FIGC – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – Giudice Sportivo – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 32/DCF del 07.10.2020 – GARA – SSDARL NAPOLI FEMMINILE – F.C.INTERNAZIONALE MILANO SPA

Gara SSDARL NAPOLI FEMMINILE – F.C.INTERNAZIONALE MILANO SPA

Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali,  rilevato che la Società SSDARL NAPOLI FEMMINILE non ha inserito nella distinta di gara né era presente in panchina il medico sociale (R.A.; S.A.) rilevato che la società SSDARL NAPOLI FEMMINILE, squadra ospitante, ha così violato le norme dell’art. 66 N.O.I.F. che impone alle squadre ospitanti l’obbligo della presenza del medico sociale prevedendo che in sua assenza la gara non avrebbe dovuto prendere inizio. Non può ritenersi rilevante l’errore dell’arbitro che, con grave mancanza, abbia fatto disputare la gara. Né che il CU n. 235/A del 26 giugno 2020 – lettera A - punto 8 della F.I.G.C., per un refuso, riporti solo l’obbligo della presenza del medico sociale, considerato che la disposizione riporta testualmente come incipit “Ai sensi dell’art. 66 N.O.I.F. (omissis)”, indicando chiaramente quale sia la norma applicabile; rileva, altresì, che la Divisione Calcio Femminile aveva inviato specifica comunicazione ufficiale a tutte le società precisando la piena e assoluta validità dell’art. 66 N.O.I.F.. Il principio dirimente che ricorre è quello che sancisce il rapporto gerarchico tra le norme, ove viene negata la possibilità che una norma di grado inferiore, come il regolamento, possa essere in contrasto con la norma di grado superiore; rilevata la grave violazione della società SSDARL NAPOLI FEMMINILE , peraltro recidiva; rilevato, inoltre, che la società SSDARL NAPOLI FEMMINILE ha, ulteriormente, violato le norme stabilite dal C.U. n. 235/A del 26 giugno 2020 della F.I.G.C. che alla lettera A – punto 7 - “Partecipazione delle calciatrici” stabilisce l’obbligo dell’impiego delle calciatrici giovani, in base alle quali è imposto alle società di inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 11 calciatrici che abbiano i requisiti specifici indicati;  esaminato il rapporto di gara e rilevato che dalla distinta ufficiale della società SSDARL NAPOLI FEMMINILE risultano schierati nella distinta di gara solo numero dieci calciatrici in possesso dei requisiti di età e tesseramento, così dette “formate”, (n. 5 Di Marino Paola, n.6 Di Criscio Federica, n. 7 Cafferata Federica, n. 17 Oliviero Elisabetta, n. 20 Nocchi Isotta, n. 22 Errico Raffaela Emma, n. 4 Risina Giulia, n.10 Nencioni Alessandra, n. 15 Groff Chiara e n. 98 El Bastali Zoubida)  considerato che la violazione delle norme del C.U. 235/A del 26 giugno 2020 lettera A – punto 7 - comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

PQM

Delibera 1) di infliggere alla società SSDARL NAPOLI FEMMINILE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) di irrogare alla società SSDARL NAPOLI FEMMINILE la sanzione di € 3.000,00; 3) di infliggere al Dirigente accompagnatore ufficiale della società SSDARL NAPOLI FEMMINILE, Sig.ra SIBILIO Sara, l’inibizione a svolgere ogni attività sino al 7 dicembre 2020 (vedasi decisioni a carico dei Dirigenti).

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