’assemblea nel pieno rispetto del principio di democraticità, tenuto conto del termine di venti giorni - previsto dalla intervenuta modifica statutaria - rispettato dall’avviso di convocazione del 15.12.2020, per il quale non è prevista alcuna ratifica né autorizzazione, trasfuso nel C.U. n. 88 del 15.12.2020 a fini meramente informativi, condiviso dalla maggioranza delle società, ma senza alcun effetto novativo rispetto alla precedente convocazione.

Con motivi aggiunti del 2.1.2021, la difesa della US Salernitana ha ulteriormente eccepito il conflitto di interessi del Presidente Balata, soggetto che aveva convocato l’Assemblea elettiva, per avere regolamentato le modalità dell’iter procedimentale traendone vantaggio.

Con separata memoria, sempre in data 2.1.2021, ha poi contestato l’eccezione di inammissibilità formulata dalla LNPB. Ha esposto, al riguardo, che l’impugnazione riguardava anche il C.U. n. 88 del 15.12.200, la cui condivisione da parte del Presidente con l’Assemblea del 23.12.2020 conferiva al deliberato di quest’ultima un effetto novativo.

Nel merito, ritenuta l’inconferenza dei richiami normativi statuali, contenenti solo “forte raccomandazione allo svolgimento a distanza” di riunioni private, cosa ben diversa da un’assemblea elettiva, che rappresenta un momento obbligatorio e fondamentale “di un’associazione che è chiamata anche a svolgere funzioni di diritto pubblico”, ha contestato l’asserita preferenza manifestata dal Consiglio federale, nel verbale del 3.12.2020, alle riunioni in video conferenza, verbale da cui emergerebbe, al contrario, la preferenza per “la via maestra della partecipazione fisica degli aventi diritti al voto”.

Da ultimo, ha contestato l’equipollenza tra le due modalità di partecipazione di cui si discute e ribadito la violazione del principio democratico, per la illegittima e non giustificata imposizione di una partecipazione “a distanza”, comportante invece la lesione del diritto, non rientrante nella disponibilità del Presidente, né dell’Assemblea, alla partecipazione in presenza, in contrapposizione alla mera facoltà di parteciparvi anche da remoto concessa agli aventi diritto.

La LNPB, contestata l’ammissibilità dei motivi aggiunti e della ulteriore memoria del 2.1.2021, in quanto non previsti dal CGS, pur senza accettazione del contraddittorio sul loro contenuto, ne ha contestato la fondatezza nel merito.

Ha quindi escluso la presenza di un conflitto di interessi; ha escluso, stante la natura di associazione di diritto privato non riconosciuta, che l’attività in contestazione possa avere funzione pubblicistica giustificante l’applicazione della L. 241/90 e contestato la conferenza dei generici richiami alla normativa civilistica riferita alla “Rappresentanza”, agli “interessi degli amministratori” di società per azioni e alla “Amministrazione della società” a responsabilità limitata.

Ha peraltro osservato che il termine per la presentazione della candidatura alla presidenza, in quanto successivo a quello  della  convocazione,  non  poteva  aver  privato  il  Presidente  in  carica  della  prerogativa  di  procedere  alla convocazione dell’Assemblea elettiva, prerogativa del resto esercitata anche dal Presidente Gravina in ambito federale.

Con riferimento alla “memoria” del 2.1.2021, l’intimata ha richiamato e ribadito le già formulate eccezioni e deduzioni in ordine: al carattere non novativo del deliberato dell’Assemblea del 23.12.2020; alla necessita di conformarsi, pur nell’autonomia degli Ordinamenti, alle norme statali in materia di emergenza sanitaria; alla possibilità consentita e prevista dal Consiglio federale, in data 3.12.2020, dello svolgimento da remoto delle Assemblee elettive; all’ammissione, da parte della stessa ricorrente, della possibilità giuridica dello svolgimento “da remoto”, con ciò riconoscendone l’equipollenza rispetto a quella “in presenza”; alla ingiustificata e non provata asserita incidenza della “compresenza fisica dei partecipanti [………..] sul contenuto del voto dei singoli e quindi sulla volontà collegiale”; sulla “autenticità, personalità e segretezza” del voto garantita dalla idoneità tecnologica della piattaforma SKYVOTE messa a disposizione.

All’esito dell’udienza del 4.1.2021, in cui le parti hanno sviluppato i temi esposti nei rispettivi scritti, cui si sono riportate, il Collegio, con ordinanza in pari data, “ritenuto che, ad una sommaria delibazione, propria di questa fase cautelare, non si rinvengono elementi che possano portare all’accoglimento della domanda inibitoria”, la rigettava e rinviava per la decisione nel merito all’udienza del 15.1.2021.

Fase dibattimentale

Nelle more svoltasi l’Assemblea del 7.1.2021, conclusasi con la conferma del ricandidatosi Presidente uscente, la US Salernitana, con ulteriori motivi aggiunti, ha proposto ricorso per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della

deliberazione ivi assunta, perché consequenziale “al comunicato presidenziale 88/2020 e alla delibera LNPB del 23 dicembre 2020”, la cui illegittimità si estende al deliberato da ultimo impugnato determinandone la caducazione (primo motivo).

Con il secondo motivo, articolato in più profili, ha eccepito la illegittimità derivata; la violazione e/o falsa applicazione del principio democratico; la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 39, 49, e 52 della Costituzione.

In sintesi, ancora riprendendo quanto precedentemente e ripetutamente già sostenuto, questa volta per sostenere la illegittimità derivata, pur non negando “che si diano ipotesi nelle quali le riunioni degli organi collegiali possano anche tenersi a distanza con l’ausilio di strumenti telematici”, perché non ricorrente nella specie il carattere della eccezionalità; perché volutamente indicate le date del 5 e 7 per giustificare la scelta dello strumento telematico (primo profilo); perché non consentito, dall’art. 6.5 dello Statuto, lo svolgimento da remoto in via esclusiva (secondo profilo); perché non giustificata, la modalità da remoto, nemmeno dalla disciplina statale emergenziale, contenente una mera raccomandazione in tal senso, comunque non essendo, l’assemblea elettiva, “né un convegno, né un congresso, né un evento”, questi essendo, invece, “attività facoltative” (terzo profilo); perché confortate, le doglianze, dal testo integrale del verbale del Consiglio federale del 3.12.2020 (quarto profilo); perché inesistente l’equipollenza tra le due modalità di svolgimento in discussione (quinto profilo).

Con il terzo motivo, la ricorrente ha ribadito la ritenuta violazione del termine dilatorio di venti giorni non osservato dalla delibera del 23 dicembre 2020.

Con il quarto motivo, da ultimo, la US Salernitana ha ribadito l’esistenza del conflitto di interessi e la violazione di norme civilistiche in materia di rappresentanza e di gestione di società di capitali, a suo dire sussistente anche in presenza di fattispecie a formazione progressiva, a nulla rilevando che la modalità prescelta, comunque in deroga alla previsione statutaria, abbia preceduto la presentazione della candidatura.

Con ulteriore memoria del 12.1.2021, l’US Salernitana ha sintetizzato i motivi di doglianza.

Con memoria di replica, la LNPB, ripercorso l’iter procedimentale e giudiziale e richiamato il D.L. 5 gennaio 2021, introduttivo di ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in rito ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto dell’interesse ad agire richiesto dall’art. 49, co. 1, CGS e dunque la mancanza, in capo alla ricorrente, “dell’interesse diretto necessario a fondar(n)e la legittimatio ad causam”, asseritamente nemmeno dedotto, che invece avrebbe prestato acquiescenza alla convocazione dell’assemblea avendo comunicato, in risposta alla richiesta Pec del 30 dicembre 2020 della LNPB, “(….) i dati del rappresentante della scrivente Società che eserciterà il diritto di voto (….)”.

Nel merito, riprese le eccezioni e contestazioni già dedotte, ancora  richiamata la  equipollenza tra  le modalità di svolgimento cc.dd. “da remoto” ed “in presenza” dell’Assemblea elettiva, ed esclusa la esistenza di un diritto alla modalità di svolgimento “in presenza”, ha riaffermato il pieno rispetto dell’iter procedimentale richiesto dalle norme statutarie federali e di Lega e concluso per il rigetto del ricorso.

All’esito dell’udienza di discussione del 15.1.2021, il Collegio riservava la decisione.

Motivi della decisione

1. Rileva preliminarmente, il Collegio, che all’esito dell’assemblea elettiva celebratasi in modalità da remoto il 7.1.2021, la LNPB ha proceduto all’elezione di tutte le cariche previste per il quadriennio olimpico 2021/2024.

Con i motivi aggiunti dell’8 gennaio 2021, come visto, la US Salernitana ha gravato di ricorso anche tale deliberato. Tuttavia, i motivi aggiunti, pur notificati alla LNPB, non risultano essere stati notificati ad alcuno dei controinteressati.

Ed invero, secondo la consolidata Giurisprudenza amministrativa, condivisa anche dal Collegio di garanzia del CONI (dec. n. 39 del 7.3.2018, pubblicata il 13.7.2018) la mancata notificazione ad almeno uno dei controinteressati del ricorso non può che causare l’inammissibilità dell’impugnazione proposta, senza che sussista, per il Giudice, l’onere di ordinare l’integrazione del contraddittorio.

Nella richiamata pronuncia, infatti, il Collegio di garanzia ha ritenuto “di aderire al costante orientamento giurisprudenziale, ‘univoco e condiviso’ (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3053 del 24.05.2012), che qualifica il controinteressato come parte necessaria di un siffatto procedimento di natura amministrativa, il quale deve essere vocato in giudizio su impulso del ricorrente a pena di decadenza del ricorso affinché il contraddittorio possa dirsi integralmente completo (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, III Sezione, n. 5362 del 25.11.2015; Consiglio di Stato, IV Sezione, n. 1198 del 17.03.2017)”.

Tale esigenza è legata alla circostanza che eventuali effetti lesivi non possono che riverberarsi sull’intero procedimento elettorale e che, pertanto, gli atti conclusivi dello stesso devono essere impugnati anche in relazione agli effetti che gli stessi hanno, medio tempore, prodotto nei confronti di coloro che assumerebbero, in tale sede, la veste di controinteressati.

D’altronde, la giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che “Nella costante giurisprudenza della Sezione, il soggetto che impugna il decreto di convocazione dei comizi elettorali ha comunque l'onere di impugnare ritualmente anche il successivo atto di proclamazione degli eletti, notificando il ricorso a tutti i controinteressati” (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 dicembre 2009, n.7788).

2. In disparte il rilievo che precede, il ricorso è infondato anche nel merito.

La ricorrente contesta, in primo luogo, la convocazione dell’Assemblea elettiva in modalità da remoto, asseritamente non giustificata da alcuna obiettiva esigenza, la modalità “in presenza” essendo la forma ordinaria prevista dallo statuto (art. 6.5) in grado di garantire “il libero dispiegarsi, nella sua pienezza, del principio democratico”.

Le censure, tra loro connesse, sono prive di pregio.

Si premette che l’art. 6.5 dello Statuto, come modificato dall’Assemblea del 22.4.2020 in ragione della situazione epidemiologica al fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali nel rispetto delle restrizioni imposte dalla

normativa statale in materia, prevede sicuramente la possibilità dello svolgimento delle assemblee in modalità da remoto, chiaramente equiparata alla modalità in presenza, come si evince anche dal punto 2 all’ordine del giorno della convocazione  della  suddetta  assemblea,  avente  ad  oggetto  la  “previsione  dello  svolgimento  delle  assemblee  in videoconferenza”, senza limitazione alcuna, essendo stata posta in discussione la necessità della motivata urgenza solo nel caso di riduzione del termine di convocazione.

L’esigenza della motivata urgenza, contrariamente alla tesi della ricorrente, è dunque riferita “alla riduzione del termine di convocazione”.

In tale ottica si è provveduto quindi alla modifica statutaria, consentendo in ogni caso “l’intervento degli aventi diritto mediante strumenti di video e teleconferenza”, senza alcuna indicazione preferenziale rispetto alla modalità in presenza, attesa, ancora una volta, la chiara volontà di ritenere la paritetica funzionalità delle due modalità, entrambe idonee a garantire “il libero dispiegarsi del principio democratico”, la segretezza e la personalità del voto.

Tanto è dato rilevare anche dal verbale del Consiglio federale del 3.12.2020, laddove, in considerazione della particolarità del momento, si prende atto, questa volta con riferimento all’Assemblea elettiva federale, della comunicazione del “Presidente del CONI, d’accordo con il Dipartimento dello Sport”, di consentirne “in via del tutto eccezionale” lo svolgimento in presenza, “in deroga alle limitazioni stabilite dal DPCM allora vigente”.

Quello che traspare, dunque, contrariamente alla tesi della ricorrente, stante le restrizioni e le limitazioni già vigenti tra il 7 ed il 15 gennaio 2021, che da ultimo il D.L. 14 gennaio 2021 n. 2, ha ulteriormente prorogato dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021 (comprendente “il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute”), è l’eccezionalità della modalità in presenza.

Ove non bastasse, ancora nel richiamato verbale del Consiglio federale, è altresì ricordato “che il voto è consentito sia in presenza sia da remoto”.

Il tenore ed il significato dell’espressione non ne consente un’interpretazione restrittiva.

Non può dunque sostenersi che si sia voluto consentire solo che l’Assemblea debba essere convocata in modalità “in presenza” e che alla stessa gli aventi diritto possano intervenire anche “da remoto”, essendo invece palese la ritenuta equipollenza tra le due modalità, entrambe idonee a garantire il corretto e pieno svolgimento di ogni attività assembleare.

Anche la ricorrente, del resto, non esclude e, anzi, afferma la piena equipollenza delle due modalità, sebbene ritenga che quella “da remoto” debba essere giustificata da una situazione emergenziale e che rappresenti solo una mera facoltà concessa all’avente diritto al voto.

A tutto voler concedere, comunque, che si versi tuttora in una situazione di emergenza è comprovato dal D.L. 14.1.2021 da ultimo richiamato.

3. La natura assorbente di quanto precede, in applicazione del principio della ragione più liquida, rende  superfluo l’esame delle ulteriori censure.

Ad ogni buon conto, solo per completezza espositiva:

a) l’equipollenza tra le più volte dette modalità, legittima la convocazione dell’assemblea nella modalità prescelta senza che possa configurarsi alcun conflitto d’interessi in capo al Presidente uscente, successivamente ricandidatosi alla medesima carica, in quanto rientrante nelle sue prerogative la convocazione dell’Assemblea;

b) manca l’evidenza che la scelta delle date sia stata determinata da fini non istituzionali, quanto piuttosto dalla necessità di predisporsi nei tempi richiesti alla successiva Assemblea elettiva federale, tenuto conto della situazione emergenziale;

c) l’assemblea elettiva è stata convocata in modalità da remoto dal Presidente uscente in data 15 dicembre 2020, come

da C.U. n. 88/2020, in conformità delle prerogative riconosciutegli dallo Statuto e nel rispetto del termine di venti giorni ivi pure previsto;

d) la delibera dell’Assemblea del 23 dicembre 2020 non costituisce novazione della precedente convocazione. In questa ultima sede non si è proceduto ad alcuna convocazione. Il presidente si è limitato ad illustrare ai convenuti, pur chiedendone l’opinione, unicamente le motivazioni della operata scelta di svolgimento a distanza, “in ragione della

situazione epidemiologica, la quale anche in ragione della c.d. variante inglese non pare in via di miglioramento”, nel contempo ribadendo la piena garanzia offerta dalla piattaforma tecnologica messa a disposizione dalla Federazione;

e) il ricorso agli strumenti telematici, nel corso della ormai perdurante emergenza sanitaria, ha contribuito al funzionamento della complessa macchina amministrativa di tutte le istituzioni pubbliche e private italiane, consentendo il perseguimento dei relativi fini senza alcuna compromissione o lesione di diritti costituzionalmente garantiti.

Anche con riferimento a tali ultimi profili, in definitiva, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, rigetta il ricorso ed i motivi aggiunti.

Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva, ai sensi dell’art. 48 CGS.

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 gennaio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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